Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI DI ME0 NOME NOME NOME BACOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ifet~itele conclbsioni del GLYPH M
Con ordinanza del 20 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto, in accoglimento dell’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME, la notifica dell’avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 dicembre 1997, con l’estratto della sentenza all’imputato contumace, al fine di consentire la ricorrenza del termine per l’impugnazione.
1.1. Con tale sentenza, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 1998, il COGNOME era stato condanNOME in contumacia alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 1.300.000 di multa, in quanto ritenUto responsabile di reati in materia edilizia, con correlata emissione dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, cui aveva fatto seguito l’adozione in data 10 ‘marzo 2015 dell’ingiunzione a demolire da parte della competente Procura generale presso la Corte di appello.
COGNOME NOME, unitamente ad altri congiunti, aveva proposto, quindi, in data 19 febbraio 2021, incidente di esecuzione ex art. 67CI cod. proc. pen. e richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., allo scopo di far accertare la non definitività della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 2 dicembre 1997, per omessa notifica dell’estratto contumaciale, con richiesta di sospensione urgente dell’ordine di demolizione.
In ordine a tale richiesta, la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato con ordinanza del 23 giugno 2021 non luogo a provvedere sulle istanze di restituzione in termini e contestuale sospensione dell’ordine di demolizione, ritenendo: quanto alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen., la tardività dell’istanza e la genericità del vizio di notific addotto; quanto all’incidente di esecuzione, il fatto che non potesse essere profilata questione alcuna circa l’esistenza del titolo esecutivo.
Tale decisione era stata, quindi, annullata con rinvio dalla Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 21 dicembre 2021, rilevando come, rispetto alla posizione di COGNOME NOME, la notifica dell’estratto contumaciale non ammettesse equipollenti e come, in mancanza dell’acquisizione della notifica dell’avviso di deposito della sentenza della Corte di appello di Napoli con l’estratto contumaciale, non sarebbe stato possibile ritenere l’esistenza di un valido titolo esecutivo.
La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, onde uniformarsi al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità, e quindi effettuare l verifica da esso espressamente indicata, ha chiesto che gli venisse trasmesso il fascicolo relativo al giudizio di merito (restituito in primo grado il 17 maggio
1999), che, tuttavia, non è stato possibiie acquisire a causa dell’intervenuto allagamento dell’archivio generale ove lo stesso era conservato, con interdizione dell’accesso e dell’uso di tale fabbricato.
Stante, quindi, l’impossibilità di acquisire la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso del deposito della sentenza della Corte di appello del 2 dicembre 1997 e dell’estratto contumaciale, il giudice dell’esecuzione ha disposto, con la citata ordinanza del 20 marzo 2023, la notifica di tali atti a COGNOME NOME.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 606, comma 6, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per essere stata omessa cgni motivazione nel provvedimento impugNOME in ordine alle richieste avanzate dal P.G. in data 9 marzo 2021 e 4 marzo 2022 di inammissibilità dell’incidente di esecuzione per mancanza di interesse e di legittimazione da parte del proponente COGNOME NOME, essendo divenuti sia l’abusivo manufatto che l’area di sedime di proprietà della competente Autorità comunale, per l’effetto, quindi, non potendo il COGNOME ricevere svantaggio alcuno dall’esecuzione in sede penale del relativo ordine di demolizione con ripristino.
A dire del ricorrente, infatti, nel caso di specie ricorrerebbe la definitività di due precedenti ordinanze di rigetto della richiesta di sospensione e revoca della demolizione, rispettivamente emesse dal giudice dell’esecuzione in data 18 marzo 2021 e 23 marzo 2021, cui aveva fatto seguito l’effettivo abbattimento dell’opera abusiva, ultimatosi il 22 aprile 2021.
A fronte di ciò, quindi, sia l’edificio abusivo che l’era di sedime, giusta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero divenuti di proprietà del Comune di Bacoli, pur in assenza di formali provvedimenti di acquisizione e trascrizione del titolo, così determinandosi l’insussistenza di ogni interesse o legittimazione da parte del Di Meo ad opporsi alla demolizione giudiziale, peraltro già regolarmente eseguita, rendendo conseguentemente inammissibile l’incidente di esecuzione da lui proposto.
Con la seconda doglianza il P.G. ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 670, 175 e 548 cod. proc. peri., oltre a manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito irragionevolmente equiparato la difficoltà di acquisizione del fascicolo della cognizione alla relativa perdita, ovvero alla prova certa dell’inesistenza o dell’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale.
L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa, infatti, in violazione della norma dell’art. 670 cod. proc. pen., per non avere operato il giudice
dell’esecuzione alcuna verifica in ordine all’esistenza e alla validità della notificazione dell’estratto contumaciale a COGNOME NOME, non essendo stato consultato il fascicolo processuale solo in ragione di un’inagibilità dei locali dell’archivio generale ove esso era conservato, senza, tuttavia, specificare se tale ultima fosse stata di natura insuperabile e perpetua, ovvero solo temporanea, tanto da poter consentire, previo rinvio della trattazione dell’incidente di esecuzione, una successiva acquisizione di ta e incartamento.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in parziale accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione, con rigetto nel resto.
COGNOME NOME ha depositato successiva memoria difensiva, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In primo luogo priva di pregio è la doglianza con cui è stata eccepita carenza motivazionale in ordine alla prospettata inammissibilità dell’incidente di esecuzione per mancanza di interesse e di legittimazione da parte del Di Meo, derivante dal fatto che l’abusivo manufatto sarebbe stato già demolito e che esso, unitamente all’area di sedime, sarebbe già entrato nella proprietà della competente Autorità comunale.
Orbene, il Collegio rileva come, diversamente da quanto prospettato dal P.G. ricorrente, non sia corretto affermare che al Di Meo non possano derivare effetti favorevoli da quanto disposto nell’ordinanza impugnata, atteso che tramite essa è stata prevista, in accoglimento di quanto richiesto dall’istante, l’effettuazione della notifica dell’avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 dicembre 1997, con il relativo estratto, al fine di consentire la ricorrenza del termine per proporre l’impugnazione.
Tale provvedimento, pertanto, non ha assunto rilievo solo con riguardo all’implicita revoca dell’ivi disposto ordine di demolizione del manufatto abusivo rispetto al quale, effettivamente, sarebbe ravvisabile una situazione di carenza di interesse nei riguardi dell’istante – ma ha, soprattutto, accolto la richiesta del Di Meo di remissione in termini ex artt. 670, comma 3, e 175 cod. proc. pen., con rinnovazione della notifica dell’avviso di deposito della sentenza, e del suo
estratto, in favore dell’imputato contumace. Oggetto del p -oposto incidente di esecuzione, infatti, era stato proprio quello di accertare la ron esecutività della sentenza emessa nei confronti del COGNOME dalla Corte di Appello di Napoli il 2 dicembre 1997, irrevocabile il 12 gennaio 1998, per omessa notifica di essa.
Ed allora, l’avvenuto accoglimento della richiesta avanzata con l’incidente di esecuzione ha determiNOME la revoca di tutti gli effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, in tal maniera divenuta non esecutiva – come, ad esempio, l’iscrizione della pronuncia di condanna nel casellario giudiziale o l’esecutività della condanna alle spese di giustizia e quindi di aspetti, diversi dalla sospensione dell’ordine di demolizione, rispetto ai quali non può di certo dirsi che il Di COGNOME non possa vantare un interesse, giuridicamente apprezzabile, alla loro eliminazione.
D’altro canto, questa Corte di legittimità ha già avuto nodo di chiarire che l’interesse ad impugnare – che deve sussistere per l’ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen. – assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento gravato (da intendersi nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione) possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907-01).
Parimenti infondata è la seconda censura, con cui il ricorrente ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non avrebbe operato alcuna verifica in ordine all’esistenza e alla validità della notificazione dell’estratto contumaciale a COGNOME NOME, non avendo consultato il fascicolo processuale per un’inagibilità dei locali dell’archivio generale ove esso era conservato senza, tuttavia, verificarne l’eventuale natura insuperabile e perpetua, potendo essa essere solo temporanea, tanto da consentire, previo rinvio della trattazione dell’incidente di esecuzione, la successiva acquisizione del fascicolo.
Orbene, dall’esame del fascicolo relativo all’incidente di esecuzione rileva come la prospettazione fattuale dedotta da parte del P.G. ricorrente non sia stata correttamente operata, atteso che la Corte di appello di Napoli, dando esecuzione al vincolo derivante dalla precedente pronuncia della Terza Sezione di questa Corte, abbia tentato di verificare l’eventuale esistenza della notifica dell’avviso di deposito della sentenza della Corte di appello di Napoli con l’estratto contumaciale, disponendo a cura della cancelleria l’acquisizione del fascicolo della cognizione, nonché a cura all’RAGIONE_SOCIALE l’acquisizione di copia dell’avviso dell’estratto contumaciale relativo all’indicata sentenza.
Riscontrate notevoli difficoltà in proposito, la Corte di appello ha disposto diversi rinvii nella trattazione dell’incidente di esecuzione, solo alla fin assumendo di doversi limitare a riscontrare, in antitesi a quanto eccepito da parte del ricorrente, una obiettiva ed insuperabile impossibilità di acquisire il fascicolo della cognizione, o degli atti dell’U.N.E.P., stante il comprovato intervenuto allagamento dell’archivio generale, di cui era stato interdetto l’accesso e l’uso.
Conseguentemente, con decisione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ritenuto di superare la situazione di obiettivo stallo così determinatasi disponendo in data 20 marzo 2023, in accoglimento dell’istanza del Di COGNOME, la notifica dell’avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 2 dicembre 1997, con l’estratto della sentenza all’imputato contumace, al fine di consentire la ricorrenza del termine per l’impugnazione, stante l’accertata «mancanza della possibilità di acquisire la prova della notifica dell’avviso di deposito della sentenza di appello e dell’estratto contumaciale».
In ossequio alle esposte considerazioni, deve, allora, essere pronunciato il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente