Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5637  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15/03/2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare di Torre Annunziata per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 117 e 314, primo comma, cod. pen., commesso in Sorrento il 14 agosto 2012 (capo 40).
Secondo l’imputazione, il COGNOME, quale musicista, in concorso con NOME COGNOME, collaboratore della RAGIONE_SOCIALE e pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato della somma di 185 euro, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, in quanto ricevuta a titolo di pagamento del permesso RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME, in particolare, si sarebbe fatto prestare tale somma dall’organizzatrice della serata e l’avrebbe versata al COGNOME, che gliene avrebbe lasciata una parte.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2016 all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per il reato al medesimo ascritto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre al risarcimento in favore della parte civil costituita RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in separata sede, e alla pubblicazione della sentenza per estratto sui quotidiani, a spese del condannato.
 Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
 AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il difensore censura l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio dell’udienza conseguente al mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni liberi ex art. 601 cod. proc. pen.
Il difensore premette che il procedimento è stato celebrato in forma cartolare, secondo quanto previsto dall’art. 23-bis della I. n. 176 del 2020, e che la camera di consiglio del 27 gennaio 2023 è stata rinviata, per effetto del mancato rispetto del termine di venti giorni liberi di cui all’art. 601 cod. proc. pe all’udienza del 15 marzo 2023.
Tale rinvio, tuttavia, non sarebbe stato comunicato né al difensore, né all’imputato, determinando una lesione del diritto di difesa; il difensore, peraltro, stante la natura cartolare del rito, non era presente all’atto dell’adozione del provvedimento da parte della Corte di appello e, dunque, ne era rimasto ignaro.
Il difensore avrebbe, infatti, appreso dell’udienza tenutasi in data 15 marzo 2023 solo all’atto della notifica della sentenza.
4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la carenza di motivazione della Corte di appello in relazione alla censura formulata nell’atto di appello in ordine alla mancanza di motivazione del giudice di primo grado, che non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni spontanee dell’imputato.
L’imputato, infatti, nelle spontanee dichiarazioni rese all’udienza del 17 febbraio 2016, aveva dichiarato di aver regolarmente consegnato la somma ricevuta dalla titolare del locale al COGNOME, senza sapere che il coimputato non aveva versato la somma alla RAGIONE_SOCIALE.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 dicembre 2023, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso.
In data 21 dicembre 2023 la parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 2 gennaio 2024 l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha replicato alle conclusioni rassegnata dal Procuratore generale e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione del 27 gennaio 2023.
3. Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti di causa risulta che la Corte di appello di Napoli all’udienza del 27 gennaio 2023 ha rinviato la trattazione cartolare dell’appello all’udienza del 15 marzo 2023, per effetto del mancato rispetto del termine di venti giorni liberi di cui all’art. 601 cod. proc. pen.
La Corte di appello, tuttavia, pur accogliendo l’eccezione proposta dal difensore, in ordine al mancato rispetto del termine a difesa, si è limitata a rinviare la trattazione alla successiva udienza, senza nulla disporre in ordine ad eventuali
avvisi.
Il rinvio dell’udienza di trattazione del giudizio di appello, dunque, non è stato comunicato né al difensore, né all’imputato; il difensore, peraltro, stante la natura cartolare del rito, non era presente all’atto dell’adozione del provvedimento da parte della Corte di appello e, dunque, ne è rimasto ignaro.
Tale omessa notifica ha pregiudicato il diritto dell’imputato e del proprio difensore alla partecipazione al giudizio di appello.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio venga notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278707 – 01).
La rappresentanza dell’imputato da parte del difensore si configura, infatti, soltanto nel caso di assenza (art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen.), come in precedenza esisteva per il solo caso della contumacia (art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen., nella versione vigente prima della legge 28 aprile 2014, n. 67), ma la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sulla regolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato,
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare l’ulteriore motivo proposto dal ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.