Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1924 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1.Lacatena NOME, nato negli Stati Uniti D’America il DATA_NASCITA 2. NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 21/02/2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Roma, ritenuta l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato la sentenza con cui La Catena NOME e NOME sono stati condannati per aver detenuto illegalmente presso la propria abitazione n. 5 piante e 8 rami di sostanza stupefacente di tipo marjuana, per un peso lordo di grammi 880, oltre ad un impianto di ventilazione e di irradiazione luminosa, ad un bilancino di precisione e a complessivi 3.295,00 euro.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità.
La questione attiene alla notifica all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia degl imputati, dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata il dicembre 2020; la comunicazione, si argomenta, fu compiuta a mezzo posta elettronica certificata, la stessa mattina del 17 dicembre, alle ore 8,30, e nell’avviso si informav che l’udienza sarebbe stata celebrata la mattina “seguente” alle ore 9, laddove invece l’esatto riferimento sarebbe stato alla mattina “odierna”.
Si aggiunge che l’udienza fu celebrata alle ore 13.50 del 17 dicembre e che i carabinieri provarono ad avvertire il difensore.
La Corte avrebbe rigettato il motivo a lei devoluto sul presupposto che: a) nel caso di specie non si sarebbe realizzata una nullità assoluta, in quanto l’erronea indicazione della data non avrebbe prodotto una incertezza in ordine al quando l’udienza di convalida sarebbe stata celebrata; b) la mancata impugnazione “dell’udienza di convalida” precluderebbe la rilevabilità nel successivo giudizio direttissimo – e del conseguente giudizio abbreviato – della nullità riguardante la costituzione delle parti; b) l’eventu invalidità verificatasi nel corso della udienza di convalida avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso avverso l’ordinanza di convalida.
Sostengono gli imputati invece che il principio richiamato dai Giudici di merito non potrebbe precludere di rilevare una nullità assoluta come quella in questione che, nel cado di specie, non involgerebbe solo la fase della convalida ma anche quella successiva in cui fu trattato e definito il processo.
Si aggiunge che l’avviso fu notificato anche all’AVV_NOTAIO, designato quale difensore d’ufficio e si evidenzia come detta nomina sarebbe difficilmente spiegabile qualora si fosse ritenuta valida la comunicazione al difensore di fiducia.
All’udienza di convalida non furono presenti né il difensore di fiducia, né quello di ufficio e fu nominato un sostituto; dunque un’attività processuale nulla.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità.
Nella specie si verserebbe in una ipotesi di coltivazione domestica in cui la sostanza era destinata all’uso personale; si tratterebbe solo di cinque piante, essendo stato accertato che anche i rami rinvenuti separatamente appartenevano a dette piante e il numero di dosi ricavabile non sarebbe stato eccessivo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza di COGNOME, che sarebbe stata solo momentaneamente presente; il tema attiene alla prova della compartecipazione criminosa.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva nei riguardi di COGNOME, ritenuta sussistente solo in ragione dei precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
Dalla sentenza impugnata e dagli atti emerge la correttezza della ricostruzione fattuale compiuta dai ricorrenti, atteso che: a) l’avviso di fissazione della udienza convalida dell’arresto fu inviato tramite posta elettronica al difensore di fiducia alle 8,30 del 17.12.2020; b) con l’avviso in questione fu comunicato al difensore che l’udienza sarebbe stata celebrata alle ore 9 della mattina seguente; c) l’udienza fu invece celebrata alle ore 13,50 del 17 dicembre e gli inputati, in ragione dell’assenza del loro difensore di fiducia, furono assistiti da un sostituto difensore d’ufficio; d) all’ dell’udienza di convalida, il Tribunale procedette in continuità alla celebrazione del giudizio, in cui i due imputati definirono la loro posizione con il rito abbreviato.
Dunque, una comunicazione con cui la data di celebrazione dell’udienza fu indicata obiettivamente in modo erroneo, atteso che l’atto, notificato alle ore 8.30 del 17.12.2020, informava il difensore che l’udienza sarebbe stata celebrata alle ore 9 della mattina seguente, cioè il giorno dopo.
Una omessa corretta informazione di quando l’udienza sarebbe stata celebrata.
Le Sezioni Unite hanno spiegato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Si è precisato, da una parte, che, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensor di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, dall’altra, che nell’ipotesi di nullità assoluta prefigurata d 179 cod. proc. pen., derivante dall’ «assenza» del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non è prospettabile solo nell’ipotesi di «radicale e oggettiva assenza del ministero difensivo dovuto», ma si riferisce «alla situazione dell’avvocato che dovrebbe essere presente e non lo è e, quindi, del difensore già nominato, la cui mancata partecipazione è ascrivibile all’omissione dell’avviso a lui dovuto» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Nell’ambito della medesima prospettiva ermeneutica si è inoltre ribadito che il dato testuale (“suo difensore”) contenuto nell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. evoca, senza possibilità di equivoci, la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la difesa tecnica all’interessato «a prescindere che si tratti di nomina fiduciaria o
designazione officiosa», sicchè la nullità cui la norma ascrive il carattere di assolutezza resta integrata dalla «partecipazione all’espletamento dell’atto di un difensore diverso da quello di fiducia o di ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge», e, conseguentemente, sia stato illegittimamente sostituito dal difensore immediatamente reperibile, poiché tutte le ipotesi di sostituzione disciplinate dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. presuppongono la regolarità dell’avviso (Sez. 6, n. 29693 del 29/09/2020, COGNOME, rv. 279722)
Dunque una nullità assoluta, che, diversamente dagli assunti della Corte di appello, non invalidò solo l’udienza di convalida ma anche il contestuale giudizio direttissimo, e quindi il processo, atteso che l’imputato fu assistito da un difensore diverso da quello da lui nominato e non avvisato (Sez. 3, n. 46714 dell’11/10/2012, Ermousele, Rv. 253873; Sez. 5, n. 1760 del 13/12/2004, Cerenza, Rv. 231291).
Una nullità che inficiò non solo l’udienza di convalida, ma anche il giudizio celebratosi nella stessa giornata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2020 con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente presso il Tribunale di Roma
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2020 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero competente presso il Tribunale di Roma
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022 Il Consiflere estensore COGNOME