Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44822 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 23/01/2020 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) art. 474 cod. pen.; capo b) art. 648 cod. pen.).
Il NOME, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, vizio della motivazione, violazione di norme processuali, lesione del diritto al contraddittorio; non è stato regolarmente
instaurato il contraddittorio in appello; difatti il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato notificato al ricorrente presso al domicilio eletto, ma esclusivamente al difensore nominato in sede di discussione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Pur avendo il difensore, nominato in udienza, tempestivamente appellato, il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato; non è stata tentata la notifica presso il domicilio eletto e la notifica ex art. 161, comma 4, poteva eventualmente essere effettuata solo presso un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e non presso il difensore nominato in sede di discussione ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc.pen.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell’entrata in vigore della legge c.d. Cartabia il giudice avrebbe dovuto tener conto della condotta susseguente al reato tenuta dal ricorrente.
2.3. Travisamento della prova e vizio di motivazione; la mancanza di una perizia rappresenta un insanabile difetto della motivazione, con particolare riferimento alla ricorrenza di una prova dell’effettiva registrazione del marchio.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato; dal suo accoglimento consegue l’assorbimento dei residui motivi proposti.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alla tipologia di vizio dedotto, è emerso che la notifica del decreto di citazione in giudizio al ricorrente, in data 28/07/2022, veniva tentata in INDIRIZZO in Foggia e non andava buon fine, perché il NOME è risultato sconosciuto presso l’indirizzo indicato. In particolare, la notifica era stata posta in essere nell’apparente luogo d residenza del ricorrente, nonostante dall’intestazione della sentenza di appello e dalla documentazione in atti lo stesso risultasse ivi residente, ma elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia AVV_NOTAIO in INDIRIZZO.
A seguito di tale omessa notifica la Corte di appello ha disposto la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso l’AVV_NOTAIO, che tuttavia era stata nominata solo in sede di discussione in primo grado ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non risultando in atti una revoca del mandato al difensore di fiducia o una rinuncia da parte dello
stesso alla difesa, sicché l’unico difensore presso il quale si sarebbe potuta realizzare la notifica era proprio il difensore di fiducia, presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio.
Attesa, dunque, l’avvenuta notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio in appello esclusivamente presso l’AVV_NOTAIO, si deve ritenere non raggiunta la prova di una effettiva conoscenza del processo e della vocatio in ius per l’odierno ricorrente secondo il perimetro applicativo di garanzie disegnato da questa Corte nella sua massima espressione (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716-01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, COGNOME, Rv. 279420-01; con particolare riguardo alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più o meno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l’elezione di domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni di domicilio «disattente» e «poco consapevoli»).
In conclusione, la notificazione risulta eseguita in forme diverse da quelle prescritte; né d’altra parte il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., appellante e ricorrente in adempimento del proprio mandato d’ufficio, poteva allegare alcunché quanto ad una eventuale effettiva conoscenza della vocatio in ius in mancanza di diretta relazione con l’odierno ricorrente. L’atto posto in essere, quindi, non solo non è conforme al tipo previsto per legge in presenza di una elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, ma ha effettivamente compromesso la garanzia di conoscenza della vocatio in ius.
Ricorrendo, nel caso concreto, una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 6 ottobre 2023.