Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7701 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA avverso il provvedimento del 09/09/2025 del Tribunale di Torre Annunziata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento è stato promosso nei confronti di COGNOME NOME, imputato del delitto di furto aggravato di acqua, contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7) e 7-bis, cod. pen., per essersi indebitamente impossessato, a fini di profitto, di una quantità di acqua del valore di euro 1.452,98 sottraendola alla rete idrica pubblica gestita in concessione dalla RAGIONE_SOCIALE, mediante rimozione abusiva del misuratore intestato alla nonna deceduta e realizzazione di un allaccio abusivo a servizio RAGIONE_SOCIALE propria abitazione in Boscoreale. In detto procedimento, veniva emesso decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, per l’udienza predibattimentale fissata al 9 settembre 2025. Nel decreto, dopo la descrizione del fatto, le persone offese non risultavano indicate a lato RAGIONE_SOCIALE relativa dicitura, sebbene dal capo d’imputazione emergesse come soggetto danneggiato la detta RAGIONE_SOCIALE
All’udienza predibattimentale del 9 settembre 2025, il Giudice, dichiarata
l’assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420 -bis cod. proc. pen., rilevava preliminarmente l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa e, per tale ragione, rinviava il processo all’udienza del 16 dicembre 2025, disponendo che la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica provvedesse alla detta notifica.
Con nota datata 11 settembre 2025, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedeva la revoca dell’ordinanza anzidetta, sostenendo che, trattandosi di un procedimento già nella disponibilità giuridica e materiale del Giudice dell’udienza predibattimentale, la rinnovazione o, comunque, l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di citazione alla persona offesa dovesse essere eseguita dalla cancelleria del Tribunale, ai sensi degli artt. 549, 484, comma 2-bis, 420 cod. proc. pen. e 143 disp. att. cod. proc. pen., anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 15714 del 07/01/2003, Pm in proc. De Biase, Rv. 224955-01).
Con ordinanza del 12 settembre 2025 il Tribunale rigettava l’istanza. Rilevava, in sintesi, che nel rito monocratico a citazione diretta spetti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 552 e 553 cod. proc. pen., non solo emettere il decreto di citazione a giudizio, ma anche procedere alle relative notifiche all’imputato, al difensore e alla persona offesa, formando quindi il fascicolo del dibattimento da trasmettere al giudice solo dopo il compimento di tali adempimenti, laddove gli artt. 420 cod. proc. pen. e 143 disp. att. cod. proc. pen. impongono al giudice la rinnovazione delle notifiche nulle e non quelle che, come nella specie, non erano neppure state tentate e dalla legge assegnate al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE. Evidenziava l’in sussistenza di impedimenti, essendo gli atti del fascicolo consultabili mediante l’applicativo informatico (TIAP) o tramite estrazione di copie, e che, nella specie, non era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, né disposta la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ma semplicemente imposta a quest’ultimo l’esecuzione d i un adempimento a lui spettante e del tutto omesso, senza alcuna regressione del procedimento.
Avverso l’ordinanza del 9 settembre 2025 ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendone l’abnormità e, comunque, la violazione di legge.
Il ricorrente premette, in punto di ammissibilità, che l’ordinanza impugnata è immediatamente ricorribile in cassazione in quanto idonea a determinare una indebita stasi del procedimento e non suscettibile di essere utilmente censurata unitamente alla eventuale sentenza conclusiva.
Nel merito, con un unico motivo, denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 552, comma 2, 554-bis, comma 2, 420, comma 2, cod. proc.
pen., e 143 disp. att. cod. proc. pen., nonché l’abnormità funzionale del provvedimento. Sostiene che il Giudice dell’udienza predibattimentale, rilevata l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE persona offesa nel decreto di citazione e la mancata notifica dell’atto all a stessa, avrebbe dovuto, in coerenza con la disciplina dell’udienza predibattimentale introdotta dall’art. 554 -bis cod. proc. pen. e con la funzione acceleratoria di tale fase, provvedere egli stesso -o comunque tramite la propria cancelleria -alla individuazione RAGIONE_SOCIALE persona offesa sulla base del capo d’imputazione e alla disposizione RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto, ordinando la rinnovazione o integrazione degli adempimenti comunicativi necessari.
Secondo il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE , l’ordinanza che ha onerato la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE notifica, pur senza dichiarare la nullità del decreto né restituire formalmente il fascicolo, si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di vizi delle notifiche del decreto di citazione, in particolare con l’indirizzo, anche a Sezioni unite ( Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01), che ha ritenuto abnormi i provvedimenti del giudice del dibattimento i quali, invece di provvedere direttamente alla rinnovazione delle notifiche nulle, dispongano la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, determinando una regressione non prevista dal sistema. La decisione impugnata, nel rimettere alla Procura un adempimento che dovrebbe rientrare nei compiti dell’ufficio giudiziario nella fase predibattimentale, determinerebbe, in via sostanziale, analoga indebita regressione e stasi procedimentale, in contrasto con le finalità di semplificazione e accelerazione perseguite dalla riforma Cartabia e dalla disciplina dell’udienza filtro, come interpretata anche dalla circolare del Capo Dipartimento del RAGIONE_SOCIALE Giustizia del 20 ottobre 2022.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza, con eventuale rinvio ad altro Giudice per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che l’impugnazione per cassazione avverso provvedimenti interlocutori o ordinatori, non espressamente prevista dalla legge, è ammissibile ai soli fini di dedurne l’abnormità. Tale vizio ricorre, per costante giurisprudenza, solo in presenza di atti strutturalmente avulsi dal sistema o funzionalmente idonei a determinare una stasi irreversibile o un’indebita regressione del procedimento. Quando il provvedimento non presenta tali caratteri patologici, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna forma di abnormità.
Come recentemente affermato da questa Corte, non è abnorme, bensì pienamente corretto, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, rilevata l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, dispone la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE perché vi adempia, competendo al giudice la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione, ai sensi dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente (Sez. 5, n. 21888 del 26/03/2024, Rv. 286393-01).
Invero, anche l’art. 554 -bis, comma 2, cod. proc. pen., invocato da parte ricorrente, dispone che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità»: «rinnovazione» e «nullità» che sono ontologicamente diverse dal caso -qui ricorrente -di inesistenza.
Va dato atto di un orientamento secondo cui anche in caso di radicale omissione, tale adempimento spetterebbe al giudice. È stata, in effetti, più volte affermata l’abnormità, per indebita regressione del procedimento, del provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, rilevata l ‘ omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE citazione anziché provvedere direttamente all’incombente (Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, PM in proc. COGNOME, Rv. 273059-01; Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 245232-01).
Tuttavia, come già rimarcato (in motivazione) da Sez. 5, n. 21888 del 26/03/2024, Rv. 286393-01, ben due pronunce a sezioni unite di questa Corte distinguono il caso di una notifica effettuata, seppur nulla, da quello di una che sia radicalmente omessa.
A ben vedere, è proprio il precedente menzionato dal ricorrente (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01) che in motivazione specifica: «Diverso è il caso limite in cui l’ufficio del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE omette l’attività di notificazione; in questo caso infatti la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell’art. 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE perché curi lo svolgimento dell’attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione».
Tale concetto è stato, di recente, ribadito, sempre in motivazione, da altra sentenza delle sezioni unite (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213-02).
Il collegio reputa che sia da ribadire tale indirizzo per motivi di carattere esegetico e anche sistematico.
Da un lato, infatti, «rinnovazione» è termine che, evidentemente, implica la ripetizione di un atto già compiuto, seppur viziato, non essendo logico correlarlo ad un’attività mai posta in essere (non si può ‘rinnovare’ ciò che non si è mai fatto). Dall’altro, la diversa interpretazione determinerebbe la sostanziale ‘irrilevanza’, per l’organo inquirente, circa l’esecuzione o meno di un adempimento che la legge impone in primis ad esso.
Invero, nel rito a citazione diretta, gli artt. 552 e 553 cod. proc. pen. pongono a carico del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE l’onere di notificare il decreto di citazione (anche alla persona offesa) prima RAGIONE_SOCIALE trasmissione del fascicolo al giudice. L’introduzione dell’udienza predibattimentale ( ex art. 554-bis cod. proc. pen.) non ha mutato tale situazione: sebbene il giudice abbia il potere di ordinare la «rinnovazione» delle notifiche nulle (ex artt. 554-bis, 420 cod. proc. pen. e 143 disp. att. cod. proc. pen.), tali norme presuppongono -come detto -un’attività notificatoria già compiuta nei riguardi del singolo destinatario dell’atto , seppur viziata (e, dunque, da ‘rinnovare’) , e non possono applicarsi all’ipotesi di radicale omissione dell’atto, che non può che restare di competenza RAGIONE_SOCIALE parte che ne era onerata e che è rimasta del tutto inerte.
Il provvedimento impugnato non è, pertanto, strutturalmente abnorme, ma non ha neanche comportato una indebita regressione del procedimento.
Il procedimento è rimasto, infatti, incardinato presso il Tribunale, con mero rinvio ad altra udienza per consentire al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (in luogo RAGIONE_SOCIALE cancelleria del giudice) di sanare l’omissione. Non si vede, invero, perché il rinvio per rinnovare la notifica sarebbe ‘regressivo’ oppure no a seconda dell’organo a cui venga devoluto un medesimo adempimento.
Non vi è, dunque, alcuna regressione e nemmeno alcuna stasi insuperabile, atteso che la dedotta pratica indisponibilità del fascicolo, da parte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, è agevolmente superabile estraendo copia di quanto occorra per l’adempimento.
Il giudice, rilevata la totale inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica alla persona offesa (nonostante la stessa fosse desumibile dal decreto), si è limitato a far valere l’obbligo gravante sul AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ai sensi del citato art. 553 cod. proc. pen., evitando di surrogarsi ad esso per il compimento di un atto mai neppure tentato, senza dichiarare la nullità del decreto (in sé privo di irregolarità) e senza restituire, al fine del suo rinnovo, gli atti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE: esattamente come evidenziato nella motivazione di Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01.
Tale determinazione non solo non ha determinato, come detto, alcuna regressione, ma neppure può ritenersi essere stata presa in carenza di potere, rientrando, anzi, anche tra i fisiologici compiti di controllo sulla costituzione delle parti demandati al giudice quello di sollecitare l’esecuzione di un adempimento omesso.
Essendosi fuori dei casi di abnormità, l’impugnazione è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME