Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11119 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11119 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Roma avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna in primo grado dell’imputata per evasione (art. 385 cod. pen.) dagli arresti domiciliari.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha presentato ricorso, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un motivo unico, violazione della legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione in appello.
Il decreto di citazione fu notificato presso lo studio del difensore, mai eletto nel corso del procedimento a domicilio, avendo l’imputata dichiarato quest’ultimo presso la propria abitazione, come anche emerge dalla sentenza impugnata.
Peraltro, al momento della notifica, l’imputata era detenuta e non ha ricevuto la notificazione neanche presso la casa circondariale.
Di conseguenza, non ha mai avuto conoscenza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiarito che: a) la nullità assoluta prevista dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. comprende i soli casi in cui la notificazione della citazione sia stata omessa e non anche quelli in cui risulti soltanto viziata da una diversa nullità rientrante nell previsione dell’art. 184, comma, 1 cod. proc. pen.; b) la notificazione della citazione effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto non integra necessariamente un’ipotesi di omissione, ma costituisce normalmente un’ipotesi di nullità che si risolve in una sostanziale omissione solo ove risulti inidonea a portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, essendo possibile che l’atto sia idoneo a produrre l’effetto della conoscenza e che in concreto la produca; c) se la notificazione della citazione è avvenuta in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, la conseguente nullità è sanata, a norma dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., quando la parte compare o rinuncia a comparire; d) la nullità della notifica viziata dall’adozione di un diverso modello di notificazione rispetto a quello che avrebbe dovuto essere adottato, in un domicilio diverso da quello eletto, è una nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che è da considerarsi a regime intermedio e, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tale insegnamento – relativo alla distinzione tra notifica “inesistente” e notifica “irregolare” – è stato ritenuto da questa Corte compatibile con il quadro normativo in tema di notificazioni introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In particolare, Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787), in una situazione assimilabile a quella in oggetto, ha precisato che la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso
rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla mancata conoscenza dell’atto. Di più, dal verbale di udienza del 23 giugno 2025 (accessibile a questa Corte, essendo stato eccepito un error in procedendo, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), risulta che l’imputata (“libera assente”) era assistita dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, invece presente in aula.
2.3. Di conseguenza, la nullità non è stata dedotta tempestivamente e deve ritenersi, quindi, sanata.
2.4. Né, infine, corrisponde al vero quanto affermato nel ricorso, e cioè che, al momento della notifica, la ricorrente fosse detenuta (di talché la notifica dovesse compiersi a sue mani in carcere), dalla documentazione in atti risultando, piuttosto, che la detenzione si concluse il 18 ottobre 2024.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026
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