Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1542 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ERICE il 16/12/1981 avverso la sentenza dei 27/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27/2/2023, ha confermato la sentenza di condanna a mesi dieci di reclusione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Monza in data 21/10/2021 nei confronti NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2 D.Lgs. 158/2011.
Il ricorrente è stato rinviato a giudizio perché non avrebbe ottemperato alle prescrizioni previste dal decreto 15/2017 che -rivalutata la pericolosità ritenuta con i decreto n. 3/2015, la cui esecutività era sospesa in quanto il condannato era detenuto- ha disposto procedersi all’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
All’esito del giudizio di primo grado l’imputato’ riqualificato il reato ai sensi del seco comma 75 D.Lgs 158/2011, è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa deducendo l’insussistenza del reato. Come sarebbe emerso nel corso del processo, infatti, alla data delle presunte violazioni l’imputato non aveva ricevuto la notifica del decreto n. 15/2017 e, pertanto, questo non sarebbe stato in esecuzione quando i controlli sono stati effettuati.
La Corte territoriale, riconosciuto che in effetti in atti non vi è né la copia del decr né la prova dell’avvenuta notifica dello stesso, ha comunque confermato l’affermazione di responsabilità, ritenendo che l’imputato aveva avuto conoscenza “in concreto” delle prescrizioni imposte (tanto da averle in parte adempiute) e sul presupposto che, d’altro canto, la notifica del decreto non sarebbe in realtà neanche stata necessaria in quanto lo stesso era “confermativo” di quello del 2015, che era stato regolarmente notificato al condannato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 75 D.Lgs. 158/2011. In un unico motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale evidenziando che l’esecutività del decreto non può essere ricondotta a comportamenti o presunzioni essendo di contro necessario che questo sia formalmente notificato. Nello stesso senso, d’altro canto, si è già pronunciato in due altre occasioni lo stesso Tribunale di Monza con sentenze divenute irrevocabili e relative a questioni sovrapponibili contestate al medesimo imputato. In tali occasioni, infatti, il Tribunale ha preso atto della mancata notifica del decreto e ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste.
In data 10 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Trapani, Sezione Penale e Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2015 MP del 10 dicembre 2014 ha applicato al ricorrente la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora e divieto di rincasare più tardi delle 21 e di uscire prima delle ore 7, nonché l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria due volte alla settimana
Al decreto, considerato lo stato di detenzione del ricorrente, non è stata data esecuzione.
Il Tribunale di Trapani, Sezione Penale e Misure di Prevenzione, a seguito della scarcerazione del ricorrente, ha proceduto a rivalutare la pericolosità e, ritenuto che questa fosse attuale, con decreto n. 15/2017 dell’8 novembre 2017, ha confermato la misura della sorveglianza speciale già applicata.
I giorni 12 e 19 gennaio e 7 e 9 febbraio 2018 il ricorrente non si è presentato all’ufficio di pubblica sicurezza e gli è stato pertanto contestato il reato di cui all’ar comma 1, D.Igs 159/2011.
Il Tribunale di Monza, qualificato il fatto ai sensi del secondo comma della stessa norma, lo condannato l’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa evidenziando che il decreto emesso in data 8 novembre 2017 non era stato notificato al ricorrente e che, pertanto, questo non sarebbe divenuto esecutivo, ragione per la quale la violazione delle prescrizioni non avrebbe comportato la commissione di alcun reato.
La Corte di appello ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado rilevando che il decreto emesso da ultimo 1’8 novembre 2017, sebbene non notificato, era comunque esecutivo, ciò in quanto questo faceva riferimento al precedente decreto, quello del 10 dicembre 2014, di cui il ricorrente, al quale era stato regolarmente notificato a mani proprie il 30 ottobre 2015, aveva piena conoscenza, tanto da avere comunque adempiuto all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza in giorni diversi da quelli contestazione.
Nell’unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di appello la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 75 D.Lgs. 158/20 evidenziando che il decreto, in assenza della notifica, non sarebbe divenuto esecutivo e, pertanto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste.
La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato detenzione ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell’intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 201:3, prevede che in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all’atto della fine dell’esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest’ultima non gli sia stata notificata.
In tali ipotesi, pertanto, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione.
In difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di
prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
Come anche di recente evidenziato tale interpretazione trova sostegno normativo anche nel nuovo art. 14, comma 2 ter, d.lgs. n. 159 del 2011, inl:rodotto dalla legge n. 161 del 2017 che prevede che, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, la verifica della pericolosità avviene a opera del tribunale, anche d’ufficio, attraverso un procedimento nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01)
2.2. Il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato (Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, COGNOME, Rv 281115 – 01, così anche incidentalmente a pag. 11 della motivazione di Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01), a nulla rilevando l’eventuale pregressa conoscenza che il proposto abbia del contenuto e del tenore delle prescrizioni in questo contenute.
La mera consapevolezza dell’esistenza del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione, come evidenziato dal Procuratore generale, non può infatti ritenersi sufficiente ai fini dell’esecuzione del provvedimento per la quale la giurisprudenza di legittimità richiede non solo che esso sia notificato ma anche la certezza della data della sua conoscenza, posto che da essa decorrono i termini per impugnare il provvedimento (sempre Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, COGNOME, Rv 281115 – 01; Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, COGNOME, Rv. 243489-01).
A medesime conclusioni si deve pervenire per il decreto emesso a seguito della rivalutazione della pericolosità.
Anche avverso tale secondo decreto, infatti, può essere proposta impugnazione e deve ritenersi, pertanto, che la notifica, atto che consente di individuare la data certa dall quale decorrono gli effetti della misura, ne determini l’esecuzione (Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279569 – 01).
2.3. Nel caso di specie la Corte di appello non si è conformata agli esposti principi.
In atti non risulta che il decreto di applicazione della misura, quello con il quale l pericolosità è stata rivalutata, sia mai stato notificato all’imputato.
A ben vedere, invero, la stessa Corte territoriale, attribuendo rilievo a una sottoposizione “in concreto” alle prescrizioni, ha escluso che il decreto 15/2017 sia stato notificato al ricorrente.
In tale situazione -così come d’altro canto riconosciuto in due altre pronunce del Tribunale di Monza relative allo stesso imputato e al medesimo decreto per violazioni accertate durante lo stesso periodo- difettano gli elementi costitutivi del reato di cui all’a 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto il provvedimento genetico della misura
di prevenzione era allo stato inefficace e non può, pertanto, configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 26 ottobre 2023
Il Consiglr estensore
Il Presidènte