Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 23 -bis legge n. 176 del 2020 e 123, 178 e 180 cod. proc. pen.
Rappresenta che: l’imputato, in data 25 maggio 2022, aveva nominato proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO; l’udienza per la celebrazione, nelle forme del c.d. rito cartolare, del giudizio di appello era stata l’issata per il gior 17 giugno 2022; nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione orale dell’udienza di discussione; il 22 luglio 2022, l’imputato aveva nominato quale difensore anche l’AVV_NOTAIO; in data 14 settembre 2022, l’AVV_NOTAIO aveva ricevuto comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, apprendendo solo a seguito di tale comunicazione che il processo era stato rinviato d’ufficio all’udienza del 20 settembre 2022; né l’imputato né i difensori avevano ricevuto comunicazione dell”intervenuto rinvio del processo dal 17 giugno 2022 al 20 settembre 2022; l’AVV_NOTAIO aveva eccepito, con memoria scritta depositata prima dell’udienza, di non aver ricevuto comunicazione della data di rinvio del processo.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta la mancata comunicazione ai difensori del rinvio del processo nonché l’omessa comunicazione all’AVV_NOTAIO delle conclusioni del Procuratore generale e del dispositivo della sentenza di appello, evidenziando che la nomina del secondo difensore era intervenuta prima dell’udienza del 20 settembre 2022. Secondo il ricorrente, tali omissioni integrerebbero un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe risposto alla memoria con la quale l’AVV_NOTAIO aveva eccepito di non avere ricevuto comunicazione della data di rinvio del processo.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
1.1. Il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 7 giugno 2014), pari a otto anni e quattro mesi, risulta
decorso il 7 ottobre 2022, dopo la sentenza di appello, emessa il 20 settembre 2022.
Risulta, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l ‘ inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell ‘impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell ‘ art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME, IRv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903).
Ebbene, nel caso in esame, l ‘unico motivo di ricorso non è inammissibile.
Invero, dagli atti (che devono essere consultati, essendo stata posta questione di carattere processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che entrambi i difensori non avevano ricevuto comunicazione dell’intervenuto rinvio del processo dal 17 giugno 2022 al 20 settembre 2022. La questione posta dal ricorrente, relativa a un ‘ eventuale nullità determinatasi per effetto di tale omissione, non risultando “íctu ocv/i ” priva di ogni consistenza, non può ritenersi manifestamente infondata.
Ne segue che, in difetto dell ‘ evidenza di cause di non punibilità riconducibili all ‘ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso, il 15 febbraio 2024.