Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1920 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1920 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata in atti e chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che si è riportato alle conclusioni di cui in ricorso.
È impugnata la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza di condanna con cui il Tribunale di Parma dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, fatto commesso quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in Parma il 28 luglio 2015, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche, e al pagamento delle spese processuali, applicando, altresì, le pene accessorie della interdizione dagli uffici direttivi del persone giuridiche e delle imprese per anni uno, dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza tributaria per anni uno, della interdizione in perpetuo dall’ufficio di componente della commissione tributaria e della interdizione dai pubblici uffici per anni uno. Veniva, infine, disposta la confisca del profitto del rea pari all’imposta evasa ovvero, ove non possibile, di beni nella diponibilità del COGNOME per un valore corrispondente a tale profitto.
L’imputato propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Con il primo motivo, già dedotto con atto di appello e rigettato dalla corte territoriale, deduce violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza (di primo grado) per omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio emesso in primo grado in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte di appello, la notifica di tale atto non è avvenuta nel rispetto delle formalità previste dall’art. 157 cod proc. pen. Si duole, altresì, l’imputato sia dell’omessa ricerca nei luoghi di cui a commi 1 e 2 dell’art. 157 cod. proc. pen. (luogo in cui esercita attività lavorativa o luogo di temporanea dimora o recapito) sia del mancato recapito della raccomandata informativa con la quale si comunicava l’avvenuto deposito presso la casa comunale del decreto che dispone il giudizio. Si duole infine, sempre con il primo motivo, della omessa notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore (nell’interesse dell’imputato) ai sensi dell’articolo 161, comma 4 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, parimenti dedotto con atto di appello e rigettato dalla corte territoriale, l’imputato deduce un’ulteriore violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza conseguente alla omessa notifica al difensore AVV_NOTAIO dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, nonché inosservanza /erronea applicazione e interpretazione degli artt. 24 Cost. e 603 cod. proc. pen. (quanto, con riferimento a tale ultima disposizione, alla mancata acquisizione dell’atto di nomina).
Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza emessa dalla Corte di appello per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (vizio motivazione) e art. 125 del medesimo codice, non -hé violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. ‘roc
pen., censurando che la stessa corte abbia omesso di fornire una motivazione in ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem convenzionale
Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e erronea interpretazione dell’art. 4 prot. 7 aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, avendo in particolare errato nella interpretazione del principio del ne bis in idem convenzionale.
Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e erronea interpretazione dell’art. 4 prot. 7 aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, avendo in particolare errato nell’interpretazione del principio del ne bis in idem convenzionale quanto alla applicazione di sanzioni sproporzionate e eccessivamente gravose, senza tener conto degli esiti della procedura amministrativa.
Con il sesto motivo deduce violazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000, e conseguente nullità della sentenza per irrogazione del provvedimento di confisca a carico dell’imputato senza preventiva verifica della incapienza del patrimonio della società.
Infine, il settimo motivo di ricorso viene articolato con riferimento all’art. 60 lett. c) cod. proc. pen., deducendosi la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, motivo articolato con argomenti paralleli a quelli addotti con riferimento al primo motivo di ricorso in relazione al mancato rispetto delle formalità poste dall’art. 157 cod. proc. pen..
All’udienza, il AVV_NOTAIO Generale si è riportato alla requisitoria scritta depositata in atti e ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, si è riportato alle conclusioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è non manifestamente infondato con riferimento ai motivi primo e settimo del ricorso, che verranno affrontati congiuntamente, in ragione della sostanziale identità delle questioni ad essi sottese, riferite rispettivamente alla omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio e dell’avviso dell’udienza preliminare.
Va, anzitutto, premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolv e r
la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv. 220092 – 01).
Dagli atti risulta che, con verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio del 27.01.2021, l’imputato COGNOME ha dichiarato quale luogo di residenza Parma, INDIRIZZO, dichiarando domicilio presso il medesimo indirizzo di residenza, e, contestualmente, provvedendo a nomina fiduciaria.
Tanto per l’avviso di fissazione udienza preliminare quanto per il decreto che dispone il giudizio, la notifica all’imputato risulta eseguita a mezzo di ufficia giudiziario che, recatosi presso il domicilio dichiarato, non avendo trovato né il destinatario né altra persona prevista dall’art. 157 cod. proc. pen., ha proceduto agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. come segue: deposito dell’atto nella casa comunale di Parma, affissione alla porta del destinatario di avviso di deposito alla casa comunale, spedizione di altro avviso R.R.R. (raccomandata con ricevuta di ritorno).
Tuttavia, dagli atti non risulta prova della consegna al destinatario o del ritir da parte dello stesso o di altro soggetto di entrambe le suddette raccomandate, sicché, nel caso di specie, il procedimento notificatorio intrapreso ai sensi dell’art 157, comma 8, deve ritenersi improduttivo di effetti, come espressamente previsto dalla disposizione appena richiamata che, in fine, testualmente dispone che gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Neppure risulta dagli atti che sia stata comunque disposta notifica al difensore nominato in sede di dichiarazione di domicilio, ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. Quanto alla diversa valutazione svolta dalla corte territoriale in ordine agli analoghi motivi formulati con l’atto di appello, si osserva che la sentenza di secondo grado, quanto alla dedotta omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare, ha ritenuto di valutare non accoglibile la censura in quanto non supportata dalla produzione di utile documentazione al riguardo e, quanto alla notifica del decreto che dispone il giudizio, ha ritenuto, in via più generale, non applicabile alle ipotes di domicilio dichiarato il procedimento notificatorio di cui all’art. 157 cod. pro pen..
In proposito si rileva, invece, che l’art. 163 cod. proc. pen., norma relativa alle formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, anche nel test vigente alla data di esecuzione delle notifiche (antecedente alle modifiche introdotte a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 99-bis del d. Igs. 150/2022), prevedeva che per tali notificazioni si osservano anche le disposizioni di cui all’art. 157 cod. proc. pen., con la sola specificazione “in quanto applicabili”. Ebbene, se anche non può dubitarsi che la dichiarazione di domicilio, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce atto ricognitivo del
domicilio reale (Sez. 5, sent. n. 12044 del 30/06/1999 Ud. (dep. 21/10/1999), COGNOME, in motivazione, Rv. 214874), sicché si risolve in una attestazione con cui viene esplicitata, con formalità rilevanti per il processo, l’esistenza di u rapporto effettivo tra il soggetto che dichiara ed il luogo indicato che giustifica quanto alle procedure notificatorie, la loro semplificazione e rende, in via di prima considerazione, ultronee le ricerche del dichiarante in luoghi diversi dal domicilio dichiarato, l’esecuzione di notifiche presso il domicilio dichiarato deve comunque svolgersi con modalità che possano garantire all’imputato l’effettiva conoscenza del processo.
Nel caso di specie, posto che il procedimento di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., non si è perfezionato, né vi è prova che sia stata eseguita notifica al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., deve concludersi per la non manifesta infondatezza del motivo relativo all’omessa notifica all’imputato, non presente sia durante l’udienza preliminare che durante il dibattimento, sia dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare che del decreto che dispone il giudizio.
Quanto alle conseguenze della omessa notifica al COGNOME dell’avviso dell’udienza preliminare, per costante giurisprudenza della Corte la stessa configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stat e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato, essendo riferita la sanzione processuale di cui all’art. 179 cod. proc. pen. non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, ciò in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.17/02/2017, COGNOME, Rv. 269027 – 01; Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Ferrara, Rv. 225361 – 01).
Infine, quanto alle conseguenze della omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputato non presente nell’udienza preliminare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la stessa determini la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e d sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione ed ha, altresì, chiaramente affermato che il vizio non possa ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia sulla base di una mera presunzione di conseguente informazione al proprio assistito (sez. 6, Sentenza n. 24025 del 02/03/2022 Ud. (dep. 22/06/2022), GLYPH Pergolizzi, Rv. 283602 – 01).
Da quanto esposto deriva la non manifesta infondatezza del primo e de (
settimo motivo di ricorso, che rivestono rilievo assorbente e consentono la costituzione di un valido rapporto di impugnazione. Si impone, quindi, il rilievo del decorso del termine massimo di prescrizione del reato (ascritto al ricorrente come commesso alla data del 25 luglio 2015) alla data del 28 luglio 2025, non constando sospensioni, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.
La disposta confisca del profitto del reato va, quindi, revocata, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. trattandosi di disposizione introdotta dal d. Igs. lmarzo 2018, n. 21, non applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (sul punto, Sez. U, sent. n. 4145 del 29109/2022 Ud. (dep. 31/01/2023), COGNOME, Rv. 284209, e sez. 6 Sentenza n. 25200 del 18/06/2025 Ud. (dep. 09/07/2025), COGNOME NOME, Rv. 288488).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché’ il reato è estinto per prescrizione; revoca la disposta confisca. Così è deciso, 18/11/2025