Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata. procedimento veniva celebrato con il rito c.d. “emergenziale”, previsto dall’art. 23 -bis, commi 2 e 3, d.I n.137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020.
t
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): sarebbe stato violato diritto al contraddittorio, tenuto conto che, in data 3 novembre 2023, il difensore fiducia di COGNOME aveva chiesto la trattazione orale per l’udienza fissata il 20 dicemb 2023; il difensore, successivamente, inviava istanza di rinvio per legittimo impedimento; il processo, nonostante la richiesta di trattazione orale fosse stata tempestivamente presentata, veniva celebrato con il rito “cartolare”, con lesione del diritto di difesa;
2.2.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’identificazione d ricorrente: questa sarebbe stata effettuata sulla base di una serie di elementi con scarsa capacità dimostrativa; segnatamente si deduceva (a) che l’abbigliamento di COGNOME non corrisponderebbe con quello dell’autore del reato, (b) che la perquisizione domiciliare avrebbe dato esito negativo, (c) che non sarebbero state rinvenute conferme della partecipazione dall’analisi dei tabulati telefonici
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato.
Deve essere chiarito che il vizio derivante dalla omessa incardinazione del processo nelle forme “ordinarie”, piuttosto che cartolari, è qualificabile come “nullità AVV_NOTAIO regime intermedio” e si verifica in una fase precedente alla instaurazione del giudizio, poiché concerne le forme in cui lo stesso viene celebrato, che sono stabilite ex ante; tale vizio deve dunque essere tempestivamente eccepito nel corso del giudizio, ovvero con le conclusioni scritte.
Si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la rela eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello” – come nel caso di specie – deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di
cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez 34790 del 16/09/2022, COGNOME‘COGNOME, Rv. 283901).
Nel caso in esame, la richiesta di trattazione orale veniva presentata il 3 d 2023 in relazione all’udienza del 20 dicembre 2023; la richiesta ; per quanto tempestiva, non veniva considerata tanto che il 6 dicembre 2023 venivano inviate al difenso conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. L’illegittima incardinazi contraddittorio cartolare avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita co conclusioni scritte: tuttavia il difensore si limitava, il 15 dicembre 2020, a p una istanza di legittimo impedimento per un processo per il quale era stata già di la trattazione cartolare. Il vizio veniva, invece, tardivamente eccepito con il rico
Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità quanto si risolve richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal p che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il ricorrente contestava la logicità del percorso argomentativo tracciato dall di appello per confermare l’identificazione del ricorrente nell’autore del reato cont
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazion legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può ef alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si rite travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosu (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame la motivazione a sostegno dell’identificazione appare logic aderente alle emergenze processuali.
La Corte di appello aveva rilevato che il riconoscimento del ricorrente fewzia effettuato sulla base della visione diretta delle immagini (di qualità elevata molto più nitide dei frame stampati, presenti in atti); tale riconoscimento risult corroborato dai filmati delle videocamere che avevano ripreso l’autore del reato scoperto e dal raffronto degli stessi con le fotografie del cartellino anagrafico; e inoltre, la corrispondenza di un tatuaggio del COGNOME con quello situato sul dor mano sinistra della persona ripresa dai filmati. A ciò si aggiungeva che, nel cors perquisizione domiciliare erano state rinvenute un paio di scarpe da ginnastica di bianco con inserti neri, corrispondenti a quelle indossate dalla persona ripres videocamere (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che conferma la valutazione di merito effettua tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede in quanto lo coerente con le emergenze processuali.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore GLYPH
La Presidente