Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso del COGNOME e per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME e COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di furto in abitazione di cui al capo b) dell’imputazione.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzitutto, l’imputato NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME denuncia erronea applicazione dell’art. 550 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), dello stesso codice, assumendo che il delitto di furto in abitazione, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 36 del 2019, che ha elevato in maniera rilevante il trattamento sanzioNOMErio, non potrebbe più rientrare nell’ambito dei delitti per i quali è possibile la citazione c.d. diretta a giudizio.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha confermato l’ordinanza emanata in data 12 maggio 2023 con la quale, violando gli artt. 177 e ss. e 420-ter cod. proc. pen., ha disatteso la richiesta di rinvio formulata dalla difesa per mancata conoscenza da parte dell’imputato di una precedente ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio per legittimo impedimento dello stesso.
Ad avviso del COGNOME, in particolare, la motivazione per la quale il provvedimento non avrebbe dovuto essere comunicato anche ad esso ricorrente, oltre che al difensore di fiducia, si porrebbe in contrasto con la previsione espressa dall’art. 420-ter cod. proc. pen., anche per come intesa nella giurisprudenza di legittimità.
Lo stesso ricorrente COGNOME propone un altro ricorso con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo l’imputato effettuata una doglianza analoga a quella posta a fondamento del secondo motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e giù ripercorso nel § 2.2.
3.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente censura la congruità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei fatti contestati non rispondendo alle specifiche doglianze difensive spiegate avverso la decisione di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo il COGNOME denuncia vizio di motivazione quanto alla pena inflitta per il reato di cui al capo b) dell’imputazione all’esito de proscioglimento per il delitto di cui al capo a), poiché la determinazione in
concreto del trattamento sanzioNOMErio sarebbe stata affidata ad un mero riferimento generico agli indici commisurativi della pena enunciati dall’art. 133 cod. pen.
Propongono ricorsi per cassazione con lo stesso difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, anche gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi di impugnazione di analogo tenore, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod, proc. pen.
4.1. Con il primo motivo denunciano violazione dell’art. 624-bis cod. pen. e degli artt. 125, 191 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al capo b) dell’imputazione assumendo che non vi sarebbe alcuna prova della riconducibilità ad essi ricorrenti del fatto perché la stessa persona offesa del delitto di cui al capo a) non aveva riconosciuto nella vettura identificata dagli operanti quella con cui era stato effettuato il furto.
4.2. Con il secondo motivo il COGNOME e il COGNOME: lamentano vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, sia per l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, senza una adeguata motivazione.
4.3. Mediante il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. in relazione al divieto di reformatio in peius perché, irrogata in primo grado una pena di anni uno e sei mesi di reclusione, di cui anni uno e tre mesi per il delitto di cui al capo a) e mesi tre per quello di cui al capo b), il giudice d’appello aveva ridetermiNOME la pena per il delitto di cui al capo b) in anni uno e mesi due di reclusione e di Euro 150,00 di multa, così irrogando una pena superiore a quella del giudice di primo grado in assenza di appello del Pubblico Ministero.
4.4. Con il quarto motivo gli imputati lamentano che l’istanza di applicazione di pena sostitutiva è stata illegittimamente ritenuta inammissibile per assenza di una procura speciale, assumendo che la stessa non era necessaria prima dell’introduzione delle prescrizioni di cui agli art. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso del COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato in virtù della consolidata giurisprudenza per la quale per il delitto di furto in abitazione si procede con citazione diretta a giudizio, a sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di
tale fattispecie nell’elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, Cipolletti, Rv. 272439 – 01; Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 253173 – 01).
Peraltro, ai fini della decisione sul motivo in esame non influiscono le modifiche introdotte al trattamento sanzioNOMErio del delitto di furto in abitazione ad opera della legge n. 36 del 2019, considerato che il fatto è stato commesso il 19 marzo 2016 (talché neppure vengono in rilievo le modifiche di cui alla legge n. 103 del 2017 a fronte delle quali, del resto, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che si procede con citazione diretta a giudizio: Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, PMT c. COGNOME, Rv. 275078 – 01).
Il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME con l’AVV_NOTAIO ed il primo motivo, di tenore analogo, formulato dallo stesso con i patrocinio dell’AVV_NOTAIO, sono invece fondati.
Come ricostruito dalla stessa sentenza impugnata nella parte relativa allo svolgimento del processo l’udienza del 4 novembre 2022 era stata rinviata per legittimo impedimento del ricorrente.
Il difensore di questi, alla successiva udienza del 12 maggio 2023, aveva eccepito che non era stato comunicato al COGNOME il rinvio, e detta eccezione era stata disattesa dalla Corte territoriale con ordinanza.
Subito dopo le parti erano state invitate a concludere sugli altri motivi.
Ciò premesso, la decisione impugnata ha disatteso i principi ormai più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità per i quali l’omessa notifica all’imputato – al quale sia ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio dell’avviso di fissazione della nuova udienza, nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del medesimo imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, come tale sanabile solo se non dedotta nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e, nel caso in cui la parte assista al compimento di atti che richiedano il detto avviso, nei termini di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 01; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, COGNOME, Rv. 255503 – 01).
Pertanto, nel caso in esame, verificatasi la nullità per l’omessa notifica all’imputato del rinvio disposto a seguito del suo legittimo impedimento, a fronte della tempestiva eccezione formulata dal difensore alla successiva udienza, prima che si aprisse la discussione, il vizio non può ritenersi saNOME, con conseguente accoglimento dei relativi motivi di ricorso per cassazione.
Il primo motivo dei ricorsi proposti dagli imputati COGNOME e COGNOME è infondato.
E’ opportuno ricordare che, come da lungo tempo chiarito dalle Sezioni Unite, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscantrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
Ebbene, la Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni per le quali a propria volta il Tribunale aveva correttamente ritenuto i ricorrenti responsabili dei fatti ascritti al capo b) dell’imputazione, evidenziando, rispetto alle censure mosse dagli stessi alla sentenza di primo grado, che, come precisato anche nel corso del dibattimento dal teste COGNOME (ossia il maresciallo che aveva compiuto i relativi accertamenti), questo aveva visioNOME i filmati per l’intero orario notturno ed erano passate solo tre o quattro vedure, una sola delle quali si era fermata all’altezza dell’abitazione della persona offesa e presentava all’interno materiale con ogni probabilità riconducibile alla refurtiva. Inoltre, come riferito dallo stesso teste, sia il COGNOME che il COGNOME erano accanto a tale vettura mentre erano ivi giunti tutti e tre, perché, come logicamente desunto dalla Corte d’appello, il COGNOME si era poi posto alla guida dell’altra vettura.
Inoltre la Corte territoriale ha congruamente argomentato che il lasso temporale pari a circa undici minuti era sufficiente per commettere i due furti, considerato che gli autori del furto avevano impiegato pochi muniti per entrare nel garage ed erano in tre, riuscendo così in poco tempo a prelevare l’idropulitrice e i bidoni e a collocarli nel bagagliaio della vettura.
A fronte di tale ampia ricostruzione, la cui tenuta logica è tale da impedire un sindacato di questa Corte, non è allora decisivo che il COGNOME non abbia riconosciuto la vettura né udito nulla.
Il secondo motivo proposto dai ricorrenti COGNOME e COGNOME è manifestamente GLYPH infondato, GLYPH stante GLYPH che GLYPH l’applicazione GLYPH della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio (cfr., ex aliis, Sez.
2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 – 01), il che è stato correttamente escluso nella fattispecie in esame dalla sentenza impugnata poiché l’idropulitrice e 120 litri d’olio hanno un valore di diverse centinaia di euro.
Anche il terzo motivo degli imputati COGNOME e COGNOME è manifestamente infondato atteso che la pena irrogata nel giudizio di appello è stata inferiore a quella comminata nel giudizio di primo grado, con un ricalcolo in termini differenti della pena base reso necessario dalla prescrizione del fatto di reato di cui al capo a).
L’ultimo motivo proposto dagli stessi ricorrenti è, parimenti, manifestamente infondato poiché, per costante insegnamenl:o giurisprudenziale, formatosi ben prima delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di una sanzione sostitutiva è atto personalissimo, di carattere negoziale (Sez. 5, n. 2312 del 18/11/1988, dep. 1989, Rv. 180503 – 01), e pertanto può essere avanzata solo dall’imputato e non anche dal suo difensore, non munito di apposita procura speciale (Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, COGNOME, Rv. 244684-01).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per il giudizio, mentre i ricorsi degli imputati COGNOME NOME e COGNOME devono essere rigettati, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per il giudizio;
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08 marzo 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr dente