Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33054 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di COGNOME NOME è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 20 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 61 n. 11 cod. p al capo F) della rubrica (fatto commesso in Genova il 20 aprile 2017).
L’impugnativa consta di due motivi, che denunciano:
2.1. violazione di legge in ragione dell’omessa citazione dell’imputato per il giudiz appello: è dedotto che, sebbene l’atto di appello interposto nell’interesse di NOME COGNOME contenesse, oltre alla nomina dell’AVV_NOTAIO, quale suo nuovo difensore di fiduci la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio di questi, con revoca espressa di precedente elezione di domicilio, la citazione di COGNOME per il giudizio di appello era effettuata tramite EMAIL presso il precedente difensore (AVV_NOTAIO), nella veste domiciliatario dell’imputato;
2.2. violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al di applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimonia cagionato alla persona offesa, non rilevando la circostanza, valorizzata dal giudice censura che la complicità di una dipendente del supermercato avesse consentito all’imputato d accaparrarsi un numero significativo di beni, tanto più in assenza di una loro esa quantificazione in occasione del singolo episodio ascrittogli.
Con requisitoria in data 28 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha rassegnato le proprie conclusioni chieden che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita l’annullamento.
E’ fondato, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di censura, i motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza d’appello difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato.
Invero, dalla consultazione dell’incarto processuale, consentita in ragione della natura vizio dedotto, emerge come il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato noti all’imputato in data 7 settembre 2023 presso il domicilio in precedenza eletto (ossia, press studio dell’AVV_NOTAIO), espressamente revocato con la dichiarazione apposta in calce all’atto di appello in data 29 aprile 2021, recante nuova elezione di domicilio presso lo s dell’AVV_NOTAIO, e come non sia stato affatto notificato all’AVV_NOTAIO
nominato nuovo ed unico difensore di fiducia dell’imputato stesso, l’avviso di udienza questi risulti avervi presenziato in quanto difensore della coimputata COGNOME.
Dunque, il giudizio di appello è stato celebrato senza la notifica del decreto a giudizio all’imputato e dell’avviso di udienza all’unico suo difensore di fiducia.
Ne viene che ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dagli artt. 17 lett. c) e 179 cod. proc. pen., dovendosi considerare omessa la notificazione della c il giudizio di appello all’imputato, in quanto effettuata presso il precedente d revocato, risultando questa inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’at dell’imputato, tanto più che neppure al nuovo difensore di fiducia è stato notificat udienza (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).
Assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annull rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del di appello di Genova.
Così deciso il 17/05/2024.