Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7398 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIETRI SUL MARE il 14/03/1960
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la inammissibilita del ricorso.
L’avvocato NOME COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio ordinario, ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole di tentata violenza privata continuata compiuta con reiterate minacce, anche di morte, al fine di costringere NOME COGNOME ad interrompere il giudizio innanzi al Giudice de lavoro per crediti vantati nei confronti del datore di lavoro, NOME COGNOME, coniuge d COGNOME.
2.11 ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, avvocato NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. con i quali vengono denunciati violazione di legg e correlati vizi della motivazione.
2.1. In primo luogo, è denunciata la nullità della vocatio in jus relativa al primo grado di giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 4 bis cod. proc. pen. recante la data del 12/12/2018 e notificato il 10/01/2019 al difensore, mezzo di posta certificata. Si sostiene che 1 / atto sia stato notificato erroneamente al difensore, non più domiciliatario, in quanto l’imputato aveva modificato l’elezione, d domicilio del difensore alla propria residenza, come comunicato a mezzo p.e.c. del 20/11/2018 alla polizia giudiziaria, ovvero in epoca antecedente alla notifica dell’at Impugna, quindi, l’ordinanza resa dal giudice di primo grado all’udienza del 6.2.2024, con la quale il tribunale ha dichiarato tardiva l’eccezione difensiva, in quanto formulata oltr termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. ( da individuarsi nell’udienza del 10/10/2023) chiede dichiararsi la nullità di entrambe le sentenze di merito con restituzione degli att P.M. .
2.2. La seconda doglianza afferisce alla formula con la quale l’imputato è stato prosciolto pe particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., dolendosi il ricorrente che sia stata utilizzata quella di cui all’art. 531 cod. proc. pen., anziché la più favorevole for assolutoria di cui all’art. 530 cod. proc. pen.. La Corte di appello ha del tutto omesso replicare alla censura già formulata dall’appellante sul punto.
3. E’ costituita la parte civile, NOME COGNOME figlio della deceduta p.o. NOME COGNOME, il patrocinio dell’avvocato NOME COGNOME il quale conclude per la inammissibilità o i rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese, come da nota allegata.
In udienza: l’avvocato dice che ha serie difficoltà a fare l’avvocato. Sul primo motivo dice c non c’è questione di autosufficienza anche ai sensi dell’art. 165 disp att. avendo chiaramente indicato nel ricorso il verbale in cui è stata formulata l’eccezione; quanto al secondo motiv denuncia la totale omessa motivazione e comunque non è errore materiale.
Il ricorso non è fondato.
1.Preliminarmente, deve darsi atto dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’imputato avvers la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedot possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione sentenza nel casellario giudiziale. (Sez. 3 n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666; (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 Cc. (dep. 24/09/2019 ) Rv. 276463).
Il primo motivo, con il quale è dedotta la nullità della vocatio in jus relativa al primo grado di giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 cod. proc. pen., non è fondato.
2.1. Come emerge dall’ordinanza del Tribunale, resa all’udienza del 6.2.2024, l’eccezione d nullità fu formulata solo in quella sede. Per tale motivo l’eccezione è stata ritenuta tardi questione richiede, dunque, la prodronnica verifica della tempestività dell’eccezione, correl alla natura della nullità.
2.2. Invero, deve darsi atto che, nella giurisprudenza di legittimità, si registra un con interpretativo in merito alla natura della nullità derivante dall’omessa notifica dell’avvis all’art. 415 bis cod. proc. pen.., contrapponendosi all’orientamento tradizionale, nel qu invero, il Collegio sCriconosce, che la qualifica come nullità relativa, la cui eccezione deve es formulata entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., ovvero subito dopo compiuto la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (tra le tante, Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Rv. 264272), l’indirizzo, anche recentemente affermato, che, invece, la inquadra tra le nullità “generali a regime intermedio”, (talchè, essa può essere eccepita fino deliberazione della sentenza di primo grado ( Sez. 2 – n. 46763 del 27/09/2018 Rv. 274475).
2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha decretato la tardività dell’eccezione prest adesione al primo orientamento, sul rilievo che l’eccezione era stata proposta solo all’udien del 6.2.2024, e, dunque, oltre il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. (maturato alla u del 10/10/2023). L’eccezione risulterebbe, invece, tempestiva seguendo l’indirizzo da ultim richiamato.
2.4. Ebbene, osserva il Collegio che – a prescindere dalla questione della tempestivi dell’eccezione e della natura della nullità – dalla consultazione dell’incarto processuale (al la Corte di legittimità accede in virtù del vizio ( error in procedendo) dedotto ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092) – , e, in specie dalla cit ordinanza dibattimentale, emerge che il decreto di cui all’art. 415-bis fu emesso dal Pubbl Ministero il 12/11/2023, e, quindi, prima che l’imputato modificasse l’elezione di domicilio dichiarazione che, infatti, reca la data del 15/11/2023 e venne comunicata ai Carabinieri so con P.E.C. del 20/11/2023. Questo comporta che, al momento dell’adozione dell’atto da notificare, il P.M. ha correttamente indicato, quale domicilio presso cui eseguire la notifica, – da considerarsi valido in quel momento – individuato, in sede di identificazione, dall’imput corrispondente al domicilio del difensore, modificato solo successivamente, giacchè, come
chiarito da questa Suprema Corte, «in tema di notificazioni all’imputato, è valida la notific eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pur quando, prim di essa, e dopo il vano tentativo di notifica al domicilio eletto, sia stato comunicato il muta dello stesso, dovendosi tener conto dei soli dati funzionali alla notificazione esistenti al mome del deposito in cancelleria del provvedimento da notificare» (Sez. 4, n. 14919 del 21/03/2019, Rv. 275650; in senso conforme Sez. 2 – , n. 17017 del 17/03/2022, Rv. 283115, così massimata: “in tema di notificazioni all’imputato, la modifica dell’ elezione o dichiarazion domicilio, intervenuta tra il deposito dell’atto e la consegna all’ufficiale giudiziario per la non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedim di notificazione inizia nel momento stesso dell’adozione dell’atto”( conf. Sez. 6 n. 4052 del 16/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280594; Sez. 6, n. 51998 del 30/09/2014, Rv. 261447).
2.5. La Corte deve, in verità, dare atto della esistenza di un diverso orientamen giurisprudenziale, secondo cui la notificazione all’imputato è legittimamente eseguita al domicil precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l’atto è stato inoltrato all’ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell’art. 16 4, cod. proc. pen., la dichiarazione o l’elezione di domicilio hanno efficacia dalla data i pervengono all’autorità procedente (Sez. 5, n. 47096 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 261259).
Tale indirizzo – rimasto isolato, alla luce dei più recenti pronunce che hanno dato continu al primo indirizzo – non è condivisibile, ritenendo il Collegio che occorre avere riguard momento del deposito in Cancelleria dell’atto, costituendo la successiva fase della notificazion di esso solo un segmento procedimentale ulteriore, sia giuridicamente che cronologicamente successivo, e del tutto distinto dalla sua emissione.
Ne consegue che: a)come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 51998 del 30/09/2014, cit., e ribadito da Sez. 2 n. 17017 del 17/03/2022, cit. ), ogni modificazione dei dati preordinati al procedimento di notifica, che intervenga successivamente al deposito in Cancelleria di un provvedimento, non ha alcun rilievo ai fini della notificazione di quest’ultimo, dovendosene ten conto solo ai fini della notificazione degli atti successivi; b) l’elezione di domicilio del occorre tenere conto è esclusivamente quella che risulti dagli atti nel momento in cui provvedimento da notificare viene depositato in Cancelleria; c) in caso di successive elezioni domicilio non comunicate tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, la relativa notifica de espletarsi sulla base delle pregresse indicazioni, per come desumibili dagli atti in posses dell’Autorità procedente. (Cfr. Sez. 6 , n. 4052 del 16/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280594, che ha anche considerato, a sostegno della tesi privilegiata, come, l’art. 171, comma quarto, del previgente codice di rito del 1930 disponeva – similmente a quanto stabilito dall’art. 162, comm 4, cod. proc. pen. – che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto essere comunicata dall’imputato alla Cancelleria od alla Segreteria dell’ufficio che procede e ch finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luo risultanti dagli atti. La locuzione “notificazioni disposte” equivale a “notificazioni in esecuzione”, che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del
mutamento del domicilio, pur dopo che gli atti siano stati già consegnati all’ufficiale giudi (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, COGNOME, Rv. 184919).
2.6. Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi corretta l’ordinanza di rigetto della su eccezione difensiva, giacchè, al di là del tema della tardività dell’eccezione prospettata, r l’infondatezza della stessa sul rilievo che, nel caso di specie, l’iter del procedimento di notifica aveva già avuto inizio nel momento stesso in cui l’imputato ha modificato il domicilio di elezio con un atto di impulso che avrebbe poi trovato il suo naturale prosieguo, con la richiesta notifica all’Ufficiale giudiziario, ed il suo rituale perfezionamento, con la successiva cons dell’atto al destinatario. Le ragioni di doglianza esposte nel primo motivo di ricorso dev pertanto ritenersi infondate.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, oltre che per manifesta infondatezza.
3.1. Nella giúrisprudenza di legittimità si riscontra costantemente l’affermazione che, laddove ravvisi la causa di esclusione della punibilità per lieve entità del fatto, ex art. 131-bis co è pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen., statuizione ch peraltro, lascia intatte le statuizioni civili (Sez. 5 n. 32010 del 08/03/2018, Rv. 273315). Cosicchè, per un verso, deve ritenersi corretta la statuizione adottata nel caso di spec avversata vanamente dal difensore ricorrente, dall’altro, occorre dare atto dell’assenza interesse della parte all’eccezione, per come formulata. Sussiste, invero, l’interesse a ricor dell’imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. cod. pen., in quanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l’art. 651 cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del f della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civi amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendo tuttavia ess indicato in modo specifico nel ricorso il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragion che avrebbero dovuto portare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (Sez. 5 n. 44118 del 10/10/2019,Rv. 277847 ).
3.2. Quanto alla natura della statuizione adottata ai sensi dell’art. 131 cod. pen., va ricor che la sentenza con la quale si riconosca la lieve entità del fatto costituisce pieno accertamen in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua illiceità penale, come si evince dal comples assetto del sistema normativo (Sez. 3 n. 42293 del 05/10/2022, Rv. 283703).
3.2.1. Innanzitutto, a norma dell’art. 651-bis, comma 1, cod. proc. pen., «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in segui dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità p e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsab civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
3.2.2. Inoltre, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 n 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministra dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)».
3.2.3. Ancora, le Sezioni unite della Corte di cassazione – che hanno chiarito quanto alla caus di non punibilità per particolare tenuità del fatto che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colp ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiam disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj ) – hanno affermato che, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice può applicare la sanzione amministra accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l’art. 186 del decreto legislativo aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza proscioglimento, il giudice non applica la sanzione amministrativa (cfr. Sez. U, n. 13681 d 25/02/2016, Tushaj a Rv. 266592-01).
3.2.4. E, significativamente, la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha afferma che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunqu fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffe la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia pe contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione, e, proprio considerazione di tutti. questi elementi, il Giudice delle Leggi ha affermato, in altra sentenz La pronuncia di proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. si attegg a, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale […1» (così Corte cost., sent. n. 173 2022, in motivazione, § 6 del “Considerato in Diritto).
3.2.5. L’esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di “lieve” offensività, l’esigenza p diviene recessiva. In tale contesto si colloca Corte costituzionale n. 173 del 2022, che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella p cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. seguenti cod. proc. pen..
Secondo la Corte costituzionale, dunque, quella emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., pur presentando marcate peculiarità, è comunque una sentenza di proscioglimento il cui contenuto è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna. Questa peculiarità- che non incide tuttavia sulla natura della sentenza – spiega perché, a differenza di ogni altra pronun di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza
proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ( Sez. 6 – , n. 21981 del 08/02/2023,Rv. 284685).
3.3. A tali coordinate si sono attenui i giudici di merito, dal momento che la corte d’appe “visto l’art. 131 bis c.p.”, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata riconosciuta la sussistenza della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
Per quanto si è osservato, la (inequivocabilmente) ritenuta sussistenza della speciale causa d non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non conduce ad una assoluzione in senso tecnico, ma a una semplice declaratoria di non punibilità che, a differenza della prima, lascia inalterato l’il penale nella sua materialità storica e giuridica. Cosicchè non può ritenersi errata la formula “n doversi procedere” con richiamo degli artt. 442 c.p.p. e 531 c.p.p. da parte del primo giudice
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Nulla è dovuto alla parte civile , pure costituita non intervenuta all’udienza di discuss alla luce del principio di diritto affermato da Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023 Ud. (dep. 11/07/2024) Rv. 286581 – 03 , così massimata sul punto:” Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubbli udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di u memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese.”
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spe di parte civile.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2024
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