Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38257 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Poggio San Vicino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 348 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato;che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione di legge per non essere il decreto di citazione stato notificato all’imputato, che aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza, sita a INDIRIZZO, INDIRIZZO. Peraltro, con conclusioni scritte del 31 gennaio 2025, depositate con pec del primo febbraio 2025, il difensore aveva eccepito tale nullità;
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato contestato al ricorrente di avere esercitato abusivamente la professione di ingegnere, mentre la condanna riguarderebbe l’attività di insegnamento, che il medesimo svolgeva con i necessari titoli.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato vizi della motivazione, per essersi il Giudice del gravame limitato a ripercorrere la sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico ed esame di tutte le emergenze probatorie. La Corte di appello non avrebbe considerato che, come riferito dai testi della difesa, gli accertamenti post terremoto potevano essere eseguiti anche da diplomati e che il reato è estinto per prescrizione, essendo la condotta cessata nel 1997.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizi della motivazione con riferimento alla mancata corrispondenza tra la motivazione e il dispositivo circa l’esclusione della pena accessoria, disposta dal Giudice di primo grado. La pena accessoria sarebbe stata esclusa solo nella motivazione, in applicazione della legge vigente prima della riforma del 2018, che non prevedeva alcuna pena accessoria.
Sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo è fondato.
Come risulta dagli atti, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell’eccezione dedotta, il decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello è stato notificato al difensore della parte civile. Risulta, inoltre, che, con memoria depositata nel giudizio di appello, svoltosi in contraddittorio camerale non partecipato, il difensore dell’imputato aveva eccepito la mancata notifica del decreto di citazione del suo assistito, senza ottenere alcuna risposta.
L’irrituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta, quindi, in luogo diverso rispetto al domicilio dichiarato dall’imputato, è risultata, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dando vita a una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 01).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
L’esame dei restanti motivi resta assorbito nel riconoscimento della fondatezza del considerato primo motivo.
Giova precisare che il reato, ascritto all’imputato, non è estinto per prescrizione, dovendosi considerare anche la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come affermato dal Massimo consesso di questa Corte, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
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