Notifica sentenza penale: l’estratto è sufficiente per l’impugnazione?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31037/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: le modalità di notifica sentenza penale ai fini dell’impugnazione. La decisione ribadisce un principio consolidato, chiarendo che la notifica del solo estratto, e non del testo integrale, è sufficiente a garantire il diritto di difesa, a patto che contenga le informazioni essenziali per l’imputato. Questo caso offre spunti importanti per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e la discrezionalità del giudice di merito.
I fatti del caso
Il ricorrente, precedentemente condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, si era visto parzialmente riformare la sentenza dalla Corte d’Appello, con l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancanza di motivazione riguardo all’omessa notifica dell’intero testo della sentenza, depositata fuori termine, sostenendo che ciò gli avesse impedito di esercitare correttamente il proprio diritto di impugnazione. In secondo luogo, censurava la motivazione relativa alla dosimetria della pena applicata.
L’analisi della Corte e la validità della notifica sentenza penale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile, esaminando nel dettaglio entrambi i motivi di doglianza.
La sufficienza dell’estratto della sentenza
Sul primo punto, la Cassazione ha smontato la tesi difensiva richiamando la sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno chiarito che, ai fini procedurali, all’imputato e al procuratore generale deve essere notificato solo l’estratto della sentenza contumaciale e l’avviso di deposito. Non è richiesta, quindi, la notifica della copia integrale del provvedimento. Lo scopo della notifica è fornire all’imputato gli elementi essenziali per avere notizia della condanna subita e metterlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione entro i termini di legge. L’estratto, contenendo questi elementi, assolve pienamente a tale funzione. Denunciare una violazione di norme processuali smentita da un orientamento così radicato rende il motivo di ricorso palesemente infondato.
La discrezionalità del giudice sulla pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena e la sua graduazione, incluse le circostanze aggravanti e attenuanti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia logica, congrua e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo, facendo riferimento agli elementi decisivi illustrati nella sentenza impugnata.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è il principio di economia processuale e di aderenza alla prassi giurisprudenziale consolidata. Ritenere necessaria la notifica del testo integrale appesantirebbe inutilmente la procedura, senza aggiungere tutele sostanziali al diritto di difesa, già garantito dalla notifica dell’estratto. Il secondo pilastro è il rispetto della separazione dei gradi di giudizio. La valutazione sulla congruità della pena è una questione di merito, non di legittimità. La Cassazione interviene solo in caso di vizi macroscopici della motivazione, non per ricalibrare la sanzione secondo un diverso apprezzamento dei fatti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non su doglianze manifestamente infondate o che mirano a un riesame del merito. Per quanto riguarda la notifica sentenza penale, viene ribadito con forza che l’estratto è strumento idoneo a far decorrere i termini per l’impugnazione. La decisione serve da monito: le strategie difensive devono confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È necessaria la notifica dell’intero testo della sentenza penale per poterla impugnare?
No, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza e dell’avviso di deposito. L’estratto deve contenere gli elementi essenziali per informare l’imputato della pronuncia e metterlo in condizione di esercitare il diritto di impugnazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o assente, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso viene respinto senza un esame del merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, applicando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di motivazione in ordine alla questione concernente l’omessa notifica dell’intero testo della sentenza, depositata fuori termine, e la conseguente impossibilità per il difensore di esercitare correttamente il diritto di impugnazione, è manifestamente infondato poiché si denunziano violazioni di norme processuali smentite dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui va notificato all’imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello solo l’estratto della sentenza contumaciale e l’avviso di deposito e non anche, quindi, la copia integrale della sentenza;
che, dunque, l’estratto da notificare deve contenere solo gli elementi essenziali utili per fornire all’imputato notizia che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua assenza, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233340 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato e condivisibile della giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena e la graduazione della stessa anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita i suo potere in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (s veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024
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Il Consi liere estensore
Il Presidente