Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29221 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal il 13/06/1971 (CUI0472C5I), avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 16/12/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Procuratore generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso p l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/12/2024, la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 19/12/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen., alla pena di mesi 1 di reclusione, dichiarava non d procedere essendo il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta nullità del decreto di irreperibilità emesso a cari dell’imputato, conseguente nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 483 cod. pen., non sussistendo gli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen..
2.4. Con il quarto motivo lamenta l’erroneo riconoscimento dell’aggravante contestata.
2.5. Con il quinto motivo lamenta l’omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente il Collegio evidenzia come il terzo, quarto e quinto motivo sian inammissibili in quanto in palese contrasto con il tenore della sentenza, che ha applicato la cau di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. (terzo motivo) e quindi non ha determ la pena (quarto e quinto motivo).
2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
Come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, il tentativo di notifica a mani proprie è stato effettuato per due volte, sia presso il luogo di residenza che presso il luo lavoro, mentre non è stato effettuato presso il luogo di nascita, in quanto trattasi di Paese es mentre non risulta se sia stato effettuato presso l’amministrazione penitenziaria, ma il ricorr non ha dedotto il suo stato detentivo all’epoca della notifica, per cui non può dol dell’omissione.
Né, del resto, poteva pretendersi che le ricerche si svolgessero presso il Paese di nascit posto che, ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le all’estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare precisione la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, q può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 1, n. 3 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719 – 01) ai sensi dell’articolo 169 cod. proc. pen. (che infa parla di «notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero»).
Le ricerche sono state quindi correttamente eseguite nei luoghi indicati dall’articolo 159 co proc. pen..
La doglianza relativa alle ricerche di polizia giudiziaria, che reitera pedissequame l’analoga censura proposta con l’atto di appello e che è stata debitamente disattesa dai second giudici, è pertanto inammissibile per genericità.
3. Le altre doglianze relative al primo motivo di ricorso, che lamentano ulteriori vizi sequenza procedimentale della
vocatio in jus, sono invece inammissibili in quanto non erano
state dedotte con i motivi di appello e devono quindi ritenersi tardive.
4. La terza doglianza è invece fondata.
L’imputato, nell’atto di appello, contesta in dettaglio la motivazione del primo giudi detta del quale la responsabilità dell’imputato emergerebbe dall’avere lo stesso affidato il ca
allo spedizioniere accompagnando la lettera di incarico alla RAGIONE_SOCIALE con il prop numero di telefono e il proprio documento di identità.
La Corte territoriale, a fronte di una precisa doglianza, si limita a ritenere condivis motivazione del primo giudice, senza accompagnare la propria statuizione con alcuna
motivazione, salvo poi applicare la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod.
pen..
Sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione e la sentenza gravata deve esser annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
La fondatezza del ricorso impone al Collegio di verificare la sussistenza di cause estinzione del reato.
Nel caso in esame, per come emerge dalla sentenza impugnata (non contestata sul punto), al termine di prescrizione massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 25 marzo 2016, e coincidente con la data del 25 settembre 2024, deve essere aggiunto un periodo di anni 1, mesi 5 e giorni 22 (pari a 537 giorni), per cui il termine massimo di prescrizione cadrà con il g 16 marzo 2026.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.