Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46155 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA nonché dalla parte civile NOME nata a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico del primo;
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex a t. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; per la parte civile, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso della parte civile; per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO
COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata in data 01/04/2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nell’account di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11/11/2022, ha dichiarato l’imputato non punibile a norma dell’art. 131-bis cod. pen. e ha revocato le statuizioni civili.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza al difensore e all’imputato, decreto che veniva notificato a mezzo pec all’AVV_NOTAIO all’indirizzo EMAIL e non all’indirizzo dell’omonimo difensore EMAIL , facilmente evincibile dall’atto di appello, il che ha impedito la conoscenza dell’udienza in data 11/11/2022 e lo svolgimento del mandato difensivo, tanto più che la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis era stata formulata solo in via subordinata.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, non essendo emersa la sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, posto che all’epoca dei fatti l’imputato era ancora socio della compagine aziendale e nessuna volontà, espressa o tacita, di limitarne l’accesso era stata espressa.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NOME COGNOME, attraverso il difensore, munito di procura speciale, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc pen.
3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la tenuità del fatto, posto che l’imputato aveva costituito una “ditta parallela” divenendo concorrente di RAGIONE_SOCIALE, facendole concorrenza sleale e cagionandole grandi perdite.
(
3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto in modo del tutto illogico e contraddittorio la sentenza impugnata esclude l’utilizzo di mezzi fraudolenti, per poi riconoscere che, per accedere alla casella di posta elettronica, l’imputato aveva dovuto modificare le password.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato deve essere accolto.
Risulta dagli atti che l’avviso per l’udienza di appello è stato notificato, al difensore COGNOME e COGNOME all’imputato COGNOME all’indirizzo COGNOME mail EMAIL , laddove, come risulta univocamente anche dall’atto di appello, l’indirizzo del difensore è EMAIL . Dalla stessa sentenza impugnata, risulta che la difesa dell’imputato non ha presentato conclusioni o svolto comunque attività in vista dell’udienza di appello espletata in forma “cartolare”.
Pertanto, assorbiti l’ulteriore doglianza e il ricorso della parte civile, sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con appello di Napoli. rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
Così deciso il 12/10/2023.