Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8281 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME CENTONZE COGNOME NOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di Avellino lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 19 giugno 2025 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della pena sospesa concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Avellino del 5 dicembre 2016. La revoca Ł stata disposta perchØ dall’esame del certificato penale emerge che essa era stata concessa, in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., per la quarta volta.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce nullità dell’ordinanza per mancato avviso dell’udienza camerale sia al condannato che al difensore dello stesso, atteso che l’avviso di udienza era stato notificato al difensore (AVV_NOTAIO) che aveva difeso il condannato nel giudizio di cognizione, ma la cui nomina non si estendeva alla fase dell’esecuzione, così come non si estendeva ad essa l’elezione di domicilio in favore dello stesso difensore.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł fondato.
L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità Ł quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189 – 01: Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della
fissazione della data di udienza Ł causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, COGNOME, Rv. 250997 – 01: ¨ causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’omessa notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di esecuzione).
Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di udienza al difensore Ł avvenuta presso il difensore di fiducia del giudizio di cognizione, in violazione della regola fissata nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non Ł efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione’ (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279443 – 01).
La notifica dell’avviso di udienza al condannato Ł, invece, avvenuta presso il domiciliatario eletto nel giudizio di cognizione, anche qui in violazione della regola giurisprudenziale, secondo cui Ł nulla la notifica all’interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perchØ la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154). La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, infatti, opera solo nel giudizio di cognizione sino alla conclusione irrevocabile dello stesso e non si estende pertanto al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 14930 del 11/02/2009, Amato, RV. 243385).
Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME