Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 682 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 682 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con cui la Corte d’appello di Messina, confermando il giudizio di responsabilità, pronunciato in primo grado, per il concorso nel delitto di riciclaggio, ha condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale, in relazione all’art. 419 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello fornito adeguate ragioni in merito all’eccezione di nullità concernente l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, nonché del decreto che disponeva il giudizio. Giudicato in contumacia, l’imputato acquisiva conoscenza del procedimento penale a suo carico soltanto a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione della sentenza di primo grado; egli proponeva incidente d’esecuzione, ex art. 670 cod. proc. pen., e il giudice dell’esecuzione ordinava la non esecutività della sentenza, concedendo l’invocata restituzione in termini.
Il secondo motivo contesta violazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per l’ascritto delitto, affermata in violazione del canone ermeneutico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo, che insiste sul pregiudizio effettivo sofferto dall’imputato a causa della mancata notifica, stante la sua assenza durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, non è manifestamente infondato, alla luce del principio posto da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 – 01 («l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato»; sulla falsariga di quanto statuito dalle citate Sez. U, “Amato”, v. Sez. 5, n. 19716 del 18/03/2019, COGNOME, Rv. 276139 – 01: «l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato non presente all’udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza di primo e di secondo grado,
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poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione», dove, in motivazione, la Corte ha specificato che non gravano sull’imputato che intenda far valere tale vizio oneri aggiuntivi, quali l’allegazione della mancata conoscenza dell’atto o l’indicazione di elementi che consentano al giudice l’esercizio di poteri di accertamento “ex officio”).). Peraltro, la concessa rimessione in termini per la proposizione dell’appello e l’effettiva proposizione dell’impugnazione pone l’imputato nella condizione di dedurre tutte le nullità assolute ed insanabili, fra le quali ricade quella dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
Tuttavia, sebbene il ricorso non sia manifestamente infondato, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. In quest’ottica, il reato risulta prescritto. Commesso nell’ottobre 2009, il delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen. è punito con la reclusione da quattro a dodici anni; ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di contestate recidive e tenuto conto delle sospensioni, il termine di prescrizione risulta spirato nel mese di ottobre 2024.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione nel mese di ottobre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il consigliere estensore
Il presidente