Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50004 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50004 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenz della Corte di appello di Milano del 10 giugno 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile del reato ricettazione.
1.1 II difensore rileva che in data 12 aprile 2023 l’imputato era scarcerato ed aveva eletto domicilio a INDIRIZZO INDIRIZZO e che, sempr data 12 aprile 2023, la Corte di appello aveva notificato il decreto di fissaz udienza presso il difensore sia “in proprio” che ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.; ciò premesso, il difensore osserva che il comma 8-bis dell’art. 157 cod. proc. pen. era stato abrogato dall’art. 98 del D.L.vo n. 150/22 e sarebbe dovuto procedere a notifica a mani presso il domicilio eletto ai s dell’art. 157-ter comma 1 cod. proc. pen., introdotto dall’art.10 del decret legislativo citato; anche a voler sostenere la vigenza del comma 8-bis dell’art. 157 cod. proc. pen., tale disposizione sarebbe stata comunque violata in qua avendo l’imputato eletto domicilio prima della notifica della citazione giudizio di appello, avrebbe avuto diritto a riceverne notifica al domicilio el
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la qual notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fid ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il dom dichiarato o eletto, determina, se l’interessato non “rappresenta” con ele idonei la mancata conoscenza dell’atto, “una nullità a regime intermedio ch sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello. S.C. ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciar rapporto esistente tra l’imputato ed il difensore di fiducia, mentre va r omessa la notifica eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’a comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la consegue nullità)” (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 05/01/2017, Mercuri, 268809).
Tale conclusione rimane valida anche relativamente alla disposizion dell’art. 157-ter cod. proc. pen., posto che la nullità assoluta e insanab prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso i notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseg in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determin
conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della san di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 07/01/2005, COGNOME, Rv. 229539).
Nella parte motiva della sentenza appena richiamata si legge: «second l’art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità “derivanti dalla omessa cita dell’imputato”, mentre l’art. 184 comma 1 stabilisce che “la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazio sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire”. un’apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stab l’insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente co brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene me se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità “d dalla omessa citazione” e la seconda alle nullità in generale, sicché è pos interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nu insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la cita stata “omessa”.
La nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decret citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il dom eletto è d’ordine generale a regime intermedio – in quanto la notificazione eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto id determinare una conoscenza effettiva dell’atto – e non può, quindi, es dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/1 – dep. 16/01/2014, Mbengue, Rv. 258131). Tale ultimo indirizzo si concentr sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell’a presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto c difensore che, in questo caso, è l’unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato ch notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo stu difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determi la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rap fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015 05/10/2015, COGNOME, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 – de
26/04/2016, COGNOME, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014 – dep. 08/07/2014, P.G. in proc. NOME e altro, Rv. 259819).
Considerato quindi che l’imputato era assistito da difensore di fiducia, che non ha rappresentato al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto, né ha avvalorato l’affermazione con elementi che la rendano credibile (così Sez. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005, COGNOME, Rv. 229539) e che non risulta avere proposto l’eccezione sulla omessa notifica in grado di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023