Notifica Sentenza Incompleta: Quando Non Causa la Nullità del Provvedimento
Nel processo penale, la precisione formale degli atti e delle loro comunicazioni è fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, non ogni irregolarità comporta automaticamente la nullità di un provvedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la distinzione cruciale tra un vizio del documento depositato e un’incompletezza nella sua comunicazione, affrontando un caso di presunta nullità per notifica sentenza incompleta.
I Fatti del Caso: Il Ricorso per Tentato Furto
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto in abitazione. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza si concentrava su un vizio procedurale: a suo dire, la sentenza di primo grado era nulla poiché, al momento della notifica al difensore, questa era priva della parte motiva, ossia delle ragioni che avevano condotto il giudice alla condanna.
La Questione Giuridica: Notifica Sentenza Incompleta e Presunta Nullità
Il ricorrente denunciava una violazione di legge, sostenendo che l’assenza delle motivazioni nell’atto notificato avesse compromesso il suo diritto di difesa, rendendo nullo l’intero provvedimento. L’argomentazione si fondava sull’idea che la conoscenza delle ragioni di una decisione sia un presupposto indispensabile per poterla impugnare efficacemente. Secondo la difesa, una notifica sentenza incompleta equivaleva a una sentenza inesistente ai fini dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno stabilito un principio di diritto molto chiaro: bisogna distinguere tra il provvedimento giudiziario così come depositato in cancelleria e la successiva notifica dello stesso alle parti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già accertato che la sentenza di primo grado, depositata agli atti, era assolutamente completa di ogni sua parte, inclusa la motivazione. L’eventuale incompletezza riguardava solo la copia trasmessa al difensore. Secondo la Suprema Corte, il difensore avrebbe potuto agevolmente recuperare la copia integrale dell’atto presso la cancelleria del tribunale. L’inerzia della difesa non può trasformarsi in un motivo di nullità della sentenza. Il motivo di ricorso è stato quindi giudicato estremamente generico e basato su violazioni processuali smentite dai fatti, poiché non vi era alcuna nullità nell’atto originale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un importante principio per gli operatori del diritto: la responsabilità di verificare la completezza degli atti processuali ricade anche sulla difesa. Se si riceve una notifica di un atto che appare incompleto, il primo passo non è impugnarlo per nullità, ma attivarsi per ottenere una copia conforme all’originale depositato. La decisione sottolinea che un vizio di notifica non si traduce automaticamente in un vizio insanabile del provvedimento notificato. Il ricorso basato su tale presupposto, senza ulteriori elementi, rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Una notifica di sentenza priva della parte motiva rende nulla la sentenza stessa?
No, secondo l’ordinanza, la sentenza non è nulla. La Corte distingue tra il provvedimento depositato in cancelleria, che era completo e valido, e la successiva notifica. Un’incompletezza nella copia notificata non invalida l’atto originale depositato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha considerato la violazione lamentata come palesemente smentita dagli atti, poiché la sentenza originale era completa e il difensore avrebbe potuto facilmente recuperarne una copia integrale.
Qual è l’onere del difensore se riceve una notifica incompleta?
La Corte suggerisce che il difensore ha l’onere di attivarsi per recuperare la copia integrale dell’atto depositato, che è l’unico che fa fede. Non può limitarsi a eccepire la nullità del provvedimento basandosi esclusivamente sull’incompletezza della copia notificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11813 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/06/1961
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appel di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato e stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto in abitazione;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente denunc violazione di legge con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado in qu mancante, all’atto della notifica, della parte motiva – oltre ad essere caratte da estrema genericità, sia manifestamente infondato in quanto prospetta violazion di norme processuali palesemente smentite dagli atti, avendo la Corte di appel motivato circa l’effettiva completezza della prima sentenza e dovendosi distingue tra il provvedimento depositato, assolutamente completo della parte motiva, e notifica di esso al difensore, che avrebbe potuto agevolmente recuperare la cop integrale dell’atto (si veda, in particolare, quanto osservato dalla Corte a pa del provvedimento impugnato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.