Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28573 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/03/1985
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE COGNOME di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di pace d Modena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Modena ha condannato NOME alla pena di euro 10.500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione norme sulla condizione dello straniero).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui ali’ art 173 att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione de legge penale con riferimento al capo 1) dell’imputazione, in relazione agli artic 157 e 161 cod. pen.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che il giudice di pace ha omesso rilevare l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’articolo 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, trattandosi di reato istantaneo che, risultando consumato il 10 febbra 2019, si è prescritto alla data del 10 febbraio 2024.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione de legge penale e la mancata motivazione con riferimento all’imputazione di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata risulta viziata in quanto gli ordin di allontanamento sono stati emessi sulla base di decreti di espulsioni illegitt perché adottati in violazione dell’art. 13, comma 3, del d. Igs n. 286 del 1998, essendo stati preceduti dalla richiesta del nulla osta all’autorità giudiziari osservato che tale richiesta sarebbe stata necessaria atteso che il ricorrente sottoposto a procedimento penale per fatti avvenutill settembre 2017, per i qual è stata emessa sentenza di condanna in data 27 ottobre 2022 (depositata il 2 novembre 2022).
Pertanto, ad avviso della difesa dal settembre del 2017 al novembre 2022 il procedimento penale è rimasto pendente coprendo l’intero arco temporale in relazione al quale sono contestate le violazioni agli ordini di allontanamento; da mancata richiesta del nulla osta deriverebbe, dunque, l’illegittimità degli ordin allontanamento emessi dal Questore.
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Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sentenza non contiene alcun valutazione sulla legittimità degli atti presupposti, ossia dei decreti di espul e degli ordini di allontanamento adottati nei confronti del ricorrente, né chiar se siano state rispettate le condizioni previste dall’art. 14, comma 5-ter, dlgs n. 286 del 1998.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di pace Di Modena, in riferimento al secondo motivo di ricorso ed ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo.
1.1. Appare utile rammentare che la norma incriminatrice delle condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis n. 286 del 1998 ha superato il vaglio di compatibilità atteso che la Co costituzionale nella sentenza n. 250 del 2010 ha affermato che la fattispec incriminatrice non punisce una «condizione personale e sociale», quella, cioè, d straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare»), né criminalizza u «modo di essere» della persona. Essa, viceversa, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territo dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di f rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i conf nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel no lasciare il territorio nazionale (Sez. 1, Sentenza n. 27815 del 22/05/2013, R 256286 – 01).
Va, altresì, rilevato che, come risulta dalla clausola di salvaguardia “sa che il fatto costituisca più grave reato”, inserita nell’incipit della disposiz reato contravvenzionale di cui all’art. 10 bis, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ha carattere residuale, siccchè qualora la condotta di permanenza si traduca come nella specie, nella violazione degli ordini di allontanamento emessi da Questore, tali condotte, successive all’ingresso clandestino di cui all’art. d.lgs. n. 286 del 1998, ricadono nel più grave reato di cui all’art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998.
Tanto premesso, nella fattispecie va rilevato che l’ingresso illegale d ricorrente nel territorio italiano va individuato in un momento antecedente al agosto 2018, data del primo ordine di allontanamento e, conseguentemente, le condotte di permanenza contestate in relazione alla imputazione di cui all’ art.
bis d. Igs. n. 286 del 1998 sono ricomprese nella più grave ipotesi di cui all’ar comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998, contestata al capo 2) delle imputazioni.
Di conseguenza, deve rilevarsi che effettivamente il Giudice di pace ha omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’articolo 10-bis n. 286 del 1998, considerato che il decorso del temine massimo per la prescrizione del reato contravvenzionale è pari a cinque anni.
2. Il secondo motivo non è fondato.
Va evidenziato che l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini c qui rilevano, stabilisce che «uando lo straniero è sottoposto a procediment penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, p di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, c negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazio all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputa in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziari comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nul osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette gior dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richie nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un cent di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14.»
Ne consegue che in caso di straniero sottoposto a procedimento penale, la richiesta all’autorità giudiziaria del nulla osta all’espulsione non costituis presupposto di legittimità né del decreto di espulsione, né degli ordini allontanamento, trattandosi di un adempimento che il Questore deve espletare prima di dare esecuzione al provvedimento prefettizio, come risulta dalla disposizione citata nella parte in cui afferma che «il Questore prima di esegui l’espulsione richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria…».
E’, pertanto, destituita di fondamento la doglianza difensiva volta censurare la sentenza di condanna nella parte in cui ha omesso di rilevar l’illegittimità degli atti amministrativi, costituenti il presupposto della fatt incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs n. 286 del 1998.
In definitiva, la sentenza impugnata, con motivazione sintetica, ma adeguata, ha dato conto delle ragioni della configurabilità nei confronti ricorrente della reiterata violazione degli ordini di allontanamento adottati Questore, considerata anche la circostanza, di cui viene dato atto nella sentenz
dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento, della documentazione relativa a accertamenti eseguiti dalle Forze dell’Ordine, con il consenso della difesa.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art.
10-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998 perché estinta per intervenuta prescrizione, dovendo
19z.
rigetta nel resto il ricorso.
Per effetto dell’annullamento della sentenza in relazione al reato di cui all’
10 bis d.lgs n. 286 del 1998, si ridetermina la pena in euro 10.000 di mul sottraendo dalla pena originariamente applicata euro 500 di multa, che costituiv
l’aumento di pena stabilito per la continuazione in relazione al reato prescritto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 per
estinta per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermi pena in euro 10.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.