Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3212 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per kannullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decis del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di bancar fraudolenta documentale e bancarotta impropria, in qualità di amministratore di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 13/06/2012 – ha rideterminato la durata del accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse dell’imputato, sette motivi.
2.1. Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appe all’imputato che al difensore. Rappresenta che, come documentato, la notifica venne effettua a mezzo EMAIL a un difensore omonimo di quello fiduciario nominato in atti, anche per conto dell’imputato, non rinvenuto presso il domicilio eletto.
2.2. Omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata all’imputato rimas assente.
2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva consistita in una consulenza contabile, finalizz alla dimostrazione della assenza di dolo dell’imputato, mai occupatosi di contabilità essen affidato sia al RAGIONE_SOCIALE che al commercialista.
2.4. Mancanza di prova della distruzione delle scritture contabile. La sentenza impugnata s limitata a osservare che la cessazione dell’attività nel 2010 non aveva fatto venire meno l’ob di tenere le scritture contabili, laddove, nel caso di specie, è contestata invece la dis delle scritture, condotte che non è affatto dimostrata. D’altro canto, risulta provato contabilità fosse stata tenuta regolarmente dini al giugno 2010, quando a cau dell’abbattimento del capitale sociale, erano venuti meno i requisiti legali per l’e dell’attività nel settore creditizio, cosicchè la società cessata ogni attività non poteva documenti contabili.
2.5. Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo al delitto cont sub B). Il reato non può essere contestato all’imputato prima del 22 dicembre 2000, momento in cui venne nominato amministratore, trattandosi di reato proprio: egli non era tenuto a val se alla data della nomina il beni costituenti il capitale sociale coprivano al prezzo di me minimo legale.
2.6. Con gli ultimi due motivi è denunciata la indeterminatezza dei capi di imputazione, c presenza di più incongruenze e imprecisioni, come dedotto dalla difesa fin dal giudizio di grado, e correlati vizi della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato, in modo assorbente, il primo motivo, con il quale la difesa eccepisce la assoluta della sentenza d’appello, per difetto di notifica del decreto che disponeva il giu secondo grado all’imputato, nonché dell’avviso di cui all’art. 601 cod. proc. pen. al difensore costituito.
1.1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, allorché s dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limit estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può ess offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo da motivazione adottata in proposito da quest’ultimo (Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 dep. 05/06/2018, Rv. 27352501).
Dalla consultazione dell’incarto processuale emerge, effettivamente, l’omonimia dedotta c il ricorso tra due rappresentanti del foro di Firenze, a cui corrispondono, naturalmente, d indirizzi di posta elettronica. L’indirizzo del difensore costituito nel presente g EMAIL ; quella dell’omonimo AVV_NOTAIO, a cui risulta inviato, per la notifica, sia l’avviso di fissazione dell’udienza al difensore che il decreto di citaz giudizio di appello all’imputato, ai sensi dell’art. 161 co. 4 cod. proc. EMAIL .
3.1. Emerge, altresì, dalla documentazione allegata al ricorso, che l’omonimo difensore di que costituito ebbe a ‘girare’ a quest’ultimo, in data 6 luglio 2022, la e-mail ricevuta il contenente la comunicazione dell’avviso di deposito del dispositivo di sentenza, adotta appunto, il giorno 05/07/2022.
3.2. Dunque, come dedotto dal ricorrente, il giudizio di appello è stato celebrato senza la eff notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e dell’avviso di udienza al d costituito, nessuno dei quali è stato presente all’udienza dinanzi alla Corte di appello, s nell’assenza delle parti. DA tanto è ragionevole affermare che né l’imputato né il suo difen di fiducia abbiano avuto notizia della celebrazione del giudizio di appello.
3.3. Secondo la lezione impartita dalle Sezioni Unite – che si colloca in una prospettiva me formalistica e più moderna, che connette l’invalidità alla presenza di un effettivo danno parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione viola cfr. Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810) – ricorre la nullità assoluta e insanabi prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui la notificazione della cita stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risu inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesi nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle reg modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 1 proc. pen. ( Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (dep. 07/01/2005), Palumbo, Rv. 229539).
3.4. Nel caso di specie, per quanto emerso in fatto, nè l’imputato né il suo difensore di f ebbero a ricevere la notifica degli atti di cui all’art. 601 cod. proc. pen., così restando la dedotta nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. p
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Assorbito gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 l Consigliere estensore