Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5998 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5998 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Lecco il DATA_NASCITA in qualità di legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE, 2.RAGIONE_SOCIALE
3.RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dei ricorrenti, avvocato AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 3 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 22 luglio 2025 del Pubblico
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Ministero presso il Tribunale di Genova avente ad oggetto il sequestro delle caselle di posta elettronica di dirigenti e dipendenti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE), caselle relative ai dipendenti e dirigenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sottoposti ad indagini per i reati di cui agli articoli 110 81, 318, 321 cod. pen.
2.In particolare, si procede ad indagini per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione connesso al rilascio di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali – circa 70, nominativamente individuati – in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova.
Sono sottoposti ad indagini, quali privati corruttori, i dipendenti e dirigenti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che si erano occupati del rilascio dei biglietti a seguito di comunicazioni intervenute via mail.
Le società RAGIONE_SOCIALE sono sottoposte a indagini, ai sensi degli articoli 25 e 21 del d. Igs. n. 231 del 2001, per l’accertamento della responsabilità amministrativa per plurimi illeciti commessi nell’ambito dell’attività di impresa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-318 cod. pen., sia da parte degli indagati dipendenti e funzionari delle predette società, ai sensi dell’art. 5 del d. Igs.n. 231 cit. sia da parte di soggetti ancora in corso di identificazione, ai sensi dell’art. 8 Igs. 231 cit.
Dall’ordinanza impugnata si evince che nel corso di indagini per altro fatto, venivano acquisiti sulle caselle di posta elettronica dell’amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, periodiche comunicazioni, inoltrate da una casella della società RAGIONE_SOCIALE, inglobata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, recanti in allegato file excel contenenti l’indicazione di svariati biglietti gratuiti emessi a favore di pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto e recapitati a questi ultimi. Si trattava di bigli totalmente gratuiti ovvero di biglietti per i quali erano state corrisposte le sole tasse e i diritti di navigazione. Il Pubblico Ministero aveva quindi proceduto, a carico del COGNOME, alla iscrizione di notizia di reato in relazione al delitto di corruzion per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318-321 cod. pen.) e contestualmente, il 29 ottobre 2024, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro a fini probatori delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE allo scopo di reperire ogni documentazione utile a verificare le accuse orientate ad accertare se gli ufficiali della Capitaneria di Porto, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sull navi della flotta della RAGIONE_SOCIALE avessero ripetutamente viaggiato tra il 2020 nel 2024 sulle navi della Compagnia senza pagare il prezzo del biglietto
Il sequestro veniva eseguito il 6 novembre 2024.
Il Tribunale del riesame adito dalla società in persona dell’amministrato unico, NOME COGNOME, aveva accolto l’istanza di riesame ravvisando gli effetti di un conflitto di interesse e aveva annullato il decreto di sequestro probatorio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il 2 dicembre 2024 il Pubblico Ministero aveva emesso altro decreto di perquisizione e sequestro, di contenuto identico al precedente, e aveva proseguito le indagini con l’acquisizione di documenti presso la Capitaneria di Porto Torres e invito a rendere interrogatorio agli indagati, alcuni dei quali si erano poi presentati per rendere interrogatorio.
La società RAGIONE_SOCIALE aveva proposto una nuova richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale del riesame, la cui ordinanza, tuttavia, con sentenza n. 23555 depositata il 23 giugno 2025, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione (v. allegato).
All’udienza di rinvio il Pubblico Ministero aveva precisato la contestazione dell’illecito all’ente ma il Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, aveva nuovamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio nella parte in cui aveva disposto il sequestro della posta elettronica tra vari soggetti dipendenti e funzionari delle predette società.
Il Pubblico Ministero emetteva, così, il decreto di sequestro del 22 luglio 2025, oggetto del riesame definito con il provvedimento impugnato.
3.Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, hanno depositato motivi di ricorso, comuni, sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei termini che seguono:
Motivo n. 1: il sequestro ha riguardato beni trattenuti dalla Procura della Repubblica in violazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame del 14 luglio 2025 impedendo, così, l’esercizio dei diritti difensivi degli indagati e, quindi in violazione di legge (artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.). Sostengono le ricorrenti che la violazione derivante dal trattenimento illegittimo dei beni sequestrati presso gli uffici della Procura ha avuto un effetto ancora più grave rispetto alla mancata esecuzione dell’ordinanza del 29 ottobre 2024 essendo mutati sia il titolo di reato sia i destinatari che oggi comprendono anche i soggetti, persone fisiche e giuridiche, titolari delle caselle di posta elettronica e dei dat informatici sequestrati tra cui le odierne società ricorrenti. La mancata restituzione ha consentito al Pubblico Ministero di procedere al sequestro in assenza di perquisizione che avrebbe invece dovuto essere disposta qualora i beni fossero stati restituiti
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Motivo n. 2: le società ricorrenti denunciano la incompiutezza della notizia di reato e conseguentemente del decreto di sequestro per violazione del diritto difesa (artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione. Il foglio di iscrizione elenca soltanto i nominativi dei soggetti indagati presunti corruttori e società e articoli di legge senza enunciazione neppure embrionale del fatto e il decreto è strutturato sulla base di elenchi che rinviano per quanto riguarda l’adozione o promesse di utilità indebite ad emergenze che tuttavia non sono state indicate e, pertanto, si esprimono attraverso formule stereotipate, laddove, se corrispondenti al vero, ben avrebbero imposto l’enunciazione delle ipotesi di reato in ogni loro elemento costitutivo. Il decreto del 22 luglio è null per violazione del diritto di difesa e per il difetto di motivazione e sono conseguentemente affette da nullità le ordinanze impugnate perché non è non è consentito al giudice della impugnazione la integrazione della motivazione mancante del decreto ove il pubblico ministero non abbia indicato le ragioni giustificatrici della misura. Nel caso in esame la descrizione del fatto si risolve nella mera indicazione della fattispecie di reato contestato e nell’allegazione di elenchi di nominativi sicché il tribunale del riesame non è stato neppure in grado di poter svolgere la sua funzione di integrazione. I vizi sono dovevano essere rilevati al Tribunale.
Motivo n. 3: violazione del principio di proporzionalità del sequestro dei dispositivi informatici. Dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale attraverso la illustrazione dei principi rivenienti dalle sentenze della Corte di Cassazione in materia le ricorrenti evidenziano che le caselle mail risultano ininterrottamente sotto sequestro dal 29 ottobre 2024; che il decreto di sequestro non conteneva alcuna previa delimitazione dell’oggetto dell’analisi che è avvenuta senza alcun possibilità di svolgere un controllo in merito alla sua estensione.
Motivo n. 4: violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti per indeterminatezza del nesso tra l’utilità procurata dal pubblico ufficiale e la sua funzione, aspetto questo che, attraverso una motivazione meramente apparente, ridonda sul fumus delicti e sui presupposti degli illeciti amministrativi ipotizzati, ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 a carico delle società ricorrenti.
Il nucleo dell’ipotesi accusatoria che individua nella elargizione di biglietti gratuiti a favore di soggetti appartenenti alle Capitanerie di porto un presunto atto corruttivo difetta di una ricostruzione logico economico coerente: tale condotta, infatti, lungi dal rappresentare un vantaggio per le società costituisce un comportamento contrario al loro stesso interesse economico il che avrebbe imposto un minimo sforzo motivazionale volto ad esplicitare le concrete utilità che le società avrebbero tratto dalle asserite condotte dei propri dirigenti e dipendenti,
utilità di cui non vi è traccia nell’ordinanza impugnata e nel decreto di sequestro in cui vengono valorizzati elementi, quali l’appartenenza ad un medesimo gruppo societario delle tre compagnie di navigazione; la supposta esistenza di politiche aziendali orientate alla violazione delle normative di settore e alla concessione di gratuità e pubblici ufficiali nonché la menzione di diversi certificati relativi alle na delle compagnie RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da parte degli appartenenti alla Capitaneria di porto si risolvono in emergenze prive di pertinenza rispetto al thema decidendum. La mancata enunciazione dei fatti presupposto e dei presupposti della responsabilità amministrativa impedisce ogni verifica del fumus commissi delicti.
4.AI ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (avente il numero 35216/2025) è stato riunito il ricorso n. 35218/2025 di COGNOME NOME, nella qualità, trattandosi di ricorsi aventi ad oggetto motivi comuni.
In vista della trattazione dell’odierna udienza, in data 9 dicembre 2025 il difensore dei ricorrenti, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato memoria di replica con allegata copiosa documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE devono essere accolti perché sono fondati, con rilievo assorbente, i motivi di ricorso che denunciano vizio di violazione di legge, anche per omessa motivazione, in relazione al contenuto della notizia di reato a carico delle persone fisiche sottoposte a indagini, indicate nel Ritenuto in fatto, e, di riflesso, nei confront delle società sottoposte a indagini, ai sensi degli articoli 25 e 21 del d. Igs. n. 231 del 2001, per l’accertamento della responsabilità amministrativa per plurimi illeciti commessi nell’ambito dell’attività di impresa, in relazione ai reati di cui agli artt 110-318 cod. pen., sia da parte degli indagati dipendenti e funzionari delle predette società, ai sensi dell’art. 5 del d. Igs.n. 231 cit. sia da parte di soggett ancora in corso di identificazione, ai sensi dell’art. 8 d. Igs. 231 cit.
Le denunciate violazioni di legge, al di là della loro prospettazione con riferimento ad una specifica violazione di legge, investono, in senso oggettivo, il contenuto e la sequenza degli atti procedimentali, a cominciare dalla iscrizione della notizia di reato, passando, poi, a quello della descrizione del fumus delicti posto a base del decreto di sequestro probatorio e si riflettono sulla responsabilità da reato delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Lo scostamento dal modello legale del modello procedimentale adottato dal Pubblico Ministero di Genova – e confermato dal Tribunale del Riesame -, è tale
da incidere in termini rilevanti sul dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima.
Del resto, al di là della individuazione degli specifici profili di illegittimità decreto di sequestro probatorio, il composito motivo di ricorso sulla “incompiutezza” della notizia di reato è incentrato su profili connessi che concernono il contenuto della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente, la tardività della iscrizione e, soprattutto, la indeterminatezza del suo contenuto.
Si tratta di aspetti che incidono sulla individuazione del presupposto costitutivo del fumus del reato contestato tenuto conto, altresì, che il disposto sequestro si è risolto in una misura massiva, essendo stato appreso il contenuto (tutto il contenuto), delle caselle di posta elettronica professionali del ricorrente.
Si tratta di profili strettamente correlati alla indeterminatezza della notizia di reato, nella nozione precisata dal d. lgs. n. 150 del 2022, iscritta a carico del ricorrente e che costituisce il necessario presupposto della adozione del decreto di sequestro probatorio.
La definizione della notizia di reato
2. Il d. lgs. n. 150 del 2022, come noto, ha novellato il contenuto dell’art. 335, comma 1, cod. proc. pen. offrendo la definizione del concetto di “notizia di reato”, un termine di cui la dottrina aveva sottolineato, in relazione all’art. 335 cod. proc. pen. ante modifica, la vaghezza in relazione alla specifica problematica della decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari. Una questione che il legislatore del 2022 ha affrontato specificamente introducendo anche forme di controllo, di iniziativa del giudice o su richiesta della persona sottoposta a indagini, sulla legittimità della iscrizione agli effetti della retrodatazione.
Nel nuovo assetto normativo rileva, in primo luogo, la definizione legislativa della notizia di reato e del suo contenuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
L’art. 335-bis, cod. proc. pen. novellato precisa, infatti, con riferimento alla cd. iscrizione oggettiva, che «1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.» e, con riferimento alla iscrizione cd. soggettiva, che «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il
reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».
La Relazione illustrativa al d. Igs. n. 150 cit. ha individuato le ragioni di tal approccio definitorio nella duplice finalità di assicurare “certezza ed omogeneità” all’atto di iscrizione, dal quale decorrono i termini per le indagini e che deve fungere da parametro di riferimento per il giudice, chiamato ora a verificare la tempestività della iscrizione.
Nella Relazione, si precisa, altresì, che l’espressione «indizi a suo carico», contenuta nel comma 1-bis, con riferimento alla iscrizione cd. soggettiva, vale ad escludere «sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria».
Le descritte finalità delineano una ratio complessa della iscrizione della notizia di reato intesa ad evitare i rischi, che la prassi giudiziaria aveva già evidenziato, e consistenti, da un lato, in quello di rendere possibile la iscrizione di notizie di reat generiche o formulate nei confronti di persone attinte da meri sospetti, con effetti pregiudizievoli nei loro confronti, enfatizzando la natura di “atto dovuto” dell’iscrizione, dall’altro lato, nel pericolo di requisiti troppo stringenti per chied la iscrizione, ritardandola con l’effetto di dilatare i tempi di decorrenza delle indagini preliminari e l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a indagini.
La riforma ha introdotto, come accennato, (art. 335-ter cod. proc. pen.) un articolato meccanismo di controllo sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., affidato tanto all’iniziat officiosa del giudice (art. 335-ter cod. proc. pen.) che ad una procedura incidentale attivabile su richiesta dell’indagato davanti al giudice per le indagini preliminari o al giudice che procede.
3.Premesso che spetta al procuratore della Repubblica verificare se un fatto che, seppure qualificato come “notizia di reato” dalla polizia giudiziaria, dal denunciante o dal querelante sia da ritenersi tale ai fini della iscrizione nel registro di cui all’art. 335, comma 1, cod. proc. pen. – sicché non opera alcun automatismo tra la ricezione dell’atto e la sua iscrizione-, i requisiti della notitia criminis che può formare oggetto di iscrizione sono ora definiti e vincolano la potestà qualificatoria del procuratore della Repubblica introducendo quali, criteri guida, quello della determinatezza, non inverosimiglianza e riconducibilità, sia pure in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice della notizia di reato.
Rilievo importante riveste il riferimento al fatto: la notizia di reato deve contenere la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
Si tratta di criteri guida che vanno letti in combinazione tra loro e con attenzione al dato semantico della definizione legislativa.
Il requisito della “non inverosimiglianza dei fatti”, si è rilevato nelle prim analisi della dottrina e dei criteri guida elaborati dai vari Uffici di Procura, no equivale ad accertata verosimiglianza, alla cui verifica tendono le prime indagini successive alla iscrizione.
Si tratta, comunque, di un criterio che va verificato sulla scorta della miglior scienza ed esperienza del momento e che scatta, precludendo la iscrizione della notizia di reato, in presenza di fatti che sia pure non empiricamente impossibili, sono oggettivamente inverosimili.
Il requisito della ipotetica corrispondenza del fatto ad una fattispecie incriminatrice sottende che il fatto rappresentato, al momento della iscrizione, può presentare un quid minus rispetto alla norma incriminatrice a cui deve poter essere riferito: ma deve trattarsi di un fatto riconducibile, in ipotesi, ad una fattispec incriminatrice.
Non vi è dubbio che maggiori criticità rivela la ricostruzione della nozione legislativa di “fatto” e della sua determinatezza.
Si è rilevato che la notizia di reato sussumibile a base della iscrizione non può limitarsi ad una mera descrizione di un accadimento ma che deve trattarsi, almeno dal punto di vista materiale, di un fatto riconducibile ad una fattispecie incriminatrice, e quindi, sussumibile in una norma penale, poiché rappresentare un fatto significa “costruirne uno equivalente in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente”; il fatto determinato deve avere caratteri definiti e precisi e, pur non essendo requisiti costitutivi della determinatezza della notizia di reato quelli del tempo e luogo del fatto (si tratta, infatti, di aspetti accessori ch possono essere indicati, ove risultino), il riferimento alla determinatezza del fatto rende non più sufficiente l’indicazione dei soli elementi “nucleari” del reato (condotta e/o evento), ma implica una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta.
La disposizione in esame sembra, dunque, privilegiare un approccio formale, nella enunciazione della notizia di reato come notizia che contiene una rappresentazione del fatto, in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in tema di divieto di secondo giudizio con la sentenza n. 200 del 2017, poiché la notizia di reato deve consentire di ritenere che quel “fatto”, per come esposto e rappresentato, è descrittivo di un fatto tipico di reato.
In via di esemplificazione, non si deve procedere alla iscrizione e non costituiscono notizie di reato i fatti non determinati perché generici, incompleti, descrittivi solo di un segmento della fattispecie incriminatrice.
Non costituisce una notizia di reato l’informazione assertiva, meramente evocativa di un reato ma priva di descrizione dei fatti e non costituiscono notizie di reato i fatti che «non hanno l’apparenza di essere reali».
Se, invece, vi è la descrizione, con adeguata capacità rappresentativa, di un fatto tipico di reato, il procuratore della Repubblica deve iscrivere la notizia di reato e compirà le investigazioni all’esito delle quali, tali ipotesi, potranno divenire “tesi” attraverso la formulazione della imputazione.
Il tema dei presupposti oggettivi della iscrizione e della enucleazione della definizione di notizia di reato incide, come intuibile, sul rapporto tra i registri iscrizione (mod. NUMERO_DOCUMENTO; mod. NUMERO_DOCUMENTO e registro notizie di reato o mod. NUMERO_DOCUMENTO) e, soprattutto, sull’attività di indagine che va distinta da quella meramente esplorativa che il pubblico ministero conduce per la ricerca della notizia di reato attraverso attività innominate o informali diverse dai mezzi di ricerca della prova.
4.Come anticipato, la disposizione è stata modificata con la previsione (art. 335-bis, comma 1 -bis cod. proc. pen.) della iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito «non appena risultino… indizi a suo carico»: un avverbio, sul piano semantico, speculare a quello «immediatamente» relativo alla iscrizione oggettiva della notizia di reato che denota la volontà del legislatore di imporre al pubblico ministero celerità nell’iscrizione.
Soprattutto, appare univoca la volontà del legislatore nella parte in cui viene, per la prima volta, esplicitato il presupposto sostanziale per procedere all’iscrizione soggettiva costituito dal termine «indizi»: una espressione che la Relazione illustrativa alla Riforma afferma essere stata mutuata, per coerenza sistematica, dall’art. 63 cod. proc. pen.
Si tratta di una disposizione sulla quale possono trovarsi chiarimenti nei precedenti delle Sezioni Unite Tammaro (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tamnnaro, Rv. 216248 – 01) e COGNOME (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244376 – 01) che avevano chiarito che l’obbligo di iscrizione a mod. 21 nasce solo ove a carico di una persona sussistono specifici elementi indizianti, non meri sospetti ma neppure sono necessari elementi che raggiugano il livello di gravità indiziaria.
La nozione di indizi, come noto, non è di agevole perimetrazione con riferimento alla individuazione dell’autore del reato in fattispecie complesse per materia o in ipotesi di concorso di persone nel reato: ci si chiede, dunque, se, ai fini della iscrizione soggettiva, rilevino riscontri individualizzanti, o, comunque indizi soggettivamente orientati cioè elementi che consentano di collegare selettivamente il fatto di reato al suo presunto responsabile e ridurre il rischio di iscrizioni errate/avventate.
In sintesi l’iscrizione soggettiva deve innestarsi su evenienze fattuali determinate, non inverosimili, sussumibili in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, e specifiche in quanto a carico della persona della cui iscrizione si tratta e, quindi, idonee ad integrare una ‘traccia di un percorso logico argomentativo’, suscettibile di evocare diversi possibili scenari rispetto al thema probandum, che solo lo sviluppo successivo delle indagini si incaricherà di discriminare, occorrendo altresì che gli indizi siano dotati dei caratteri di certezza storica, concordanza e precisione, ma non anche della ‘gravità’.
5.11 tema che viene in rilievo in relazione ai casi in cui si proceda a iscrizioni in carenza dei requisiti di riferibilità soggettiva della notizia di reato è quello de sanzione processuale e, in primo luogo, se esista una sanzione processuale e di quale tipo qualora si sia in presenza di iscrizioni errate.
Il tema è stato affrontato, in dottrina e in giurisprudenza, con riferimento alla previsione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine di iscrizione indicato dal pubblico ministero, inutilizzabilità espressamente prevista dall’art. 407 cod. proc. pen.
Granitica, sul punto, l’affermazione secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome dell persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244376 – 01).
Un’affermazione correlata alla natura obbligatoria e doverosa dell’iscrizione, ma, evidentemente, da rivedere alla luce dei poteri di controllo oggi riconosciuti al giudice e alla persona sottoposta a indagini che, al di là della estensione con la quale sarà delineato, incide sulla natura ampiamente discrezionale collegata del potere del pubblico ministero.
6. Va ricordato, tuttavia, che, al di là del tema specifico oggetto dell’intervento (la proroga del termine delle indagini preliminari e il diritto al contraddittorio materia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 182 del 1999) aveva evidenziato come, nel quadro di riferimento normativo, il contenuto della “notizia di reato” sembra correttamente assumere una designazione polisemantica, corrispondente alle esigenze teleologiche perseguite dalla norma che, di volta in volta, lo prevede
in funzione delle specifiche finalità procedimentali che impongono al pubblico ministero di esternare, al precipuo scopo di non trasformare il contraddittorio cartolare in una vuota formula destinata a fare del titolare dell’azione penale l’effettivo arbitro della procedura, i circostanziati addebiti elevati nei confron dell’inquisito.
Il Giudice delle leggi osservava come «Le esigenze sopra rilevate vanno così individuate soprattutto nella possibilità, che risulterebbe preclusa dalla norma denunciata, di poter utilmente contestare, in una logica attenta ai profili essenziali del fatto addebitato a una determinata persona, i “giusti motivi” della proroga addotti dal pubblico ministero.
Se è pur vero, allora, che il contenuto della notizia di reato non è sempre uniformemente determinato dal legislatore, è anche vero che una simile relatività è funzionale alle finalità, definibili sulla base del necessario rispetto della parit delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale (cfr. il combinato disposto degli artt. 326 e 358 del codice di procedura penale) va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima. Solo così, infatti, sarà reso possibile all’interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell’azione penale. Nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari è inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la notitia criminis rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perché l’indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall’art. 406, comma 3, secondo quel modello “minimo” che è indicato dall’art. 369, modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare conforme a Costituzione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Notizia di reato e sequestro probatorio
7. Numerose e risalenti decisioni di legittimità hanno, inoltre, stigmatizzato la iscrizione di notizie di reato generiche ed esplorative con riferimento alla esecuzione di atti di rilevanza probatoria, proprio in materia di sequestro probatorio e perquisizione, decretandone la illegittimità.
Si è, così, affermato che è illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecit non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, COGNOME, Rv. 252767 – 01).
E, ancora, che sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato. (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, P.m. in proc. Chifor, Rv. 255458 – 01)
In altro caso, in cui Tribunale che aveva ritenuto sufficientemente motivato il decreto di sequestro con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati ipotizzati, la Corte ha annullato l’ordinanza evidenziando che ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, l’art. 253, comma primo, cod. proc. pen., impone che nel decreto vi sia l’enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l’indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 4544 del 09/01/2009, Delogu, Rv. 242913 – 01).
Ai fini che occupano, come cennato in premessa, rileva, dunque, non tanto la individuazione di specifiche previsioni di nullità (quelle di cui all’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in materia di iniziativa del pubblico ministero che risult immediatamente correlata all’esercizio dell’azione penale; quelle di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, richiamate nel ricorso), ma, in una prospettiva più generale, leggibile nella trama argomentativa della sentenza della Corte Costituzionale innanzi richiamata, l’affermazione che il dovere del pubblico ministero di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima.
Viene in rilievo, dunque, il tema dell’abuso del processo che, tra le varie accezioni attraverso cui si delinea, può essere esaminato, nella materia in esame, nella prospettiva, che investe in senso oggettivo la funzionalità del processo e, in particolare, il senso e la portata della sequenza degli atti procedimentali, il sistema delle invalidità processuali, la congruità delle sanzioni rispetto alla difformit dell’atto dal modello legale.
Il processo ruota intorno ad alcuni principi costitutivi, quali l’obbligatoriet dell’azione, il contraddittorio come metodo, la garanzia del diritto di difesa, la ragionevole durata e, in ragione di tali principi, sono fissate regole alla cui inosservanza conseguono sanzioni: il meccanismo sanzionatorio, al fine di
realizzare l’effettività delle esigenze di tutela degli interessi sottostanti, de risultare congruo.
Non vi è abuso quando vi è proporzione, congruità, tra meccanismo sanzionatorio e lesione degli interessi sottesi alla regola violata; vi potrà essere oggettivamente abuso quando, invece, vi è uno scollamento, una frattura, tra la violazione della regola e la presenza o l’assenza di una sanzione, ovvero la sua congruità.
Dunque, è possibile che vi siano sanzioni processuali senza lesione in tutti i casi in cui alla violazione della regola consegua una sanzione asimmetrica rispetto alla tutela degli interessi sottostanti la regola violata; è possibile però anche che vi siano anche lesioni senza sanzione, cioè violazione di regole strumentali alla tutela dei principi fondanti del processo a cui non consegue una sanzione.
Vi possono cioè essere comportamenti violativi di regole poste a tutela di interesse fondamentali del procedimento che non sono contrastati ovvero non adeguatamente contrastati
Il provvedimento impugnato
8. Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo – dei pubblici ufficiali asseritamente corrotti e dei dipendenti delle società di navigazione che si erano interessati alla emissione dei biglietti gratuiti o a prezzi agevolati – con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).
Tale iscrizione ha . generalizzato quella della notizia di reato di cui all’art. 318 cod. pen. già a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e sulla base degli atti che si trovavano nella disponibilità degli inquirenti fi dall’ottobre 2024 (il telefono di NOME COGNOME; i dati tratti dal p.c. di NOME COGNOME; il file excel nel quale vi erano già i nominativi dei beneficiari dei biglietti gratuiti, successivamente riordinati), praticamente estendendola all’elenco dei dipendenti e funzionari delle società di navigazione intervenuti o anche solo competenti nella emissione dei biglietti per “ricostruire la strategia aziendale del gruppo RAGIONE_SOCIALE” e, infatti, il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro probatorio massivo del contenuto delle caselle di posta elettronica di tali dipendenti – fra i quali l’odierno ricorrente – evocando la necessità di ricostruire le relazioni tra protagonisti degli accordi intercorsi.
La incompiutezza della notizia di reato iscritta a carico del ricorrente si è materializzata, quanto al decreto di sequestro probatorio, nella sua redazione sotto forma di elenchi (un primo elenco, contenente i nominativi dei pubblici ufficiali
indagati sulla base della sola circostanza di essere stati destinatari di bigliett gratuiti e/o a prezzi scontati; un secondo separato elenco i soggetti indagati per la dazione o promessa di utilità e un terzo elenco contente i nominativi delle società indagate) senza che sia possibile individuare – rispetto agli elementi costitutivi del reato di corruzione per l’esercizio della funzione – né l’atto di ufficio o la generica funzione asservita agli interessi delle società di navigazione, se non per l’appartenenza di parte dei beneficiari ad uffici che potevano svolgere ruoli di interesse in senso lato delle società di navigazione; né sono indicate le condotte dei singoli agenti pubblici o privati essendosi limitata alla generica indicazione della fruizione dei biglietti di favore (verosimilmente estratti dal file excel di cui è innanzi detto) o la loro attività, quali dipendenti e funzionari delle società, ai f della emissione dei titoli di viaggio.
Anche con riferimento alla individuazione della fattispecie incriminatrice non si è, pertanto, in presenza della descrizione di un fatto illecito determinato, che presenti caratteri definiti e precisi e, per vero, neppure degli elementi cd. “nucleari” del reato (condotta e/o evento), perché del tutto privo della individuazione, rispetto al reato di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen., di una descrizione dell’accordo criminoso e del contenuto del nesso sinallagmatico, evidentemente ricondotto alla mera fruizione di biglietti gratuiti o di favore che ne rappresenterebbero il corrispettivo.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula la prova dell’accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 – 02), accordo che non può risolversi nella mera fruizione della utilità.
9. Il Tribunale di Genova non ha correttamente adempiuto al potere di verifica del giudice in merito limitandosi, rispetto alle deduzioni difensive (oggi riproposte), a rilevare che nella fase delle indagini preliminari …l’obbligo di motivazione in relazione alla imputazione è sufficientemente assolto dall’indicazione delle norme di legge violate, purchè, dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto.
Si tratta, tuttavia, di una riduttiva lettura della giurisprudenza che, invece, prescrive al giudice di stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato ch non si risolve nel “prendere atto” della tesi accusatoria ma che deve attuare – pur nella impossibilità di verificarne la fondatezza-, l’esercizio del potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offer dal pubblico ministero.
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale svolge, dunque, un ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).
La giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia degli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia dele confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893 – 01; Sez. 1, n. 21736 dell’Il maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01).
10. Sono fondati anche i rilievi in tema di proporzionalità del disposto sequestro che il Tribunale ha motivato in termini apodittici, pur avendo espressamente richiamato nella motivazione i principi in materia.
La portata del disposto sequestro incide, infatti, sull’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, affermato, con riferimento al sequestro probatorio, nella giurisprudenza di legittimità da tempo risalente (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. AVV_NOTAIO e altri, Rv. 273548 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711-01) e ribadito nelle decisioni più recenti, proprio in materia di sequestro di dispositivi informatici.
Si è infatti precisato che poiché in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia
informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01).
Nel caso in esame, la descritta generalità e aspecificità della notizia di reato posta a fondamento del decreto e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati, corroborano la natura esplorativa del disposto sequestro la cui finalità è, evidentemente, quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma.
Le ragioni svolte comportano l’annullamento senza rinvio del decreto di sequestro probatorio emesso a carico delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE poiché la rilevata nullità si riflette sulle contestazioni ascritte alle società momento che le contestazioni ascritte alle persone fisiche costituiscono il presupposto oggettivo di quelle a carico degli enti.
Consegue che va disposta la immediata restituzione del materiale in sequestro, senza trattenimento di copia dei dati informatici poiché, in tema di sequestro probatorio, ove sia disposta la restituzione di un supporto – sia esso informatico o cartaceo – contenente dati, non è ammessa la previa estrazione di copia, posto che tale operazione, privando il titolare dei dati della disponibilità esclusiva degli stessi, realizza un autonomo vincolo, non consentito senza differente atto ablatorio (Sez. 6, n. 45644 del 07/11/2024, Faccilongo, Rv. 287373 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del P.M. presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 15 dicembre 2025
La Consigliera relatrice