Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44898 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: BAR30 LAMIN ( CUI 05HWZAA ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CIMMINO
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze con la impugnata sentenza, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pistoia nei confronti di NOME COGNOME con c l’odierno ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condan alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il rea di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990 per aver ceduto illecitamente sostanza stupefacente di tipo hashish a COGNOME NOME, dietro corrispettivo di euro cinque.
Avverso tale decisione ricorre il COGNOME lamentando con un primo motivo la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato nonché al suo difensore della fissazione dell’udienza di appello tenutasi in data ottobre 2022. Con un secondo motivo deduce inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131 bis cod.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Va ricordato che l’introduzione, nel processo penale, delle notifiche telematic è frutto dell’art. 16 del di. 18 ottobre 2012, n. 179, convertit modificazioni dalla I. 17 novembre 2012, n. 221, il cui comma 4, dopo aver previsto che le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti civili s effettuate a cura della cancelleria esclusivamente per via telematica all’indir di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comun accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione de documenti informatici, ha stabilito che allo stesso modo si procede per notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comm 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici dotazione alla cancelleria. Tale sistema di notifica è operativo presso i trib e le corti di appello dal 15 dicembre 2014, come stabilito dalla lettera c bis comma 9 dell’art. 16 cit., introdotto dalla legge 28 dicembre 2012, n. 2
Rispetto al suddetto assetto normativo, va precisato che la possibilità notificare telematicamente al difensore la copia dell’atto destinata all’imput (nel caso di domiciliazione presso il professionista) è stata sancita da giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che la disposizione di cui all’a 16, comma quarto, d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità d utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, vada riferita esclusivam alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e no quelle eseguite mediante consegna al difensore, seppure nell’interesse dell’assistito (Sez. 4, n. 40907 del 19/09/2016, COGNOME, Rv. 268340; Se 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529). Per attuare detto sistema, gli uffici giudiziari sono stati forniti dell’applicativo S.N.T. (Sistema N Telematiche), sistema in uso anche alla Corte di appello di Firenze; l’at originale dell’autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inseri sistema, classificato e inviato tramite la PEC di sistema agli indirizzi inse REGINDE (registro generale indirizzi elettronici gestito dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi del DM 44/2011, che contiene i dati identificativi e l’ind di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni). L’invio de viene registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine cronologico con un id; all’esito dell’invio il sistema genera la ricevuta, il cd. ar appunto, che viene accluso agli atti del procedimento, nel quale sono contenuti i dati relativi alla notifica effettuata e l’esito della stessa e che documento ufficiale che resta nel fascicolo e da cui possono ricavarsi l informazioni per la verifica della correttezza della notifica. La Cancelleria ha effettuato la notifica, di contro, interrogando il sistema, ha sempr possibilità di risalire a quale atto fosse allegato alla mail di notifica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, chiarito il funzionamento del sistema, nel caso di specie, la deduzione difensiva circa il difetto di notifica all’imputato della citazione per udienza di appello è riscontrata da quanto si evince dal fascicolo: – ne nomina del difensore in atti è contenuta l’elezione di domicilio che l’imput ha fatto presso lo studio del difensore; sia nell’intestazione dell’atto che nomina, poi, l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è stato indicato come EMAIL , mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello, è stato notificato con il sistema delle notifiche telema
all’indirizzo GLYPH PEC GLYPH EMAIL .appartenente GLYPH ad un porofessionista omonimo-
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato quindi notificato indirizzo PEC sbagliato, verosimilmente per una non corretta individuazione, da parte della Cancelleria, di quale dei due omonimi fosse il difensor domiciliatario dell’appellante. Ne consegue che la notifica del decret all’imputato deve considerarsi omessa, siccome inidonea a determinare la conoscenza dell’atto notificato in capo all’imputato (dal momento che era destinata ad un professionista non avente con il ricorrente alcun rapporto) con conseguente operatività della nullità assoluta di cui all’art. 179, comm 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 200 COGNOME, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ari, Rv. 269698, in relazione ad un’anomalia identica a quella sub iudice, ancorché relativa al giudizi camerale di riesame).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della corte d’Appello di Firenze per il giudizio