Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41599 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41599 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOBRETI (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 25 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 10 marzo 2023, ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano presso la polizia giudiziaria a NOME COGNOME, disponendo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento sino a che lo stesso non divenga definitivo.
1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi del reato ex art. 349 cod. pen., per avere, in due diverse occasioni, nella qualità di custode di un’area già sottoposta a sequestro preventivo per la realizzazione di manufatti abusivi, proseguito i relativi lavori di costruzione (in Giuliano in Campania il 3 gennaio e il 21 febbraio 2023).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, comma 3, 178, 179, 185 cod. proc. pen.
All’udienza del 13 aprile 2023, in ragione della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’indagata, il Tribunale del riesame avrebbe rinviato alla successiva udienza del 25 maggio 2023, disponendo la rinnovazione della notifica all’indirizzo di INDIRIZZO, in Giuliano in Campania, risultan dal certificato di residenza depositato in giudizio dal difensore della indagata.
Il 14 aprile 2023, l’ufficiale giudiziario avrebbe, quindi, consegnato una copia dell’atto al portiere dello stabile, procedendo alla spedizione dell’avviso ex art. 157 cod. proc. pen. a mezzo raccomandata.
Emergerebbe, tuttavia, dagli atti che il plico non sia mai stato recapitato all’indagata, essendo risultato il destinatario «sconosciuto», di tal che non si sarebbero prodotti gli effetti della relativa notifica.
Ciononostante, alla data del 25 maggio 2023, ritenuta regolare la notifica, il Tribunale avrebbe riservato in camera di consiglio la decisione.
Il mancato ricevimento della raccomandata integrerebbe una nullità assoluta e insanabile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, di prove che l’indagata sia venuta a conoscenza del procedimento. La presenza del difensore in udienza, già edotto della data di rinvio, non sarebbe idonea a dimostrare tale conoscenza.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc.
pen. in quanto il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione illogica, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, se raffrontata con gli atti del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
1.1. Risulta dagli atti trasmessi che all’udienza del 13 aprile 2023, preso atto dell’omessa notifica all’indagata dell’avviso dell’udienza, il Tribunale del riesame ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti dell’indagata presso il luogo di residenza, indicato in udienza dal difensore mediante la produzione del relativo certificato.
Il giorno successivo l’ufficiale giudiziario si è recato presso la residenza anagrafica dell’imputata, in INDIRIZZO, INDIRIZZO, procedendo alla notifica mediante consegna al portiere, con contestuale invio dell’avviso ex art. 157, comma 3, cod. proc. pen. (n. 66839928377-0).
In data 3 maggio 2023, tuttavia, è pervenuto nella cancelleria del Tribunale di Napoli il plico contenente la notifica della raccomandata relativa all’avviso dell’udienza notificato al portiere: tale ultima notifica non si è perfezionata perch il plico risulta rispedito al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto».
Il Tribunale del riesame, all’udienza del 25 maggio 2023, come risulta dal verbale, ha ritenuto avvisata l’indagata; il difensore dell’indagata nulla ha eccepito in ordine all’omessa notifica, limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello proposto dal Pubblico Ministero.
1.2. Secondo la giurisprudenza 4 (oM 4 e i s: (: o t : : vt ‘ o della data fissata per l’udienza di riesame, violando il diritto dell’indagato di partecipare al procedimento, concretizza una nullità assoluta, insanabile – neanche con riferimento alla condotta della parte – e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell’imputato (Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923-01; nonché Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 283855-01, per cui il lessema «citazione» di cui alle disposizioni citate, ha ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall’imputato).
1.3. La Corte, tenuto conto che fra gli atti di indagine contenuti nel fascicolo vi era il verbale di sequestro preventivo a cui avrebbe dovuto essere allegata l’elezione di domicilio, ha acquisito tale atto che, però, risulta essere stato redatt il 8 agosto 2023, successivamente all’udienza dinanzi al Tribunale del riesame.
1.4. Non può applicarsi al caso in esame – come richiesto431 AVV_NOTAIO Generale – il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, NOME.,
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Rv. 284456-01, per cui, in tema di giudizio di appello, nel caso di rinvio dell’udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio integra una nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta o rilevata entro i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di appello.
Come specificato nella motivazione della stessa pronuncia citata, l’omessa comunicazione della nuova data di udienza non concretizza una nullità assoluta «perché non si verte nell’ipotesi dell’omessa citazione dell’imputato» e, in tal caso, «non è in discussione la regolarità intrinseca della citazione, dal momento che l’atto ha raggiunto l’effetto di mettere a conoscenza l’imputato della fissazione del processo» (cfr. § 1.4. e 1.5. della pronuncia menzionata).
Nel caso in esame, la notifica era stata omessa anche per la prima udienza.
Pertanto, non essendo la nullità assoluta sanata dalla presenza in udienza del difensore, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ex artt. 310, comma 2, e 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13/09/2023.