Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
a
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia inosservanza dell’art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che, in ragione della pena edittale massima di sei anni di reclusione con 4:1> quale erano (I puniti entrambi i delitti, commessi il 21 maggio 2013, e risultando un unico periodo di sospensione della prescrizione, si sarebbe estinto dalla data del 4 agosto 2021.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME assume inosservanza degli artt. 552, comma 3, e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia.
Espone a riguardo il ricorrente che il giudizio di primo grado si è celebrato senza l’assistenza del difensore di fiducia per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato ad altro codifensore che aveva subito dopo rinunciato al mandato, sicché all’udienza di comparizione l’imputato assente era stato difeso da un difensore d’ufficio sull’erroneo presupposto che fosse privo di un altro difensore di fiducia.
Assume in particolare il COGNOME che in tale situazione si è verificata una nullità di carattere generale insanabile e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, una nullità a regime intermedio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen. e dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 stante la procedibilità a querela, a seguito delle novità introdotte dal predetto decreto, di uno dei furti, quello aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., per il quale non era stata presentata querela.
2.4. Mediante il quarto motivo il COGNOME denuncia mancanza di motivazione sulla natura di “domicilio” o “luogo di privata dimora” del delitto di furto in abitazione, non potendosi considerare tale un luogo dove la persona offesa in concreto non viva in maniera stabile.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato poiché la difesa del ricorrente, nell’effettuare il calcolo del termine di prescrizione, trascura di considerare che il furto di cui all’art. 624-bis cod. pen. compiuto dallo stesso è aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2), dello stesso codice, sicché, anche in considerazione del periodo di sospensione di giorni sessanta, il delitto si prescriverà solo nella data del 21 gennaio 2026.
2. Il secondo motivo non è fondato.
Risulta agli atti del fascicolo, che è consentito consultare a questa Corte quando è dedotto un vizio di natura processuale, che il COGNOME aveva nominato dal carcere un primo difensore, l’AVV_NOTAIO, e poi nel verbale di arresto anche l’AVV_NOTAIO.
Peraltro l’avviso di fissazione dell’udienza è stato ritualmente notificato all’AVV_NOTAIO, il quale, solo successivamente, ha comunicato alla RAGIONE_SOCIALE la propria rinuncia al mandato.
All’udienza non è comparso alcun difensore di fiducia per l’imputato che è stato assistito da un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., il quale avrebbe avuto l’onere, nell’esercizio del proprio mandato, di eccepire immediatamente la nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza anche all’AVV_NOTAIO.
Di ciò ha dato puntuale riscontro la Corte territoriale nella motivazione della pronuncia impugnata che ha dunque fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite “Aprea” nel senso che la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente. Tale decisione ha invero precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo dell sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 – 01).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato per ragioni analoghe a quelle del primo, in quanto, ancora una volta, con esso, il ricorrente considera due reati di furto distinti l’uno dall’altro.
In realtà la condotta si è sostanziata nella commissione di un unico furto ex art. 624-bis cod. pen., perseguibile d’ufficio in ogni caso anche dopo la riforma realizzata dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico, poiché il ricorrente non pone in dubbio la natura pertinenziale rispetto all’abitazione del luogo dove ha commesso il furto ma dubita, facendo riferimento ai principi generali enunciati a riguardo nella giurisprudenza di legittimità sulla natura stabile dell’abitazione come luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, cia omettendo qualsivoglia confronto con il caso di specie e con la decisione impugnata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere COGNOME