Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1864 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2021 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di NOME dal Tribunale di Roma, in data 6 novembre 2018, per il delitto di truffa.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali, in relazione all’art. 156 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello dichiarato la regolarità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, notificato al difensore di ufficio del ricorrente ai sens
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dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen’, in epoca in cui il COGNOME era detenuto per . altra causa presso un istituto penitenziario; rilevava che, a causa di tale condizione, il ricorrente non aveva avuto conoscenza del giudizio instaurato a suo carico, se non per effetto della notifica a mani del decreto di citazione in grado di appello, avendo così provveduto a nominare un difensore di fiducia che aveva sollevato l’eccezione processuale dinanzi alla Corte d’appello.
3. La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
La nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (così come la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio), anche in ipotesi d omessa notifica, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, che deve esser eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, COGNOME; Rv. 274475 – 01; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 – 0; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 262821 – 0).
Dall’esame del fascicolo processuale risulta che l’eccezione di nullità è stata proposta, tardivamente, dalla difesa solo con il deposito di una memoria difensiva prima della decisione da parte della Corte territoriale.
Né rileva, quanto al profilo dell’omessa notifica (che potrebbe costituire motivo di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, del decreto di citazione a giudizio), la dedotta circostanza dello stato di detenzione dell’imputato nel momento in cui sono stati notificati sia l’avviso di conclusione delle indagini, che il decreto di citazione a giudizio; non giova, infatti, a questo riguardo il richiamo all decisione a Sezioni unite ricordata dal ricorrente, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. Unite, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01), atteso che in quella decisione le Sezioni unite hanno avuto cura di precisare che, affinché operi tale regola processuale, deve risultare dagli atti che lo stato di detenzione fosse noto all’autorità giudiziaria ch procedeva mentre, in difetto di tale prova – che il ricorrente non ha fornito – , non si applica la regola enunciata (v. § 5, pag. 14 della motivazione).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2022