Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41632 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41632 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazion processuale per nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e nullità della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato poiché la Corte t rispondendo alle medesime doglianze proposte in appello, con corretti argomenti gi pagina 3, ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione “per compiut stante la temporanea assenza dell’imputato nel luogo di residenza presso il quale domicilio al momento della notifica a mani proprie dell’avviso di conclusione delle ind che era pertanto assicurata la conoscenza effettiva del procedimento dell’imputato, come comprovato dalla nomina di due difensori di fiducia nel corso d procedimento;
che, inolite, il motivo è generico in quanto non afferma che il lamentato v comportato la mancata conoscenza dell’atto;
che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificato rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o pe o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, è sufficiente la sola raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell’avvenuto dell’atto presso l’ufficio postale (vedi Sez.5. n. 3514 del 19/02/2018, OR/ 275341);
che la giurisprudenza citata in ricorso si riferisce ad un caso di opposizio penale di condanna, che è il primo atto con il quale l’imputato viene a con processo, mentre nel caso in esame tale conoscenza (come precisato dalla Corte di era già intervenuta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente