Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4933  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione più mite del trattamento sanzioNOMErio e rigetto nel resto.
N
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 29/9/2020, il Tribunale di Nuoro, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lettera c) e comma 2 sexies cod. strada, e per l’effetto riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito – lo ha condanNOME alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo. Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il primo giudice ha sostituito la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso il Comune di 011olai per la durata di giorni 96, per almeno due ore al giorno, secondo il calendario indicato dall’ente e compatibilmente con le esigenze di studio e lavoro del condanNOME.
Con sentenza del 18/5/2023 la Corte di Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi due e giorni sette di arresto ed euro 1050 di ammenda, da sostituirsi con 72 giorni di lavori di pubblica utilità, con conferma nel resto.
 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il COGNOME, deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stato notificato all’imputato il decreto di citazione per il giudizio di ap pello. Di ciò -si legge in ricorso- erano stati incaricati i Carabinieri della Stazio di 011olai (NU) cui, tuttavia, la pec non risulta consegnata.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., tenuto conto che si è di fronte ad un soggetto incensurato – q e quindi alla non abitualità della condotta- e al positivo comportamento post delictum.
Per il ricorrente la non esiguità del tasso alcolemico e l’orario notturno di verificazione dei fatti, che la Corte ha posto alla base del diniego, costituiscono una motivazione meramente apparente.
Per contro, non sarebbero stati adeguatamente valutati l’assenza di una guida imprudente e di una velocità sostenuta.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondata e assorbente rispetto alle altre doglianze è quella con cui si lamenta che non vi sia prova che al COGNOME sia stato notificato il decreto che dispone il giudizio al domicilio eletto in INDIRIZZO, pur correttamente indicato nel decreto emesso dal Presidente della Corte il 7/3/2023.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Ed invero, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che effettivamente all’imputato, cui il 5/3/2020 venne ben notificato a mezzo posta al domicilio eletto n INDIRIZZO INDIRIZZO il decreto che dispone il giudizio per il primo grado, non risulta, invece, essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di pello. Ex actis si riscontra, infatti, soltanto ricevuta di una pec inviata il 14/3/2023 ai CC di 011olai con cui si richiedeva la notifica al COGNOME COGNOME domicilio eletto in 011olai del decreto di citazione per l’udienza del 18.5.2023 ma non vi è nessuna prova che si sia dato corso al suddetto adempimento.
L’udienza di appello del 18.5.2023, celebrata ai sensi dell’art. 23bis I. 18.12.2020 n. 176 di conversione del di 28.10.2020 n. 137, è stata dunque celebrata senza il rispetto del contraddittorio. E quella realizzatasi è una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo che poteva essere dedotta per la prima volta, come avvenuto anche in sede di legittimità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275425, conf. Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 COGNOME, Rv. 276747 – 01).
Va rilevato che, ad oggi, benché i fatti per cui è processo risalgano al 20.10.2018, il reato di cui all’imputazione non è prescritto.
Ciò in quanto devono essere computati sia i giorni di sospensione della prescrizione a seguito dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID (e che ha portato al rinvio dell’udienza del 28/4/2020), ma anche un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado in quanto i fatti sono risalenti al 20.10.2018, quindi nella piena vigenza del regime della prescrizione come delineato dalla I. 103/2017 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione della prescrizione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge (cfr. sul punto Sez. 4 n. 39170/2023). 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Il Co ‘5igliere est sore COGNOME Il Presidente