Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39555 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per l’imputato con cui si chiede l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 12 gennaio 2023 la corte d’appello di Messina, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza della Corte ha confermato la sentenza con cui il GUP di Patti in data 13 maggio 2021 ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per reati di detenzione di stupefacente a fini di spaccio e violenza a pubblico ufficiale.
Impugnando la sentenza, la difesa dell’imputato Formula un unico motivo incentrato sulla inesatta indicazione della data d’udienza nel decreto di citazione per i’ dibattimento d’appe Infatti, mentre il decreto indicava la data del 7 dicembre 2022, la sentenza è stata pronunci il 12 gennaio 2023.
Con memoria inviata per EMAIL, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza. Analoghe conclusioni sono state formulate dalla difesa dell’imputato nella memoria inviata per PEC, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il rilievo in rito sollevato nell’interesse di NOME COGNOME.
La natura del vizio prospettato rende necessaria ed al tempo stesso consente la disamina degli atti trasmessi alla Corte. Va infatti ricordato che con riguardo alle questioni di processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relati questione può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 de 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Ebbene, all’esito di tale verifica, condotta nei termini strettamente necessari alla soluz della questione sollevata, la Corte constata la correttezza della allegazione difensiva, poich fronte di un decreto di citazione per il giudizio di appello che indicava la data del 7 dice 2022 per l’udienza, v’è un verbale (e una sentenza) che attesta lo svolgimento della stessa i data 12 gennaio 2023, senza che tra le due date sia intervenuto un atto a giustificare una ‘transizione’ (es.: il rinvio della prima udienza; la ‘controcitazione’ fuori udienza) all’altra.
Non può considerarsi equipollente l’eventuale conoscenza della data del 12 gennaio da parte del difensore (come pure pare si possa affermare, dall’esame della doc:umentazione, tra cui si rinviene una mail del difensore di qualche giorno anteriore alla udienza) data la natu tranchant della nullità verificatasi.
Si tratta infatti di nullità assoluta, ai sensi degli artt.178, comma 1 lett. c) e 179 c cod. proc. pen., come indicato nei precedenti correttamente evocati dalla difesa dell’imputat (sent.9464/2017 e 26507/2015). L (
Ne consegue l’annullamento cartairmioalla Corte del merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte appello di Messina per l’ulteriore corso.
La Presidente
Così deciso in Roma, 20 giugno 2023
Il Consi9liere relatore