Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA COGNOME il 24/07/1987
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 maggio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile – poiché tardivo, in mancanza di rimessione in termini l’appello interposto da NOME avverso la pronuncia in data 15 ottobre 2009 con la quale il Tribunale di Roma l’aveva condannata per tentato furto in abitazione (con la recidiva specifica, la reiterata ed infraquinquennale).
2 Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata prospettata l’inosservanza degli arti. 670 e 544 cod. proc. pen.
In particolare, la difesa ha rappresentato che: avverso la sentenza di primo grado è stato proposto incidente di esecuzione ex art. 670 cit. e il Giudice dell’esecuzione (con ordinanza depositata il 27 gennaio 2022) ha dichiarato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado; dunque, non sussistendo più un titolo esecutivo, è stato interposto rituale appello il 24 febbraio 2022 (prima che venisse rinnovata la notificazione dell’estratto contumaciale); di conseguenza, in maniera erronea la Corte distrettuale ha ritenuto tardivo il gravame per mancata rimessione in termini dell’imputata.
Il motivo di ricorso non è manifestamente infondato, dato che:
«le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato» (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678 – 01);
«ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali» (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362 – 01, che ha escluso che la notificazione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva possa considerarsi equivalente all’avviso di deposito con l’estratto contumaciale di sentenza);
dunque, nei casi – quali il presente – di nullità della notifica dell’estratto contumaciale non ricorre la decadenza dal termine per impugnare (cfr. Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008 – dep. 2009, COGNOME, Rv. 242949 – 01).
Deve, pertanto, rilevarsi che il 21 settembre 2018 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il giorno 11 agosto 2007), pari ad undici anni un mese e dieci giorni (tenendo conto dell’interruzione e non constando sospensioni, neppure in ragione della restituzione nel termine, nella specie non
disposta: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 29/01/2025.