Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47122 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47122 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALEia il DATA_NASCITA
avverso la senetnza del 26/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguit gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 12 aprile 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato rit responsabile del reato di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. e condannato a p giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che co atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza dell’art. 161 cod. pr pen. in relazione all’art. 171 cod. proc. pen. e degli artt. 178, 179 e 180 co pen. in relazione all’intervento e all’omessa citazione dell’imputato. A questi notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell comma 4, cod. proc. pen. al difensore nonostante abbia eletto domicilio sin dagli inizi del procedimento presso il proprio luogo di residenza, RAGIONE_SOCIALE, senza mai modificare né la residenza né il domicilio, esse stati notificati tutti gli atti al predetto domicilio con buon esito. Eccepita della citazione, la Corte di appello, all’udienza del 5 aprile 2022 la acc disponendo la citazione dell’imputato per la successiva udienza del 26 aprile 2 La notifica, dopo esito negativo per mancanza di numero civico, avveniva a man dell’imputato in data 19 aprile, la cui tardività purtuttavia non era rileva Corte di appello che ha rigettato l’eccezione della irregolarità della n proposta dal difensore. La Corte, all’esito negativo della citazione, avrebbe d rinnovarla a mani del difensore e non ritenere validamente costituito il rap processuale in ragione della precedente notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., già dichiarata nulla all’udienza del 5 aprile. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso è fondato, consentendo di apprezzare il decorso della prescrizi del reato.
Dalla sentenza impugnata risulta che:
la Corte di appello, alla udienza del 5.4.2022, in accoglimento d eccezione difensiva di nullità della notifica ai sensi dell’art. 161, comma proc. pen. per la predetta udienza non potendo ritenersi insufficiente l’ind indicato dell’imputato, disponeva la notifica del decreto di citazione successiva udienza del 26.4.2022;
a questa udienza, la Corte prendeva atto del verbale di vane ricerche dei di RAGIONE_SOCIALEia in considerazione della mancanza di numero civico e della vastità d contrada indicata oltre che del mancato esito dei contatti con la madre e moglie dell’interessato, quindi, “alla luce di quanto sopra, ritenuto che, pe ricostruito, la notifica per l’udienza del 5.4.2022 deve ritenersi regola effettuata presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. causa della irreperibilità del COGNOME al domicilio eletto” ha disposto procedersi decidendo sulle conclusioni del P.g. e della difesa.
Deve condividersi l’orientamento secondo il quale, in tema di notifica decreto di citazione a giudizio dell’imputato, una volta che ne sia stata dic la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla bas diversa evidenza sulla domiciliazione dell’imputato, recuperare l’efficacia notifica dichiarata invalida e da considerarsi ormai “tamquam non esse (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Rv. 274764-02), cosicchè la Corte non potev far rivivere una notificazione di cui aveva dichiarato la nullità.
Tuttavia, deve rilevarsi il decorso del termine massimo della prescrizio alla data del 26/4/2022 (tenuto conto dei 48 gg. di sospensione per il rinvi 28/10/2015 al 15/12/2015) – essendo stata esclusa la contestata recidiv rilievo al quale consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugna perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescrizione.
Così deciso il 11/10/2023.