Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 864 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERNA( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Lucera a NOME per il delitto di percosse commesso in danno di COGNOME NOME in Lesina il 1 dicembre 2014.
Il ricorso per cassazione a firma del difensore dell’imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 e 143, 178, lett. c), 179, 180 cod. proc. pen. e art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Eccepisce la nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di primo e secondo grado, perché, in entrambi i casi, non tradotto nella lingua conosciuta all’imputato, il quale, in effetti, non comprendeva l’italiano, come dimostrato dal fatto che nel giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace, in cui era comparso, gli era stato nominato un interprete. Sussistendo contrasto interpretativo sulla questione dedotta, si sollecita la rimessione della stessa alle Sezioni Unite di questa Corte per la sua soluzione.
Sotto altro profilo eccepisce la nullità della notifica all’imputato e al suo difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stata questa omessa, giacché effettuata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di altro avvocato, senza che fosse rinnovata: infatti, comparso il difensore di fiducia di COGNOME e fattala rilevare, il Tribunale si era limitato a rinviare la causa per la discussione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 e 533, primo comma, cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione, avendo il Tribunale optato per una delle due ricostruzioni alternative del fatto, senza dare adeguatamente conto, sulla base di tutte le evidenze probatorie, le ragioni della scelta effettuata.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 581 cod. pen. e, ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, avendo il Tribunale omesso di motivare su uno dei requisiti d’integrazione del reato ritenuto, ossia la causazione alla parte offesa di una sensazione di apprezzabile dolore.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 52 d.lgs. 274 del 2000 e, ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione quanto all’operata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2043, 2056 e 2059 cod. civ. e, ai sensi ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e alla sua quantificazione.
In data 28 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso che gli è stata accordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato con riguardo alla censura d’invalidità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.
1.1. Dall’esame degli atti – consentito in ragione della natura del vizio dedotto – risulta che:
il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non è stato tradotto nella lingua conosciuta all’imputato;
che alla prima udienza dinanzi al Giudice di Pace (il 7 settembre 2016) l’imputato era presente e che il suo difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO, evidenziato che l’imputato non era in grado di comprendere la lingua italiana, chiedeva che egli fosse assistito da un interprete in lingua tedesca; interprete che gli veniva nominato;
che in data 11 gennaio 2018, il difensore di fiducia dell’imputato eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio dell’imputato perché non tradotto nella lingua dallo stesso conosciuta, ma l’eccezione veniva respinta per tardività;
che, con l’atto di appello, non veniva reiterata l’eccezione di mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado (il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con quattro motivi, denunciava, infatti, l’omessa valutazione di prova determinante; vizi di motivazione in ordine ad alcune testimonianze; la violazione della presunzione di innocenza e del principio colpevolezza; vizi di motivazione in ordine alla determinazione del quantum risarcitorio).
1.2. Tanto premesso, quanto, dunque, alla sola eccepita nullità del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di primo grado, deve farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo il quale l’omessa traduzione dell’atto di vocatio in iudicium, ove dovuta nei confronti di imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte e dalla mancata tempestiva deduzione (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, Rv. 265186; conf. Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Rv. 265026), situazioni, queste ultime, entrambe verificatesi nel caso all’esame.
Ciò posto vale richiamare il principio di offensività processuale, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare (pagg. 10-11 della motivazione). Donde, in ossequio ad esso, il ricorrente imputato, tenuto conto del fatto che egli era stato assistito nel giudizio di primo grado da un interprete di lingua tedesca, appositamente nominatogli affinché potesse comprendere il significato dell’accusa mossagli e degli atti processuali compiuti nei suoi confronti, avrebbe dovuto, comunque, lumeggiare il pregiudizio processuale subito a seguito della mancata traduzione del decreto di vocatio in iudicum.
Coglie, invece, nel segno la censura che eccepisce la nullità del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello perché giammai notificatogli.
Dal consentito esame degli atti non emerge, infatti, alcuna prova della notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza per la celebrazione del giudizio di appello: né presso l’AVV_NOTAIO – nominato domiciliatario di COGNOME NOME con il mandato di difensivo conferitogli per il giudizio di appello in data 17 gennaio 2020 -, essendo stata effettuata la notifica telematica inviata tramite EMAIL in data 25/11/2020 al detto avvocato “in proprio”, né presso il luogo di residenza di COGNOME in Lesina, non trovandosi agli atti alcuna attestazione di avvenuta notificazione; donde, dovendosi ritenere che la notifica della vocatio in iudicium sia stata omessa, si è verificata una nullità assoluta, non sanata dall’essere il difensore di fiducia comparso in udienza (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541).
Assorbiti tutti gli ulteriori motivi, s’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente