Notifica Nulla: Quando un Errore Formale Non Invalida l’Atto?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti di una notifica nulla. Il caso in esame dimostra come il raggiungimento dello scopo dell’atto possa prevalere sul vizio formale, portando alla sanatoria del difetto di notifica. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sulla differenza tra vizi meramente formali e violazioni sostanziali dei diritti di difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), presentava ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello, pur confermando la condanna, aveva concesso il beneficio della non menzione della pena nel casellario giudiziale. L’imputato, tuttavia, lamentava due vizi principali: uno di carattere processuale e uno relativo al merito della vicenda.
L’Eccezione di Notifica Nulla e il Principio di Sanatoria
Il motivo principale del ricorso si fondava sulla presunta violazione delle norme processuali. La difesa sosteneva la nullità del procedimento d’appello a causa dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. In particolare, la comunicazione era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) errato del difensore.
Nonostante l’errore formale, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, sebbene l’indirizzo PEC fosse sbagliato, il difensore aveva compiuto un’attività processuale inequivocabile: aveva depositato le conclusioni scritte per l’udienza d’appello e aveva richiesto (e ottenuto) la liquidazione dei compensi per l’assistenza legale in regime di patrocinio a spese dello Stato. Questo comportamento dimostrava che l’atto, seppur viziato nella sua trasmissione, aveva pienamente raggiunto il suo scopo: portare a conoscenza della difesa la data e l’oggetto dell’udienza.
Il Secondo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Il secondo motivo di ricorso contestava la valutazione delle prove, sostenendo che non vi fosse la certezza che l’imputato avesse volontariamente dichiarato false generalità, adducendo come possibile causa una scarsa comprensione della lingua italiana. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha chiarito che tale doglianza era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti, ma è limitato al controllo della legittimità e della logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi consolidati. Per quanto riguarda la notifica nulla, ha ribadito che un vizio di notificazione integra una nullità a regime intermedio. Questo tipo di nullità deve essere eccepita tempestivamente; in caso contrario, si considera sanata. Nel caso specifico, l’aver compiuto attività difensiva successiva alla notifica errata costituisce una sanatoria per raggiungimento dello scopo, escludendo qualsiasi violazione del diritto di difesa.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha sottolineato come la critica alla sentenza impugnata fosse generica e non puntuale, risolvendosi in un tentativo di sollecitare una nuova e non consentita valutazione del materiale probatorio. L’argomentazione della Corte d’Appello era stata ritenuta congrua e logica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene irrogata in ragione della colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente priva di fondamento, confermando l’orientamento della giurisprudenza che intende scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Quando una notifica di un atto giudiziario può essere considerata valida anche se viziata da un errore?
Una notifica, anche se effettuata con modalità errate (come un indirizzo PEC sbagliato), viene considerata valida e il vizio si ritiene sanato se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ovvero è giunto a conoscenza del destinatario. La prova del raggiungimento dello scopo può essere il compimento di attività processuali da parte del destinatario, come il deposito di memorie o conclusioni.
Cosa si intende per ‘nullità a regime intermedio’ in un processo?
È una categoria di vizi degli atti processuali che non sono così gravi da essere insanabili (nullità assolute), ma che possono portare all’annullamento dell’atto se la parte interessata li eccepisce entro specifici termini previsti dalla legge. Se l’eccezione non viene sollevata tempestivamente, il vizio si considera sanato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi causata da colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MOUSSA THIAM CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso il beneficio della non menzione del condanna nel casellario giudiziale e ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art 495 c pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di no processuali poste a pena di nullità per l’omessa notifica all’imputato e al difensore del decret citazione a giudizio, è manifestamente infondato in quanto, nonostante il decreto di citazione p giudizio di appello – come dedotto dalla difesa – sia stato indirizzato a una casella di pec erron rispetto a quella del difensore dell’imputato, quest’ultimo ha ritualmente depositato innanzi alla C di appello le conclusioni scritte (nulla eccependo al riguardo ed indicando in esse la data dell’udi per cui aveva avuto luogo la citazione; ed ha, altresì, chiesto e ottenuto la liquidazione dei compe per l’assistenza dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato); ragion per cui de ritenersi che la notifica non sia stata omessa, ma che l’atto sia comunque giunto a conoscenza de destinatari e che essa sia stata idonea a raggiungere lo scopo, dovendosi escludere che ricorra una nullità assoluta e ritenere, invece, che ricorra una nullità a regime intermedio non tempestivamen eccepita (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 – 01), non potendos condividere quanto esposto in senso contrario nella memoria presentata nell’interesse dell’imputato;
considerato che il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, poiché non sareb sufficiente la prova che egli abbia dichiarato false generalità (in ragione della sua sc comprensione dell’italiano), si risolve nella reiterazione delle doglianze prospettate con l’a appello e disattesi dalla Corte di merito, per il tramite di un’argomentazione congrua e logica (cf 2 della sentenza impugnata), non oggetto di una compiuta critica che non può essere ritualmente avanzata in questa sede assumendo il difetto della prova e perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defle -‘ammende.