Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME GiovanniCOGNOME nato a Termini Imerese il 21/07/1971
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 17 aprile 2024, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
(
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, avv. NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 601 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia.
Il decreto di citazione per il giudizio è stato notificato all’avv. NOME COGNOME anziché al difensore di fiducia, nominato per proporre l’appello. In tal modo non è stato consentito a quest’ultimo di partecipare al giudizio di appello, venendo a conoscenza dell’esito solo con la comunicazione del dispositivo.
2.2. Errata applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta assorbente osservare che effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un altro difensore, anziché all’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del COGNOME (come da procura del 19 aprile 2024) e che aveva redatto l’atto di appello.
Ricorre,pertanto, un’insanabile inosservanza delle disposizioni in materia di intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato, in particolare del disposto di cui all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. che impone di dare rituale avviso ai difensori della data fissata per il giudizio di appello, anche al fine di consentire loro l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 598-bis cod. proc. pen. nei termini ivi contemplati.
Si è dunque prodotto un vizio di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. e cod. proc. pen. che si ripercuote sull’intero procedimento e comporta la nullità della sentenza impugnata e di tutto il giudizio che l’ha preceduta.
Per queste ragioni, dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 10/04/2025.