Notifiche penali: quando il domicilio eletto rende il ricorso inammissibile
Le notifiche penali costituiscono un elemento cardine per la regolarità del processo e la tutela del diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare la validità delle comunicazioni processuali, specialmente quando queste avvengono presso il domicilio eletto dal ricorrente.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, sostenendo che vi fossero stati vizi nella ricezione degli atti. Tuttavia, dall’esame della documentazione è emerso che, contestualmente alla nomina del difensore di fiducia, era stato eletto domicilio proprio presso lo studio di quest’ultimo. Nonostante l’irritualità contestata dalla difesa, gli atti risultavano regolarmente notificati nel luogo indicato dalle parti stesse.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni fondamentali. In primo luogo, l’eccezione di nullità relativa alle notifiche penali non era stata sollevata né in primo grado né in appello. Secondo il principio di preclusione, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione vizi procedurali che avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente davanti ai giudici di merito.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato la manifesta infondatezza della doglianza nel merito. Poiché l’elezione di domicilio presso il difensore era avvenuta all’atto della nomina, le notifiche effettuate in quel luogo sono da considerarsi pienamente valide e produttive di effetti legali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore procedurale necessario a garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie. Il richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 11304/2023) sottolinea che il sistema delle impugnazioni non può essere utilizzato per sanare omissioni difensive pregresse. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l’elezione di domicilio, anche se contestata ex post come irrituale, se ha permesso la regolare ricezione degli atti, non può configurare una nullità assoluta o insanabile.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una vigilanza costante sulla regolarità delle notifiche penali sin dalle prime fasi del procedimento, poiché il mancato rilievo tempestivo di eventuali vizi preclude ogni successiva contestazione in sede di legittimità.
Cosa succede se non si contesta una nullità nel primo grado di giudizio?
Se una nullità processuale non viene eccepita tempestivamente nel primo grado o in appello, il diritto di contestarla decade e non può essere riproposto davanti alla Corte di Cassazione.
È valida la notifica effettuata presso lo studio del difensore?
Sì, la notifica è pienamente valida se l’imputato ha eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, rendendo tale luogo il punto di riferimento ufficiale per la ricezione degli atti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40172 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO-E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, inammissibilità decadenza in relazione agli artt. 178, comma primo, lett. C) e 179 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che l’eccezione di nullità eccepita in questa sede non risulta essere stata dedotta né in primo grado, né in appello (cfr. Cass. Sez. 2, n. 11304/2023);
che peraltro la manifesta infondatezza della doglianza emerge pure dall’analisi degli atti dai quali risulta che presso lo studio del difensore, all’at della nomina di fiducia che lo stesso irritualmente contesta, veniva comunque eletto domicilio con la conseguenza che le notifiche risultano correttamente effettuate presso il domicilio eletto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Presidente