Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1703 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MARIANOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che conclude per il rigetto come da requisitoria scritta.
Udito il difensore, avvocato COGNOME, che, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reat di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto, in modo da impedire la ricostruzione della situazione economica della società arrecando pregiudizio ai creditori, il li degli inventari degli anni 2014 e 2015, il libro dei cespiti dell’anno 2015 e la contabili magazzino, e per distrazione (limitatamente alle distrazioni operate con il contratto di fitt
azienda in favore della società RAGIONE_SOCIALE, di cui lei stessa era amministratrice, dell’8 mag 2014, e della somma di euro 121.900 relativa alla contabilizzazione di fatture ricevute dalla società negli anni 2013 e 2014), commessi nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante cui all’art. 219 legge fall., l’ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso si articola in sette motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione poiché i processo sarebbe stato chiamato prima dell’orario programmato, impedendo alle parti di partecipare all’udienza e portando alla dichiarazione di chiusura del dibattimento senza l’esame dei testi della lista della difesa, integrando la nullità di cui all’art. 179 cod. proc. p infatti, involgerebbe la partecipazione effettiva dell’imputato al processo, equivalendo dunqu all’omessa citazione). Per di più, l’avvocato COGNOME presente in udienza non avrebbe mai ricevuto delega dall’avvocato COGNOME, e comunque questi avrebbe rinunciato ai testi ma non ai consulenti.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto essere dichiarata dal Giudice di appello a seguito della deduzione difensiva poiché i verbali stenotipici non sarebber sottoscritti né dal giudice né dal cancelliere né dall’ausiliario, e la Corte di appe richiamando una sentenza aderente alla doglianza avrebbe rigettato l’eccezione.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale, vizio di motivazione e omessa assunzione di prova liberatoria disponibile poiché è stata richiesta rinnovazione della pro attraverso l’esame dei consulenti, .e l’esame di questi non sarebbe stato rinunciato. contenuto delle deposizioni dei consulenti tecnici sarebbe poi necessario alla luce dell motivazione resa dalla sentenza di appello a pagina 6.
Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza gravata si sarebbe appiattita sulle argomentazioni del giudice di primo grado sul punto dell stipula dell’affitto di ramo di azienda, avvenuto a ridosso della sentenza dichiarativ RAGIONE_SOCIALEmento e che dunque ha integrato la bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza dunque di una corretta analisi degli accadimenti economici e delle condizioni sindacali dell società, tralasciando il fatto che gli accordi stipulati per la salvaguardia dei lavoratori sar stati autorizzati dal Tribunale di Avellino, e sottraendosi al confronto con il principio per tema di reati RAGIONE_SOCIALEmentari la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte purch nell’ambito di condotte tenute nell’interesse dell’impresa, integra il reato di bancar semplice.
Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Collegio, in ord alla sussistenza della fattispecie di bancarotta documentale, avrebbe omesso di valutare i narrato della curatrice, che avrebbe riferito che attraverso tutte le scritture ha p ricostruire i rapporti di dare/avere. I documenti sarebbero dunque stati consegnati al curatrice, la quale avrebbe assunto l’amministrazione della RAGIONE_SOCIALEta quando la situazio debitoria era già definita e il trasferimento dei macchinari era stato autorizzato dal giu RAGIONE_SOCIALEmentare. Inoltre, sarebbe stato violato il disposto dell’art. 219, terzo comma, legge poiché ai fini della valutazione del danno di speciale tenuità si dovrebbe avere riguar all’importo della distrazione, e non all’entità del passivo RAGIONE_SOCIALEmentare come fatto dalla Cort particolare alla luce del fatto che la cessione del ramo d’azienda sarebbe stata programmata per consentire il mantenimento occupazionale.
Il sesto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generi – che a fronte dell’incensuratezza e della non allarmante personalità della ricorrente, desumibile dalle modalità del fatto e grado della colpa, nonché della leale condotta processuale dell’imputato.
Il settimo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché non sarebbero state giustificate la quantità e la qualità delle pene accessorie, stante necessità di modulare in concreto l’interdizione, così come definito nell’elaborazione del giurisprudenza di legittimità.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi, è fondat determina l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
1.1. La natura processuale della questione posta ha comportato la consultazione degli atti del fascicolo, che ha consentito di accertare la fondatezza delle osservazioni formulate dalla dife dell’imputata. L’orario dell’udienza dibattimentale del 13 gennaio 2022 è stata anticipato a 11.40 rispetto a quello fissato e comunicato alle parti (12.30), e il sostituto processual difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, presente per delega orale del professionista fiducia AVV_NOTAIO (come risulta dal verbale di udienza, facente fede fino a querela di falso), vi prestato acquiescenza ed ha, anzi, rinunciato all’audizione dei testi di lista ed affronta discussione finale, all’esito della quale il Tribunale ha pronunciato sentenza. Tuttav all’udienza così anticipata non era presente l’imputata, che non risulta essere stata notiziata dunque posta in condizioni di intervenire, della variazione di orario rispetto a quello uff delle 12.30.
L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l’intervento dell’imputa l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (sez.3, n.51578 del 02/03/201 Scremin, Rv. 271343). La mancata comunicazione della variazione di orario è assimilabile all’ipotesi dell’omessa citazione dell’imputata, perché ne ha precluso l’esercizio del dirit comparire, che naturalmente compete in ogni momento, in caso di rinvio dell’udienza ad altra data, anche all’imputato già dichiarato assente. Si è così realizzata una lesione evidente d diritto dell’imputata di partecipare al processo, emendabile soltanto con la integr rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato (così, per un caso analogo quello oggetto di interesse, sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, COGNOME e altri, Rv. 242053; c riferimento alla erronea indicazione nel decreto di citazione della data di udienza e alla celebrazione in altra data, sez.5, n. 12641 del 21/12/2015, COGNOME, Rv.267020; con riferimento all’anticipazione dell’orario di udienza e alla sua celebrazione in assenza difensore di fiducia, sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, COGNOME, Rv. 262676).
2.Ne viene l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Avellino per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 04/12/2025
Il consispere estensore