Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10467 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le.statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p.; l’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata, siccome affetta da nullità assoluta.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere, nell’istanza di ammissione al benefici patrocinio dello Stato per i non abbienti, dichiarato falsamente che, negli an imposta 2016 e 2017, il proprio reddito, cumulato con quello dei familiari convive era pari a euro 7.80,00, laddove era pari a euro 9.100,00 per il 2016 e a euro 23,914,0 per il 2017, con l’aggravante di avere ottenuto l’ammissione al beneficio e con recidiva qualificata (in Trapani, il 27 settembre 2018).
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale h dedotto erronea applicazione della legge penale per essere stato il decreto di fissazio dell’udienza in appello notificato al difensore di fiducia revocato già durante il g di primo grado e non a quello nomiNOME in sostituzione, ciò integrando una null assoluta ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 178 comma 1, lett. c) e comma 1, cod. proc. pen. La deducente, in particolare, ha rilevato di non aver ricevu quale difensore nomiNOME in sostituzione, il decreto citato e neppure le conclus scritte del Procuratore generale, sicché le sarebbe stato impedito di depositare a volta motivi aggiunti e avanzare istanza di concordato, ex art. 599 bis codice di rito
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOMECOGNOME ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissib del ricorso, per essere lo stesso generico e non autosufficiente.
La difesa dell’COGNOME ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali h insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi, a fronte del rilievo di non autosufficienza cont nelle conclusioni del Procuratore generale, che, nel caso in esame, l’accesso agli atti è consen a questa Corte, essendo dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolver relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o l manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
3. Sempre in via preliminare, deve poi ribadirsi, secondo il diritto vivente, che l’avvis fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rives tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquist successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situaz processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 – 01; Sez. 3, n. 24337 del 12/04/2024, COGNOME, Rv. 286559 – 01, in tema di impugnazioni cautelari) e che la sua omissione integra una nullità assoluta e insanabile solo n caso in cui abbia determiNOME l’assenza del difensore all’udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la n è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/20 Zeoli, Rv. 273199 – 01).
Quanto, poi, alla disciplina emergenziale (il procedimento in appello essendosi svolto con rito cartolare, come emerge dalla sentenza impugnata), si è già precisato che, in questo caso, nel quale cioè non vi è la “presenza” delle parti, la partecipazione dell’imputato a mezzo difensore, richiamata dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., va intesa nel senso non solo di presenza fisica nel procedimento, bensì anche come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei dir delle facoltà di cui lo stesso è titolare (in motivazione, Sez. 5, n. 45623 del 29/09/2 Mastrocinque, n.m., in un caso analogo, nel quale i difensori, ai quali non erano stati notif la fissazione dell’udienza e le conclusioni depositate dalla Procura generale, avevano lamentato di non aver potuto depositare motivi aggiunti, né procedere a richiesta di concordato ai sen dell’art. 599 bis cod. proc. pen.).
4. Nel caso all’esame, emerge che l’appello era stato presentato, nel rispetto del termine di legge [cioè il 20 maggio 2022, calcolato ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. comma 1 e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.], dall’AVV_NOTAIO, nominata difensore di fiducia con revoca di ogni altro, successivamente alla sentenza di primo grado (resa il 5 maggi 2022), con atto depositato in cancelleria il giorno 11/05/2022; che, nel giudizio di primo gra l’imputato era assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, di fiducia, indicata in tale qualità; i che, nella sentenza impugnata, si è dato atto che la difesa aveva rassegNOME conclusioni scritte insistendo nei motivi d’appello, dandosi atto, in intestazione, che l’imputato era assistito citata AVV_NOTAIO.
Tanto premesso in fatto, le doglianze difensive evocano una concreta lesione del diritto d difesa, processualmente sanzionata in termini di nullità assoluta, come precisato dal diri vivente sopra richiamato: infatti, il nuovo difensore era stato nomiNOME prima della instaurazio del procedimento d’appello e aveva presentato tempestivo gravame, senza essere tuttavia messo nelle condizioni di “partecipare” al giudizio (chiedendo la trattazione orale, depositan motivi nuovi e/o conclusioni in replica alla Procura generale territoriale), il che avrebbe degradare la nullità da assoluta a intermedia, dunque da eccepirsi entro il giudizio di secon grado (sul punto, Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269058 – 01). Dall’esame degli atti, peraltro, emerge che, nella sentenza impugnata, oltre a darsi atto dell’assistenza da pa
di un difensore diverso da quello nomiNOME in sostituzione (e che, peraltro, aveva proposto gravame), si dà conto di uno scambio di conclusioni scritte da parte del Procuratore generale della difesa, solo le prime, tuttavia, essendo rinvenute in atti.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Cort d’appello di Palermo per il giudizio Deciso il 29 gennaio 2025