Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME si riporta alla memoria in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso
Motivi della decisione
Con sentenza in data 07/02/2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, che il 19/06/2009 ha condanNOME COGNOME NOME per ricettazione di un assegno di provenienza furtiva.
Deduce il ricorrente:
nullità della sentenza per mancata notifiche dell’avviso ex 415 bis cod.proc.pen. Lamenta che l’ufficiale notificatore non ha osservato la normativa dell’articolo 157 comma 7 codice procedura penale con conseguente nullità assoluta considerato che tale nullità inficia il procedimento della vocatio in iudicio;
illogicità della motivazione con riguardo all’attendibilità delle dichiarazion rese da COGNOME NOMENOME beneficiario dell’assegno. Considerato che il COGNOME è colui che effettivamente ha utilizzato l’assegno corrispondendolo a saldo di un suo debito alla società RAGIONE_SOCIALE era l’unico che aveva interesse a sviare le indagini a suo carico;
vizio della motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato;
violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione dell’ ipotesi di lieve entità ex cpv art. 648 cod. pen.
Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che questa Corte ha avuto modo di osservare che la nullità conseguente all’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – come fissate all’art. 415-bis cod. proc. pen. – va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
L’avviso di conclusione delle indagini è atto dovuto del pubblico ministero che serve a porre l’indagato in condizioni di interloquire, nei termini di legge sull stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l’offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell’esercizio dell’azione penale. Dalla mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., consegue, a mente dell’art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvi a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 55 comma 2, cod. proc. pen.
Questa Corte, esaminando la questione della natura di tale nullità, ha già avuto modo di affermare che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Cass. N. 34955 del 2003 Rv. 226364 – 01, N. 32901 del 2007 Rv. 237489 – 01, N. 25223 del 2008 Rv. 240255 – 01, N. 43763 del 2008 Rv. 241808 – 01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843; N. 2382 del 2018 Rv. 272025)
E ciò è sicuramente non è avvenuto nella specie avendo l’imputato sollevato la questione solo con i motivi d’appello
I restanti motivi sono palesemente inammissibili perché il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello in punto attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME e sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugNOMEria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegNOME finisce per risultare del tutto aspecifico. giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
Inammissibile è anche la doglianza con riguardo alla qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità – di cui alli allora capoverso dell’articolo 648 cod. pen considerato che i giudici d’appello hanno fornito ampia motivazione delle ragioni che impedivano la concessione di detta attenuante.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 la cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende
Roma, 9/11/2023