Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46842 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26.1.2023 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti in data 11.12.2019 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole dei reati di cui all’art. 186, comma 7, e 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, Io aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda per il reato sub a) e di Euro 300000 di ammenda per il reato sub b) disponendo altresì la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per mesi dodici.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 606 lett. c) cod.proc.pen. per l’inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e segnatamente degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod.proc.pen. per essere stata omessa la notifica dell’avviso al difensore di fiducia nei casi in cui é obbligatoria la sua presenza.
Assume che con atto del 14.6.2021 COGNOME NOME aveva nominato quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del foro di Asti, revocando le precedenti nomine a difensore , che tale nomina veniva depositata via pec in data 18.6.2021 dal difensore nominato alla Corte d’appello di Torino all’indirizzo “EMAIL ciò dedicato.
Nonostante la nomina fosse stata ritualmente depositata, la Corte d’appello nominava con decreto in data 29.11.2022 un difensore d’ufficio per l’imputato, tale AVV_NOTAIO, ed a questo il giudice d’appello notificava via pec il decreto di citazione per il giudizio di appello sia quale difensore d’ufficio ch quale domiciliatario del medesimo con la conseguenza che la sentenza é affetta da nullità risultando violati gli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per l’inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e segnatamente degli artt. 96, comma 1, 97, commi 1 e 3, 178 lett. c) cod.proc.pen. per essere stato nominato un difensore d’ufficio in assenza dei presupposti di legge.
Assume che il giudice non avrebbe dovuto nominare alcun difensore d’ufficio in quanto non mancava la nomina di un difensore di fiducia né questo era assente.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 606 lett. c cod.proc.pen. per l’inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e segnatamente degli artt. 161, comma 4, 96, comma 1 e 3, 178 lett. c) e 179 comma 1 cod.proc.pen. per essere stata omessa la citazione per il giudizio di appello all’imputato.
Assume che non vi é prova che la notifica della citazione in appello a COGNOME sia mai stata effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dichiarato né in altro luogo né che sia stato impossibile effettuarla al domicilio dichiarato.
La notifica del decreto di citazione a giudizio d’appello effettuata al difensore d’ufficio quale domiciliatario dell’imputato é viziata da nullità assoluta in quant non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, sono fondati.
Dall’esame degli atti si ricava che in data 14.6.2021 COGNOME NOME aveva nominato quale suo difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO revocando le eventuali precedenti nomine e tale nomina veniva depositata via pec alla Corte d’appello di Torino in data 18.6.2021.
Nonostante, ciò, in data 29.11.2022 la Corte d’appello di Torino, sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse privo di difensore, nominava quale difensore d’ufficio l’AVV_NOTAIO del Foro di Torino.
In pari data la cancelleria provvedeva quindi a notificare a detto difensore via pec il decreto di citazione per il giudizio di appello ed il decreto di citazione p l’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. pur non risultando che fosse stata tentata la notifica personalmente all’imputato.
Alla luce di quanto esposto, ne deriva che I difensore titolare per il giudizio di appello, non è stato avvisato dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, situazione che integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179,
comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 26359801; Sez. 1 – n. 50443 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 )).
Ulteriore profilo di nullità riguarda la notifica del decreto di citazione pe giudizio d’appello all’imputato.
Ed invero, é viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex ar 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche) ( Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988 ).
Nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell’idoneità dello stesso) e si attivi illegittimament meccanismo di comunicazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notific all’imputato è infatti “assente” e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l’imputato ed il difensore, unico destinatario dell’avviso (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep.2005, Palumbo, Rv. 229539).
In conclusione, vertendosi in un caso di omessa notifica che genera una nullità assolta non sanabile, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 10.10.2023