Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a LEGNANO il 08/04/1965
avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 maggio 2024 il Gip del Tribunale di Busto Arsizio, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, ha ordinato la confisca diretta sui conti patrimoniali delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del profitto dei reati corrispondenti all’importo complessivo d Euro 537.302, 92 per NOME NOME COGNOME e di Euro 54.700, 72 per Desideri NOME o per equivalente in caso di incapienza sulle rispettive disponibilità di NOME NOME COGNOME e NOME
Riepilogando in sintesi le fasi del presente procedimento:
-con sentenza del 13/07/2022, il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti (tra gli altri) di NOME Luca, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, loro rispettivamente ascritti come meglio specificato in rubrica / dove il ruolo attribuito al COGNOME era quello di concorrente morale. Il G.ì.p. ha inoltre disposto, nei confronti dei predetti imputati, ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 i la confisca dei beni nella loro disponibilità per gli importi corrispondenti all’ammontate dell’imposta evasa per effetto GLYPH dell’utilizzazione GLYPH di GLYPH fatture GLYPH per GLYPH operazioni GLYPH inesistenti, GLYPH come rispettivamente specificato in dispositivo;
-proposto ricorso per cassazione da parte degli imputati, questa Corte di legittimità)con sentenza n. 32974 del 19.5.2023, ritenendo fondata la censura difensiva in ordine all’assoluta assenza, nella motivazione della sentenza che dispone la confisca per equivalente nei confronti del Voltan, di elementi dimostrativi della impossibilità o anche solo della difficoltà di aggredire il patrimonio delle società che hanno tratto vantaggio dalla commissione dei reati ascritti al ricorrente, nonché dell’ulteriore rilievo difensivo in ordine alla mancata indicazione, nella sentenza impugnata, di elementi idonei a far considerare le società in questione quale mero schermo di attività illecita riconducibile al ricorrente, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di NOME e COGNOME NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica;
il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza oggi impugnata, preso atto che si procede per reati tributari commessi da persone fisiche nelle loro qualità di rappresentanza o professionali svolte all’interno delle predette società, ha ordinato procedersi con la confisca diretta sui conti correnti delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del profitto dei r i
corrispondente all’importo complessivo di Euro 537.302, 92 per COGNOME NOME COGNOME o per equivalente in caso di incapienza sulle rispettive disponibilità di NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. o comunque il vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 627 comma 3 cod.proc.pen. / con conseguente illegalità, ex art. 448, comma 2 bis cod.proc.pen. / della sanzione della confisca per equivalente ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) e 628 cod.proc.pen.
Si assume che il giudice del rinvio COGNOME disposto in via principale la confisca diretta ed in via subordinata quella dei beni dell’imputato per un valore corrispondente senza tuttavia procedere ad alcuna verifica allo stato degli atti dell’impossibilità di reperire beni costituenti il profitto diretto dei delitti tributari in esame patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della G.M. s.r.I.. giudice ha altresì omesso di motivare sul punto ed ha fatto ricorso ad una motivazione meramente apparente che si limita ad esporre il principio affermato dalla nota sentenza COGNOME ma senza declinarlo nella fattispecie, come invece richiedeva la sentenza di annullamento.
Il deficit attiene sia all’erronea applicazione della legge penale speciale sia al vizio motivazionale.
Spettava, invero, al giudice del rinvio compiere la verifica omessa dal giudice procedente in merito alla possibilità di procedere alla confisca diretta ed in caso negativo di dare una motivazione logica di tale impossibilità mentre il Gup del rinvio non fa altro che demandare ad altri l’accertamento in questione confondendo il piano del contenuto con quello dell’esecuzione. Non é stata compiuta alcuna verifica in ordine alla eventuale sussistenza nei patrimoni aziendali di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario de quo i come si evince anche da una frase bruscamente interrotta. La confisca ha colpito inopinatamente l’imputato per l’intero e complessivo profitto ipotizzato escludendo tout court la possibilità di un’ablazione nei suoi confronti anche soltanto per un importo residuale.
Neppure i fogli dell’annotazione della Guardia di Finanza del 19.12.2018 e le altre indagini finanziarie riescono a sanare il deficit oggetto di doglianza poiché non offrono alcuno spunto sulla consistenza patrimoniale delle tre società e perciò sull’impossibilità di rinvenire il profitto dei reati tributari presso le stesse
Neppure motivata risulta la decisione del Gup di limitare la confisca diretta all’apprensione del profitto sui soli conti correnti e non anche su altri beni fungibili direttamente riconducibili al profitto dei reati ascritti a ciascuna società. In conclusione ì la risposta fornita dal Gip con l’impugnata sentenza risulta del tutto inadeguata ed anzi addirittura elusiva della puntuale indicazione data con la sentenza di annullamento.
Inoltre si censura la sentenza della Sez. Terza laddove ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 e ss. cod.pen. con conseguente illegalità ex art. 448, comma 2, cod.proc.pen della sanzione della confisca per equivalente comminata in relazione ai reati prescritti. Si censura la sentenza impugnata laddove il Gup ha ordinato una confisca per equivalente persino per il delitto di dichiarazione fraudolenta per l’annualità 2010 che non avrebbe dovuto essere pacificamente disposta nella forma per equivalente ma solo diretta. Tale doglianza era stata dedotta nel ricorso per cassazione ma ritenuta assorbita. Nelle more inoltre é maturato il termine massimo di prescrizione anche per altre annualità rispetto alle quali é stata ordinata la confisca. Peraltro si rileva che l’annullamento ha riguardato un “punto” della sentenza e non un “capo” sicché il giudice gravato avrebbe dovuto rilevare anche la prescrizione maturata per gli anni 2011 e 2012.
Con il terzo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 157 ter e 161 comma 4 cod.proc.pen. con conseguente nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
Si assume che la notificazione della fissazione dell’udienza preliminare del 18.1.2024A stata erroneamente tentata a mezzo del servizio postale presso un indirizzo distinto dal domicilio dichiarato dall’imputato. Il plico é ritornato mittente con annotazione indirizzo “inesistente” e quale giustificativo della mancata consegna “irreperibilità del destinatario”. Quindi la cancelleria ha effettuato la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., al difensore di fiducia al quale non era possibile rilevare l’errore.
Si assume che la notifica é avvenuta fuori dai presupposti tassativi previsti dal quarto comma dell’art. 161 cod.proc.pen. vertendosi in una ipotesi di nullità assoluta a rilevabilità permanente.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria con motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va esaminato in via prioritaria il terzo motivo di ricorso che in quanto fondato assorbe i restanti.
Va premesso che é affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall’imputato, a condizione che la “prima notifica personale” sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell’avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull’indirizzo da parte dell’agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen1Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284310 ).
Nella specie la notificazione della fissazione dell’udienza preliminare del 18.1.2024 nei confronti dell’imputato COGNOME NOME COGNOME è stata tentata a mezzo posta presso l’indirizzo di INDIRIZZO in Legnano, ovvero presso un indirizzo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato in INDIRIZZO in Legnano, che si ricava dal decreto di rinvio a giudizio nonché dalla sentenza di primo grado. Il plico é quindi ritornato al mittente con annotazione indirizzo “inesistente” e quale giustificativo della mancata consegna “irreperibilità del destinatario”. Quindi la cancelleria ha effettuato la notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., al difensore di fiducia.
Non essendo pertanto stata la notifica della fissazione dell’udienza dinanzi al Gip di Busto Arsizio in sede di rinvio ritualmente effettuata, la sentenza impugnata va annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
P.Q.M.
.4innulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio, per l’ulteriore corso. Così deciso il 6.11.2024