Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Fabrizia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03 febbraio 2023, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza, del 25 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Firenze ha condannato NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 D.Igs. 74/2000, per avere, in concorso con persone allo stato ignote, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere ogni imposta, distrutto o comunque occultato scritture e documentazione fiscale tra cui, necessariamente, oltre 100 fatture emesse negli
anni 2013, 2014, 2015, e 2016 per un importo non inferiore a 290.000 euro, in Fucecchio in data 28 maggio 2018.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento per il seguente motivo: Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 606 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Cor d’appello omesso di rilevare la mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio, trattandosi di vizio deducibile in ogni stato e grado del processo, il quale avrebbe dovuto essere notificato al difensore dell’imputato, anziché a quest’ultimo, che era risultato irreperibile al domicilio dichiarato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo processuale, a cui questa Corte di legittimità ha accesso in presenza di dedotto vizio processuale, risulta che il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Firenze all’esito dell’udienza preliminare, è stato notificato all’imputato COGNOME COGNOME, che non era presente in udienza preliminare, ex art. 429 comma 4 cod.proc.pen. (applicabile ratione temporis) presso il domicilio eletto a Massa e Cozzile in INDIRIZZO, mediante lettera RR in data 11/04/2019 e stante l’irreperibilità del destinatario, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
Non si verte in un caso di omessa notificazione, ipotesi cui è collegata la nullità assoluta ex art. 179 cod.proc.pen. per omessa vocatio in ius, ma di notificazione sostitutiva ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen., correttamente effettuata, in quanto preceduta da notificazione al domicilio eletto risultato non idoneo stante l’irreperibilità del destinatario attestata dall’agente postale irreperibilità che è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01).
La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 – 02)
salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., situazione, quest’ultima neppure allegata.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 26/01/2024
Il
Il Presidente