Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49999 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49999 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 18/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 3/6/2020, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’omessa notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte di appello per l’udienza del 18/10/2022.
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Rileva il difensore, AVV_NOTAIO, che dalla lettura della sentenza di grado si evince chiaramente la nomina fiduciaria in suo favore, mai revocata che, tuttavia, il decreto di fissazione era stato notificato solo all’imput codifensore di fiducia, AVV_NOTAIO. Eccepisce, dunque, la null assoluta della sentenza.
2.1 In data 15/11/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni de Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Invero, l’unico motivo di doglianza non è consentito, perc tardivamente dedotto, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde ritenere che in caso di omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedi deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grad
Se in udienza è presente l’altro difensore, la mancata proposizi dell’eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l’imp regolarmente citato, sia presente o meno (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/201 COGNOME, Rv. 274620 – 01; Sezione 3, n. 38021 del 12/6/2013, COGNOME, R 256980- 01; sulla deducibilità delle nullità a regime intermedio verificatesi fase degli atti preliminari del giudizio di appello, cfr. anche Sezione 2, n. del 13/9/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv 249651 – 01) hanno avuto modo di precisare che il termine ultimo di deducibili della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’a di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difens dell’imputato, resta quello della deliberazione della sentenza nello stesso g persino in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro dife ritualmente avvisati.
Ed invero, «la mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del d del termine ultimo per la “deduzione”, cioè quello della deliberazione d sentenza del grado, anche tenendo presente che la deduzione della nullità n richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un att scritto (art. 121 cod. proc. pen.)». Dunque, «l’onere del difensore regolarm avvisato di accertare la sussistenza di nullità verificatesi prima del giudi muta a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza».
Sul punto, giova evidenziare che «la giurisprudenza di questa Corte h chiarito che la nozione di “parte” che deve formulare l’eccezione va interpre
riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensor quale, anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresen assistita nel superiore interesse del suo ministero; pertanto, la regolare ci di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficie garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le ev nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al “giudizio”, potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il term decadenziale di cui all’art. 180 cod. proc. pen. La ratio della norma di cui all’art. 180 cod. proc. pen. è quella di apprestare un rimedio alle nullità inter verificatesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgimen giudizio stesso e di impedire il compimento di ulteriori attività processuali (art. 185 cod. proc. pen.), con la conseguenza che una interpretazione consenta alla difesa di riservare l’eccezione di nullità al grado successivo s lesiva dell’interesse costituzionalmente protetto della ragionevole durat processo (art. 111, comma secondo, Cost.); mentre la nullità verificatas giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, per ormai l’unico rimedio possibile è l’impugnazione della sentenza» (Sezioni Unite 22242/2011, cit.).
In altri termini, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, che sia la natura di quest’ultima (pubblica o camerale, relativa al giudiz provvedimenti de libertate), se effettuata nei riguardi di uno solo dei difen modo rituale, consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell’udie stessa ad opera della difesa e, di conseguenza, permette a questo unit soggetto processuale di compiere una scelta in merito all’esercizio o meno de facoltà di comparire in udienza e di sollevare eventuali eccezioni al fine rilevare l’omessa comunicazione dell’avviso ad uno dei patrocinatori: il comporta, in caso di omessa proposizione di alcuna contestazione ovvero d rinuncia a comparire del difensore ritualmente avvisato, la sanatoria del processuale, in conformità alla previsione di cui all’art. 184, comma 1, cod. pen. (Sezione 5, n. 55800 del 3/10/2018, COGNOME, Rv. 274620 – 01).
Né potrebbe sostenersi che la trattazione scritta del processo di appell sensi dell’art. 23-bis D.L. n. 137/2020, avrebbe precluso la possibilità di eccepire la nullità sia al difensore non avvisato che al codifensore ritualmente avvi Basti sul punto evidenziare che entrambi avrebbero potuto denunziare il vi con atto scritto ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.