Notifica Nulla: Quando un Errore Procedurale Annulla la Condanna per Diffamazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come un vizio di procedura, specificamente una notifica nulla, possa avere conseguenze decisive sull’esito di un processo penale, portando all’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo il caso di una condanna per diffamazione annullata proprio a causa di un’irregolarità nella comunicazione degli atti all’imputato.
I Fatti del Processo
Un imputato era stato condannato per il reato di diffamazione sia dal Tribunale di Cosenza che, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Ritenendo errata la decisione, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico, ma decisivo, motivo di contestazione.
Il Motivo del Ricorso: la Notifica Nulla
Il cuore del ricorso si basava sulla censura di un vizio procedurale: l’irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La difesa ha sostenuto che la notifica, effettuata a mezzo posta, violava i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
In particolare, la procedura seguita si basava su una norma (art. 8, comma 3, della legge n. 346/1998) che la stessa Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 346 del 1998, aveva dichiarato parzialmente illegittima. La norma prevedeva la restituzione dell’atto al mittente dopo soli dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale in caso di mancato ritiro, un termine ritenuto troppo breve per garantire il diritto di difesa. Questa illegittimità costituzionale rende la notifica nulla.
La Rilevanza del Vizio Procedurale
La nullità derivante da questa irregolarità è considerata di ordine generale, ovvero talmente grave da poter essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento e anche rilevata d’ufficio dal giudice. Questo principio è fondamentale, poiché consente di sanare errori che minano le fondamenta del giusto processo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza della difesa. I giudici hanno confermato che la notifica effettuata secondo le modalità censurate era effettivamente affetta da una nullità insanabile. L’accoglimento di questo motivo ha reso il ricorso ammissibile, imponendo alla Corte un passaggio ulteriore e obbligato: la verifica dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Tra queste cause, la più rilevante nel caso di specie era la prescrizione del reato. Il delitto di diffamazione contestato, commesso il 10 ottobre 2016, prevede un termine di prescrizione di sette anni e sei mesi. Effettuando il calcolo, la Corte ha constatato che tale termine era definitivamente spirato nell’aprile del 2024.
Le Conclusioni
In virtù delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata alla constatazione che il reato non poteva più essere perseguito per il decorso del tempo. La vicenda dimostra in modo emblematico come il rispetto delle regole procedurali, in particolare quelle relative alle notificazioni, sia un presidio irrinunciabile del diritto di difesa e come un vizio formale, quale una notifica nulla, possa determinare l’estinzione del processo per prescrizione.
Cosa succede se la notifica del decreto di citazione a giudizio è irregolare?
Se la notifica è irregolare, come nel caso di specie per violazione di una norma dichiarata incostituzionale, essa è considerata nulla. Questa nullità, essendo di ordine generale, può essere eccepita e rilevata d’ufficio, invalidando gli atti processuali successivi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione?
Una volta accolto il motivo di ricorso sulla notifica nulla, la Corte ha verificato lo stato del procedimento. Ha calcolato che il tempo massimo per perseguire il reato di diffamazione (sette anni e sei mesi dal fatto, commesso nel 2016) era trascorso nell’aprile 2024. Di conseguenza, ha dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Che significa ‘annullamento senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la sentenza di condanna in via definitiva, senza la necessità di un nuovo processo d’appello. In questo caso, l’annullamento è avvenuto perché il reato non era più perseguibile a causa della maturata prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 377 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 377 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il 12/11/1964
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Cor d’appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di diffamazione.
Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la difesa censura l’inosservan l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di assen dell’imputato, nonostante l’irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
La censura è fondata.
Invero, in tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione effettuata ai s dell’art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1998, n. 346 è intervenuto il Giudice delle leggi ch con sentenza n. 346 del 1998 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata parte in cui prevede che il “piego” sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro d del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. Ne deriva che la n della notifica così effettuata, che è di ordine generale, eccepibile e rilevabile d’uffici termini di cui all’art 180 cod. proc. pen., produce il suo effetto in tutti quei casi sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell’esaurimento dell processuale (Sez. 5, n. 2339 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212699).
L’ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata, ai sensi dell 129 cod. proc. pen., una causa di proscioglimento.
Il reato risulta prescritto, in quanto commesso in data 10 ottobre 2016.
Invero, il delitto contestato ai sensi dell’art. 595 cod. pen. è punito con la rec inferiore nel massimo a sei anni, sicché non registrandosi cause di sospensione dell prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.’ è ad anni sette e mesi sei e risulta spirato nel mese di aprile 2024.
Dalle suesposte considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 10 aprile 2024.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 09 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente