Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40330 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40330 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che il 15/7/2022 ha solo parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole di numerosi episodi di ricettazione di assegn assolvendolo dal reato di cui al punto 3) dell’imputazione, dichiarando estinti per prescrizi altri quattro fatti di reato e rideterminando la pena per i residui fatti di reato di cui ai 2), 4), 9) e 10).
Il ricorso si fonda su cinque motivi di impugnazione:
2.1. Violazione degli artt. 585 comma 4 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen. in relazion all’art. 129 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile il moti aggiunto relativo alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità p tenuità del fatto.
2.2. Violazione degli artt. 157, 159, 178, 180, 415-bis cod. proc. pen. per non av riconosciuto la Corte di Appello il vizio di notifica dell’avviso di conclusione delle i preliminari, tempestivamente dedotto nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, del decreto di citazione diretta a giudizio, pur essendosi proceduto in entrambi i casi effettuando notifica a mezzo posta presso lo studio del difensore di fiducia, poi revocato, ed all’esit compiuta giacenza, senza procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. e, nel caso, alla conseguente dichiarazione di irreperibilità e, comunque, senz alcuna certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delitto di cui all’art. 648 cod. pen., con riferimento ai fatti contestati ai capi 9) e 10).
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione di tutti contestati come ricettazione anziché come furto.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMEri per la dedotta illogicità di una riduzione della pena di sei mesi, rispetto a quella irrog primo grado, nonostante l’assoluzione ed il proscioglimento dichiarati in relazione alla metà d fatti contestati.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Pur rilevandosi, quanto al primo motivo, che la causa di non punibilità di cui all’art. bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata cleclaratoria in ogni s e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod.
pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Rv. 280707), deve riconoscersi carattere assorbente alla fondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte della formale regolarità de notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domiciliatario, da del procedimento non emerge l’effettiva conoscenza della vocatio in ius da parte dell’imputato.
Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che il COGNOME aveva eletto domicilio in Rom presso lo studio del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO e l’ufficiale giudiziari rinvenendo nessuno in tale domicilio, ha provveduto alla notifica dell’avviso ex art. 415 cod. proc. pen. a mezzo del servizio postale inviando raccomandata, poi restituita per compiuta giacenza.
Analogamente, alla prima udienza del 17/9/2021, preso atto della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice nominava difensore di ufficio, disponendo il rin della notifica del decreto di citazione all’imputato, ma anche questa veniva effettuata presso difensore domiciliatario, ormai revocato, che aveva già rinunciato all’incarico, a mezzo posta con la procedura della compiuta giacenza.
Appare evidente che, in entrambi i casi, le notifiche sono viziate da nullità, dovendosi da seguito all’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l’obbligo provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudizia nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l’imputato non abbia avu effettiva conoscenza della ” vocatio in ius”, certezza che non può essere collegata all procedura di compiuta giacenza. (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313 – 01).
Si tratta, peraltro, di nullità a diverso regime, atteso che solo la notifica del decr citazione a giudizio, quando inidonea a garantire la conoscenza della vocatio in ius, è affetta nullità assoluta.
Si è riconosciuto, in fatti, che la nullità del decreto di citazione diretta a giud omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché impl una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità “generali a regime intermed può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475-01): nel caso di specie, pertanto, trattandosi di questione prospettata dalla difesa solo con i motivi aggiunti in Corte di appello, come emerge dall motivazione della sentenza impugnata, si tratta di nullità ormai sanata per tardività de relativa eccezione.
La notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna difensore al di fuori dei casi previsti dagli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8-bis, cod. pr pen., invece, integra una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grad procedimento, che può essere sanata soltanto dalla comparsa (o dalla espressa rinuncia a comparire) dell’imputato in udienza, ovvero da atti personali di difesa che evidenziano l conoscenza della “vocatio in ius” (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475-02), trattandosi di vizio che rende la notifica radicalmente inidonea ad assicurare la reale effettiva conoscenza del processo all’imputato.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, al pari di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma il 02/10/2020, con trasmissione degli atti al primo giudic per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Roma in data 02/10/2020, ail quale dispone trasmettersi gli atti per giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023
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