Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 del Tribunale di Napoli lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., annullava la decisione del locale G.i.p – che, nel procedimento a carico di NOME COGNOME per il reato di tentato omicidio e per quelli di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura gradata degli arresti domiciliari – e ripristinava la misura di massimo rigore.
La pronuncia di annullamento era determinata dal rilievo che l’istanza di sostituzione di misura cautelare, avanzata dall’interessato al G.i.p. ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., non era stata previamente notificata al difensore nominato dalla persona offesa, adempimento previsto, a pena di inammissibilità dell’istanza medesima, dal comma 3 della citata disposizione.
Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, propugnando l’interpretazione secondo cui, nel dovuto contemperamento tra i beni in conflitto (la libertà personale dell’accusato e l’incolumità personale della vittima), l’onere di previa notificazione dell’istanza de libertate, stabilito dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe imposto solo in caso di effettivo pericolo di recidiva, in pregiudizio dell’integrità fisica o mor della persona già aggredita mediante la commissione del reato; pericolo, il cui riscontro non emergerebbe dall’ordinanza impugnata.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perché contrario all’esegesi, più volte compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «a richiesta di revoca o di sostituzione delle misure , applicate nei procedimenti , che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa ».
Nella sentenza Sez. U, n. 36754 del 14/07/2022, 0., Rv. 283509-01, il massimo Consesso nomofilattico ha stabilito che l’inadempimento dell’onere informativo, a carico del soggetto che richieda la revoca o la sostituzione della misura cautelare, comporta l’inammissibilità della richiesta, rilevabile anche di ufficio e che non può essere sanata fino al formarsi del giudicato cautelare.
In precedenza, Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265983-01, avevano chiarito che il concetto di «violenza alla persona», utilizzato dal legislatore per selezionare l’ambito dei procedimenti penali interessati dall’onere informativo, andasse inteso «in senso ampio, comprensiv non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche », essendo dunque per definizione ricompreso nella categoria il reato di tentato omicidio, a prescindere dall’«esistenza di pregresso rapporto interpersonale della persona offesa con l’autore del reato», dalla natura di vittima occasionale della prima e dal «pericolo di recidiva specificamente riferito alla persona offesa».
Quest’ultima notazione è stata ribadita da Sez. U, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042-02, secondo cui «l dato letterale della norma e la ratio del relativo intervento normativo non consentono, invero, classificazioni o limitazioni incidenti sull’ampiezza della previsione, la cui finalità è ».
Seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali, sia – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
La cancelleria provvederà agli adempimento di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
o COGNOME Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. Itproc. pen.
Così deciso il 05/09/2024