Notificazione al difensore: la Cassazione conferma la validità in caso di irreperibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di procedura penale, relativo alla validità della notificazione al difensore quando l’imputato risulta irreperibile. La decisione offre importanti spunti sulla diligenza richiesta all’imputato nella gestione delle comunicazioni giudiziarie e sui limiti del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d’Appello, pur dichiarando prescritto un ulteriore capo d’imputazione per truffa, aveva confermato la condanna per il reato fallimentare, ricalcolando la pena. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. Nullità della notificazione: Sosteneva la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.), poiché, a seguito della sua irreperibilità presso il domicilio dichiarato, l’atto era stato consegnato direttamente al suo avvocato difensore. A suo avviso, questa procedura era illegittima.
2. Erronea qualifica giuridica: Contestava la sua qualifica di “amministratore di fatto” della società fallita, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello carente e viziata.
3. Illogicità della motivazione: Lamentava un’illogica valutazione delle prove raccolte, proponendo di fatto una lettura alternativa delle risultanze processuali.
La Decisione della Corte: la corretta notificazione al difensore e l’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni motivo. Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo, ritenuto “manifestamente infondato”. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 14573/2021), secondo cui la notificazione al difensore è la procedura corretta quando la notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato non va a buon fine per irreperibilità del destinatario. In questi casi, la legge (art. 161, comma 4, c.p.p.) non impone ulteriori ricerche o adempimenti: la consegna all’avvocato è sufficiente a perfezionare la notifica.
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati inammissibili. Il secondo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, è stato considerato generico e privo di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato respinto perché si traduceva in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni
Il Principio della Notificazione presso il Difensore
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di bilanciare il diritto di difesa dell’imputato con l’esigenza di efficienza del processo. Quando un imputato dichiara o elegge un domicilio, ha l’onere di assicurare la propria reperibilità a quell’indirizzo. Se la notifica fallisce per sua assenza, la legge presume una situazione di “colpa” o negligenza, attivando un meccanismo di salvaguardia che garantisce comunque la conoscenza legale dell’atto attraverso la consegna al difensore, il quale è il primo garante tecnico dei suoi diritti.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha inoltre ribadito la natura del proprio ruolo. Il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. Non si possono presentare ricorsi che mirano a ottenere una diversa interpretazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Tali censure sono ammissibili solo se si denuncia uno specifico e palese “travisamento della prova”, ovvero quando il giudice di merito ha fondato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha frainteso palesemente il contenuto, cosa che nel caso di specie non era stata neppure allegata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali. Primo, la notificazione al difensore è una procedura valida ed efficace quando l’imputato si rende irreperibile al domicilio che lui stesso ha indicato, senza che siano necessarie ulteriori ricerche. Secondo, il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o di logica manifesta, non potendo trasformarsi in un’istanza per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. Di conseguenza, la scelta del domicilio e la collaborazione con il proprio legale diventano atti di cruciale importanza per garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Quando una notifica viene consegnata al difensore invece che all’imputato?
Secondo la Corte, la notifica viene validamente consegnata al difensore quando il tentativo di notifica a mezzo posta presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato non ha successo a causa della sua irreperibilità, attestata dall’addetto al servizio postale. Non sono richiesti ulteriori adempimenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o non consentiti. Il primo motivo sulla notifica era manifestamente infondato secondo la giurisprudenza consolidata; il secondo era generico; il terzo mirava a una rivalutazione delle prove, attività non permessa nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, non è possibile chiedere un semplice riesame delle prove. La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma della corretta applicazione del diritto (giudice di legittimità). Un riesame è possibile solo in casi eccezionali, come il ‘travisamento della prova’, ovvero quando si dimostra che il giudice di merito ha basato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) mentre ha rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale per il delitto di truffa capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto secondo giurisprudenza costante di questa corte la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale – come avvenuto nella specie-, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848 – 02);
Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, si sostanzia in deduzione generiche prive di reale confronto argomentativo con le specifiche ragioni della decisione (cfr. pagg. 5 e 6);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità della motivazione in riferimento alle risultanze emergenti di compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti o di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024