Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3332 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 06/09/1962
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. 35029-2024 – Rel. COGNOME Ud. 18.12.2024 –
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunzia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in ordi alla omessa o irregolare notifica dell’avviso di celebrazione del giudizio di appello all’imputato – è manifestamente infondato in quanto la nullità che si è determinata era al più a regime intermedio e non è stata tempestivamente dedotta.
Più precisamente:
–
La notifica al difensore domiciliatario ex lege ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. avvenuta in data anteriore all’esito infruttuoso del tentativo di notifica del decreto citazione presso il domicilio eletto dall’imputato costituisce una divergenza rispetto all’ite notificatorio previsto, che può costituire una nullità al più a regime intermedio, trattandosi di un’anomalia che non impedisce la funzione informativa della notificazione, pur sempre avvenuta nelle mani del professionista incaricato della difesa dell’imputato con l’avvertenza che si trattava di notificazione anche quale donniciliatario;
-Ai fini della classificazione della nullità una traccia esegetica di grande rilievo è costitu dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541 – 01) che ha sancito il principio, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione;
-Tale situazione è equiparabile (anzi, appare meno divergente rispetto al modello notificatorio prescritto) a quella in cui la notifica, invece che essere effettuata al domici dichiarato o eletto dall’imputato, sia eseguita direttamente presso il difensore, situazione rispetto alla quale la giurisprudenza preferibile di questa Corte, attuando un’esegesi realmente rispondente ai principi di Sezioni Unite COGNOME, ha ritenuto trattarsi di nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264505 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268431 – 01; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 258131 – 01;
-Quanto ai tempi della sua deduzione, trattandosi di una nullità che ha investito il procedimento notificatorio, essa si colloca negli atti preliminari al giudizio, donde andava dedotta prima della pronunzia della sentenza del grado ex art. 180 cod. proc. pen.;
-tale termine, nel caso di rito cartolare, deve indentificarsi con la presentazione delle conclusioni scritte della difesa, che tuttavia non hanno posto questo tema;
-in questo senso appare significativo il richiamo ad un precedente di questa Corte secondo cui, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all’imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l’istituto penitenziario dove lo stesso è ristrett integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero – deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2 – n. 2332 del 24/11/2023, COGNOME, Rv. 285795 – 01).
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’imputato – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.