Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento alle sole pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, in data 11.10.2016, aveva condannato COGNOME NOME ed COGNOME NOME, ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale in rubrica loro ascritti, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i suddetti imputati, ciascuno con un autonomo atto di impugnazione, fondato su due motivi ad essi comuni.
Con il primo motivo gli imputati lamentano violazione di legge in quanto, premesso che ,/ con decreto di citazione a giudizio del 15.12.2021, era stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 28.1.2022, con le modalità previste dall’art.23 D.L. n.149/2020, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, la relativa notifica si era perfezionata tardivamente per compiuta giacenza in data 14.1.2022, senza il rispetto dei termini di comparizione.
All’udienza camerale del 28.1.2022, che, tuttavia, si era svolta in presenza, la corte territoriale, senza pronunciarsi sull’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, sollevata dalla difesa in sede di memorie difensive del 21.1.2022, aveva dichiarato l’appellante “libero assente, dando atto che l’imputato, sebbene ritualmente citato, non è comparso, rinviando il processo alla successiva udienza del 10.3.2023, al fine di consentire la partecipazione della difesa, con avviso alle parti, avviso che, tuttavia, veniva comunicato al solo difensore a mezzo di posta elettronica certificata e non anche all’appellante personalmente.
Il processo veniva poi rinviato all’udienza del 19.5.2023, dove era stato definito con la sentenza oggetto di ricorso.
Ciò posto i ricorrenti eccepiscono, da un lato, la mancata decisione dell’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello da parte della corte territoriale all’udienza del 28.1.2022, svoltasi con trattazione camerale in luogo di quella cartolare, indicata nel decreto di citazione a giudizio del 15.12.2021; dall’altro l’omessa notifica agli appellanti del provvedimento con cui la corte di appello aveva differito la trattazione dell’udienza del 28.1.2022 al 10.3.2023, con avviso alle parti, rappresentando come l’omessa notifica agli appellanti dell’ordinanza di rinvio adottata il 28.1.2022 ad altra udienza nel rispetto del termine di comparizione di venti giorni integri una nullità non sanabile.
Con il secondo motivo di ricorso gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa considerazione da parte della corte territoriale del motivo di appello volto a contestare l’affermazione di responsabilità dei prevenuti sul presupposto che al momento della dichiarazione di fallimento l’amministratore della società fallita era il signor COGNOME NOME.
Con requisitoria scritta dell’8.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Con memoria e conclusioni scritte del 21.2.2024 il difensore degli imputati insiste per l’accoglimento dei ricorsi, reiterando le proprie doglianze.
I ricorsi vanno rigettati, essendo fondati su motivi in parte infondati, in parte inammissibili.
4.1. Infondato appare il primo motivo di ricorso.
Invero la mancata la mancata considerazione da parte del giudice di appello dell’eccezione sul mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’art. 601, c.p.p., non integra alcuna nullità.
Trattandosi, infatti, di appello che, come ammesso dagli stessi ricorrenti e come si evince dal decreto che dispone il giudizio del 15.12.2021,
allegato ai ricorsi in conformità al principio della cd. autosufficienza del ricorso, si sarebbe dovuto trattare con le modalità di cui all’art. 23, d.l. n. 149 del 2020, in udienza in camera di consiglio, senza la partecipazione del Procuratore Generale e dei difensori, salva tempestiva richiesta di discussione in forma orale, trova applicazione il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l’eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva (cfr. Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 285585).
Orbene, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, con la richiamata memoria del 21.1.2022, gli appellanti non eccepivano formalmente la nullità derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per il mancato rispetto del termine venti giorni stabilito dall’art. 601, co. 3, c.p.p., ma, pur rilevando l’inosservanza del suddetto termine, chiedevano il rinvio del processo con rinotifica dell’atto di avviso della nuova udienza agli imputati presso il domicilio eletto, richiesta che la corte di appello aveva accolto, disponendo il rinvio all’udienza del 10.3.2023, con conseguente avviso alle parti, per consentirne la partecipazione.
Proprio l’accoglimento della richiesta di rinvio nei termini in precedenza indicati non consente di accogliere il rilievo difensivo, a prescindere dalla circostanza che il giudizio di appello si sia svolto o meno nelle forme del rito cartolare.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è da tempo attestata in prevalenza sul condivisibile principio, secondo cui in tema di impugnazioni, nel caso in cui all’imputato sia stato regolarmente
notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, c.p.p., nessuna nullità si verifica ove il giudice, come nel caso che ci occupa, rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, Rv. 277816; Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Rv. 281136; Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, Rv. 284342).
Principio ribadito anche per il giudizio svoltosi con il rito cartolare, essendo stato affermato che in tema di disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all’imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, c.p.p., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all’imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito (cfr. Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 284100).
4.2. Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso per assoluta genericità, posto che, come si evince dalla motivazione della sentenza di appello, la responsabilità degli imputati è stata ritenuta sussistente in ragione delle condotte da loro poste in essere nella qualità, rispettivamente, l’COGNOME NOME, di socio occulto e amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in quella di socio accomandatario e legale rappresentante della fallita.
Come è noto, del resto, la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 I. fall., quale socio divenuto
illimitatamente responsabile, in ragione di un’indebita ingerenza nell’amministrazione della società (ai sensi dell’art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, I. fall.; b) ex art. 216 I. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo “status” di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 223 I. fall., l’essere stato preposto all’amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 I. fall., quale concorrente “extraneus” nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica (cfr. Sez. 5, n. 14531 del 14/12/201.6, Rv. 269594).
D’altro canto la qualità di socio accomandatario e legale responsabile della società in accomandata semplice, giustifica l’affermazione di responsabilità per i reati fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 3221 del 19/09/2019, Rv. 278303), sicché la semplice prospettazione della presenza di un amministratore di diritto della società all’atto della dichiarazione di fallimento rappresenta un dato talmente evanescente da non consentire di saggiare la rilevanza della omessa motivazione imputata alla corte territoriale,
5. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.2.2024.